Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 30089 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 30089 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Ivrea il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza n. 3470/23 RGA della Corte di appello di Torino del 16 ottobre 2023;
letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del AVV_NOTAIO COGNOME, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 16 ottobre 2023 la Corte di appello di Torino ha dichiarato la inammissibilità dell’appello presentato da COGNOME NOME avverso la sentenza del Tribunale di Torino del 28 marzo 2023 con la quale, in esisto a giudizio celebrato in assenza dell’imputato, era stata dichiarata penale responsabilità del COGNOME in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 4, del dPR n. 309 del 1990 e, pertanto, lo stesso era stato condannato alla pena di giustizia.
La Corte territoriale, nel rilevare la inammissibilità della impugnazione del COGNOME, ha osservato che questi non aveva depositato, unitamente all’atto di gravame, lo specifico mandato ad impugnare la sentenza emessa in primo grado né aveva contestualmente esternato la elezione o dichiarazione di domicilio.
Sulla base di tali elementi, visto l’art. 581, comma 1 -quater cod. proc. pen., la Corte subalpina aveva dichiarato la inammissibilità dell’appello dell’imputato.
Avverso tale sentenza ha interposto ricorso per cassazione la difesa fiduciaria del COGNOME osservando che doveva ritenersi valida la dichiarazione di domicilio già in atti, la quale era stata, peraltro, doppiata, da successiva elezione di domicilio presentata successivamente alla presentazione del ricorso in appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
M
Il ricorso è inammissibile.
Va, infatti, rilevato – premesso che, per come risulta incontestatamente dalla ordinanza impugnata, il giudizio a carico del ricorrente era stato celebrato, in primo grado, in assenza dell’imputato – che l’art. 581, comma 1quater, cod. proc. pen., disposizione indubbiamente applicabile al caso in esame essendo stata pronunziata la sentenza di primo grado in data 28 marzo 2023, cioè nella sicura vigenza della citata norma, prevede espressamente, sanzionando con la inammissibilità del gravame la mancata ottemperanza alla prescrizione di cui si parla, che, nel caso di imputato rispetto al quale si proceduto in assenza, unitamente all’atto di impugnazione debba essere depositato uno specifico mandato, rilasciato in favore del difensore “dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di
domicilio” ai fini della notificazione al ricorrente del decreto di citazione giudizio.
Pertanto il chiaro tenore letterale della disposizione in discorso, evidenziando il dato secondo il quale sia il mandato ad impugnare che la elezione o dichiarazione di domicilio debbano essere successivi alla pronunzia della sentenza emessa in primo grado, rende palesemente inconferente ogni argomentazione sulla sufficienza di un’eventuale dichiarazione o elezione di domicilio anteriore asiffatta pronunzia, senza neppure dovere rilevare che, in ogni caso, Itricorrente non prende assolutamente posizione sulla circostanza che, nell’occasione, oltre alla mancanza della elezione di domicilio era stata riscontrata, ragione di per sé sufficiente a giustificare la dichiar inammissibilità del gravame, la assenza del mandato ad impugnare la sentenza emessa a carico del COGNOME dal Tribunale di Torino lo scorso 28 marzo 2023.
Nessun rilievo è possibile, in ogni caso, attribuire all’atto che il ricorren riferisce di avere depositato successivamente alla presentazione dell’appello, posto che la citata novella legislativa, nell’evidenziare che il mandato a impugnare con la elezione o dichiarazioni di domicilio, vanno depositati “con l’atto di impugnazione”, fa evidentemente riferimento ad una contestualità anche temporale fra la presentazione della impugnazione ed il deposito della documentazione di cui sopra, per cui una allegazione postuma rispetto alla presentazione del ricorso non può essere ritenuta tempestiva e, pertanto, essa non è idonea a scongiurare la inammissibilità della impugnazione.
Il ricorso – non sussistendo il lamentato malgoverno della norma processuale, essendo, invece, stata applicata secondo il suo immediato significato precettivo, ed essendo risultato quello, peraltro, non esaustiv nella critica del provvedimento impugnato, avendo il ricorrente esaminato silo una delle ragioni che avevano condotto la Corte territoriale a ritenere inammissibile il gravame – va, pertanto, dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato, visto l’art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2024
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente