Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 39819 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 39819 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nata in SRI LANKA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/05/2025 della Corte d’appello di Venezia
Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore Generale AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’ appello di Venezia, con ordinanza depositata l’ 11 giugno 2025, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal difensore di NOME avverso la sentenza del Tribunale di Verona del 10 ottobre 2024, argomentando che all’atto di impugnazione non era stata allegata la dichiarazione o elezione di do micilio dell’imputat a.
Avverso l’ordinanza di inammissibilità , l’imputat a, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge e in specie dell’art. 581 comma 1 quater cod. proc. pen.
Il difensore ricorda che NOME NOME nel giudizio di primo grado concluso con sentenza di condanna era stata assente ed era stata assistita dal difensore di ufficio AVV_NOTAIO. Ai fini della proposizione dell’appello aveva nominato il predetto avvocato quale difensore di fiducia e gli aveva conferito procura speciale depositata nel procedimento di appello l’8 febbraio 2025, qualche giorno dopo i l deposito telematico dell’atto di impugnazione avvenuto il 21 gennaio 2025. L’atto di nomina del difensore di fiducia con conferimento della procura speciale, datato 15 novembre 2024, conteneva anche l a dichiarazione di domicilio dell’imputata presso la propria residenza. In tesi difensiva la Corte di appello, pronunciando l’ordinanza di inammissibilità dell’impugnazione a causa della mancanza dell’elezione di domicilio nel giudizio di appello, avrebbe travisato i l contenuto dell’atto di nomina. A voler ritenere che la Corte abbia valorizzato la mancata contestualità della dichiarazione di domicilio rispetto all’atto di appello, il difensore osserva che , ai sensi del l’art. 581 comma 1 quater cod. proc. pen. come emendato dalla legge 9 agosto 2024 n. 114, applicabile alle impugnazioni proposte dopo il 24 agosto 2024, solo per l’imputato giudicato in assenza con l’impugnazione presentata dal difensore di ufficio deve essere depositato, a pena di inammissibilità, lo specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichia razione o l’elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. Nel caso in esame, essendo stata l’impugnazione pres entata il 21 gennaio 2025 deve trovare applicazione il nuovo testo dell’art. 581 comma 1 quater cod. proc. pen. che, come detto, prevede a pena di inammissibilità l’obbligo del deposito dello specifico mandato ad impugnare contenente anche l’elezione o la dichiarazione di domicilio solo per l’imputato assente assistito da un difensore di ufficio. Essendo in atti la nomina fiduciaria da
parte dell’imputato datata 15 novembre 2024 ed essendo stata depositata detta nomina solo qualche giorno dopo l’atto di impugnazione, l’ordinanza di inammissibilità dell ‘ atto di appello sarebbe illegittima.
Il Procuratore Generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata .
In data 13 novembre 2025 il difensore della parte civile ha depositato una memoria con cui ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità, in quanto manifestamente infondato il motivo.
In ordine alla disciplina dell a forma dell’impugnazione, si osserva che l’art. 2, comma 1, lett. o), della legge 9 agosto 2024, n. 114, entrata in vigore il 25 agosto 2024, per quanto di interesse in questa sede, oltre ad abrogare l’art. 581 comma 1 ter, ha modificato l’art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen., nel senso che ne ha ris tretto l’ambito di applicazione alle sole impugnazioni presentate dal difensore di ufficio dell’imputato giudicato in assenza .
Dunque, quando l’imputato è stato giudicato in assenza, ai fini della ammissibilità dell’impugnazione del difensore è tutt’ora necessario uno «specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la sentenza impugnata e contenente la dichiarazione o elezione di domicilio», ma soltanto nel caso in cui l’impugnazione sia proposta da un difensore d’ufficio.
Ciò premesso, nel caso di specie dall’esame degli atti, necessario e possibile in ragione del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Rv. 220092), emerge:
-che la ricorrente è rimasta assente nel giudizio di primo grado all’esito del quale è stata pronunciata la sentenza del Tribunale di Verona;
-che nel corso del giudizio di primo grado è stata assistita da un difensore di ufficio;
-che la sentenza è stata appellata dal difensore di ufficio in data 21 gennaio 2025;
-che la nomina fiduciaria dello stesso avvocato, già difensore di ufficio, datata 15 novembre 2024 è stata depositata solo in data 8 febbraio 2025, ovvero successivamente alla presentazione dell’impugnazione.
