Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 45620 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 45620 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
NOME COGNOME nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 04/08/1962 avverso l’ordinanza del 17/05/2024 della CORTE DI APPELLO di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del PG NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Lecce, con la decisione impugnata, ha dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, l’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Lecce in data 10 dicembre 2023, ritenendo che, in base all’art. 420, comma 2-te’, cod. proc. pen., l’imputato rappresentato in udienza dal procuratore speciale dovesse considerarsi presente, di modo che non operava il prolungamento dei termini per impugnare disposto dall’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., anche a prescindere dalla declaratoria di assenza pronunciata in primo grado.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME a mezzo del proprio difensore, deducendo un unico, articolato motivo, con cui si duole, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, in primo luogo, della suddetta interpretazione che esclude il più ampio margine temporale per l’impugnazione dell’imputato assente. La mera fictio iuris con cui si vuole l’imputato presente confliggerebbe con la tutela dei diritti di difesa, in particolare per quanto attiene alla necessaria interlocuzione con il legale, garantita dal sistema processuale in ossequio al favor impugnationis e alla normativa convenzionale ed eurounitaria. Si solleva, pertanto, la questione di legittimità costituzionale, per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione al primo paragrafo (diritto a un equo processo) e al terzo paragrafo (diritto di difesa) dell’art. 6, CEDU.
Si eccepisce, altresì, la violazione del contraddittorio, cagione di nullità ai sensi dell’art. 127, comma 3, cod. proc. pen., avendo a suo tempo l’appellante richiesto la discussione in presenza con la propria partecipazione personale.
Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall’art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato, da ultimo, dall’art. 11, comma 7, decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il Collegio intende dare seguito al principio di diritto secondo cui, in tema di impugnazioni, la previsione di cui all’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., che aumenta di quindici giorni i termini per l’impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza, non trova applicazione in caso di appello avverso sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato richiesto dal procuratore speciale dell’imputato, da intendersi presente in giudizio ex art. 420, comma 2ter, cod. proc. pen., in ragione della scelta del rito effettuata, essendo irrilevante che la sentenza lo abbia indicato assente (Sez. 3, n. 43835 del 12/10/2023, C., Rv. 285332-01).
Con riflessione del tutto condivisibile, Sez. 2, n. 13714 del 08/03/2024, Jebali, Rv. 286208-01, ha poi ribadito come, nel caso in cui la definizione con rito alternativo sia stata richiesta dal difensore munito di procura speciale, non possano sussistere dubbi sulla conoscenza del procedimento da parte dell’imputato, per quanto, nella sentenza di primo grado, egli fosse stato erroneamente indicato assente. D’altronde, già Sez. U, n. 698 del 24/10/2019, dep. 2020, Sinito, Rv. 277470-01, aveva a suo tempo sottolineato, anticipando i
successivi sviluppi legislativi, come, quando si fosse proceduto ai sensi dell’art. 442 cod. proc. pen., non operassero le disposizioni in tema di notifica per estratto della sentenza all’imputato assente; richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità, ricordava il massimo consesso nomofilattico come, nel complesso sistema processuale di bilanciamento dei vari contrapposti interessi, «l’imputato non comparso rest rappresentato da un difensore investito dei poteri conferitigli da procura speciale, necessaria per accedere al rito alternativo. Per tale ragione il difensore è certamente in contatto con il proprio assistito e può fornirgli tutte le informazioni necessarie sulla definizione del procedimento e sugli adempimenti da porre in essere per potere contestare la decisione sfavorevole mediante proposizione dell’impugnazione».
Si ha per certa, dunque, la garanzia assoluta della conoscenza non solo dell’esercizio dell’azione penale e dell’imputazione, ma anche dello svolgimento del processo e della sua definizione, con ogni conseguente valutazione (d’altronde’ come ben chiarito da Sez. 1, n. 35703 del 29/05/2019, Tecle, Rv. 276808-01, la procura speciale per la richiesta di rito abbreviato, ancorché conferita al difensore nominato, è atto ben distinto dalla nomina del medesimo a patrocinatore: l’ordinamento processuale, in particolare, prevede che la procura speciale di cui all’art. 122 cod. proc. pen. possa essere conferita a chiunque, mentre quella difensiva di cui al precedente art. 96 cod. pen. può essere attribuita unicamente a un professionista abilitato al patrocinio legale; alla luce di ciò, «il procuratore speciale agisce come se fosse l’imputato, mentre il patrocinatore ha una margine di azione necessariamente più limitato, non potendo disporre dei diritti personali del primo»).
Sulla scorta delle riflessioni che precedono, appare manifestamente infondato il dubbio di costituzionalità genericamente espresso dal ricorrente, senza tenere conto della ontologica diversità di posizione tra l’assente e chi è invece rappresentato in giudizio da un procuratore speciale. Invero, costituisce violazione! del generale canone di ragionevolezza scolpito dall’art. 3 Cost., non solo la disparità di trattamento di situazioni analoghe, ma anche l’immotivato uguale trattamento di situazioni diverse sulla base delle condizioni soggettive e oggettive normativamente delineate. Le situazioni poste a raffronto dalla difesa, sulla scorta delle considerazioni che precedono, sono, dunque, affatto eterogenee; non si rileva, pertanto, alcuna discriminazione ratione subiecti e, in ogni caso, difetta l’individuazione di un corretto tertium comparationis nel suggerito giudizio trilaterale di ragionevolezza (cfr., ex pluribus, C.Cost., ord. n. 282 del 09/07/2008, ord. n. 249 del 20/06/2007).
Al contrario, l’estensione del termine ordinario, avulsa dalle ragioni sottese alla difficoltà pratiche di contatto del difensore privo del potere di rappresentanza,
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colliderebbe con la funzione acceleratoria del nuovo paradigma processuale, contemperato con congrui benefici premiali (cfr. Sez. 3, n. 43835 del 2023, cit.).
Restano, in conclusione, intatte anche le tutele convenzionali, poiché non risultano incisi il diritto dell’imputato ad un equo processo (il quale, anzi, ne postula, secondo la medesima disposizione, la ragionevole durata), né il diritto all’accesso alla giurisdizione e il diritto di avere la piena assistenza di un difensore di sua scelta e di disporre del tempo per preparare la propria difesa (poiché, in considerazione della duplice funzione ricoperta dal patrocinatore, invero, e della possibilità di impugnare entro i non stringenti termini ordinari, può serenamente affermarsi che l’imputato sia stato posto in condizione di esercitare la propria facoltà di impugnazione, e prima ancora di assumere le necessarie valutazioni prodromiche rispetto ad ogni argomento rilevante, anche da un punto di vista schiettamente processuale, «in modo appropriato e senza restrizioni» – cfr. Corte EDU, 15/11/2007, COGNOME c. Armenia, §§ 84ss. Cfr. anche Corte EDU, 2/02/2017, COGNOME c. Portogallo, proprio in tema di decorrenza del termine per impugnare distinto per il difensore e per l’imputato).
Infine, prima ancora che manifestamente infondata (poiché le deduzioni difensive trascurano il chiaro dettato dell’art. 127, comma 9, cod. proc. pen.; cfn Sez. 2, n. 24808 del 24/07/2020, COGNOME, Rv. 279553-01; Sez. 3, n. 745 del 02/10/2018, dep. 2019, C., Rv. 274570-01), l’eccezione di nullità per violazione delle regole del contraddittorio resta preclusa dalla tardività dell’appello, causa di inammissibilità originaria, che impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale innanzi al giudice di legittimità (Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, COGNOME, Rv. 261616-01).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condannai del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30 ottobre 2024
estensore GLYPH