La Corte di appello, de plano , ha dichiarato inammissibile l ‘ atto di impugnazione in quanto proposto dal difensore di ufficio e non corredato dallo specifico mandato ad impugnare contenente anche la dichiarazione o elezione di domicilio, in conformità della disciplina dettata dal codice di procedura penale.
3.1. La ricorrente sostiene che la nomina del difensore di fiducia, anche se depositata in epoca successiva all’impugnazione, era ad essa antecedente, con la conseguenza che non avrebbe dovuto trovare applicazione la causa di inammissibilità di cui all’art. 581 comma 1 quater cod. proc. pen., come visto operante solo per gli imputati giudicati in assenza assistiti da un difensore di ufficio.
L’assunto è in contrasto con la disposizione di cui all ‘ art. 96 comma 2 cod. proc. pen., secondo il quale la nomina del difensore di fiducia deve essere fatta con dichiarazione resa all ‘ autorità procedente, ovvero consegnata alla stessa dal difensore, o trasmessa con raccomandata. Affinché la nomina fiduciaria possa avere efficacia e dispiegare i suoi effetti, dunque, è necessario che sia raccolta a verbale dall ‘ autorità procedente o che sia ad essa trasmessa. L ‘ atto di nomina diviene operativo solo nel momento in cui perviene a conoscenza dell’autorità giudiziaria (con la sola eccezione della dichiarazione di nomina del difensore di fiducia effettuata dall’imputato o dall ‘ indagato detenuto con atto ricevuto dal direttore dello stabilimento di custodia a norma dell’art. 123 cod. proc. pen. che ha immediata efficacia come se fosse direttamente ricevuta dall’autorità giudiziaria destinataria, alla quale deve essere comunicata con urgenza con le modalità e gli strumenti previsti dall’art. 44 disp. att. cod. proc. pen).
In tal senso la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la nomina del difensore di fiducia è atto formale che non ammette equipollenti, per la validità del quale è necessaria l’osservanza RAGIONE_SOCIALE prescrizioni di cui all’art. 96, commi 2 e 3, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 18244 del 02/04/2019, Rv. 275470 -01).
In applicazione di tali principi nel caso in esame la nomina del difensore di fiducia, pur se datata 15 novembre 2024, è diventata operativa in epoca successiva alla proposizione dell ‘ impugnazione, ovvero in data 8 febbraio 2025, quando è stata depositata presso l ‘ autorità giudiziaria procedente.
Essendo stata proposta l ‘impugnazione dal difensore di ufficio, la Corte ha fatto corretta applicazione dell ‘ art. 581 comma 1 quater cod. proc. pen., secondo cui essa deve essere accompagnata a pena di inammissibilità dalla procura speciale contenente dichiarazione o elezione di domicilio, nel caso di specie mancante.
3.2 La ricorrente, per altro verso, assume che, in ogni caso, la Corte avrebbe dovuto attribuire valore, ai fini del rispetto RAGIONE_SOCIALE forme dettate dall ‘ art. 581 comma 1 quater cod. proc. pen., alla dichiarazione di domicilio, pur se depositata in epoca successiva alla impugnazione. Anche sotto tale profilo la censura è manifestamente infondata.
Questa Corte, infatti, ha già chiarito che in tema di impugnazione di sentenza pronunziata nei confronti di imputato assente, lo specifico mandato a impugnare e la dichiarazione o elezione di domicilio in esso contenute devono essere successivi alla sentenza e contestuali all’impugnazione, in quanto espressione della necessaria e consapevole volontà dell’imputato all’impugnazione (Sez. 5, n. 1177 del 28/11/2023, dep. 2024, Rv. 286088 -01), sicché la successiva allegazione, pur se in data antecedente all’inizio del giudizio di impugnazione, determina l’inammissibilità del gravame (Sez. 2, n. 27774 del 23/05/2024, Rv. 286634 -01). In tal senso si è condivisibilmente sostenuto che la possibilità di una sorta di rimessione in termini, per la produzione ex post del mandato specifico e della dichiarazione o elezione di domicilio, non è contemplata dalla legge, avendo le nuove previsioni inteso coniugare l’esigenza di certezza della conoscenza della citazione a giudizio da parte dell’imputato con quella della ragionevole durata del processo, oltre che assicurare il coinvolgimento nell’impugnazione dell’imputato assente. Ne consegue che consentire la possibilità di integrare ex post le carenze formali vanificherebbe del tutto la seconda RAGIONE_SOCIALE suindicate esigenze, oltre che la stessa pregnanza RAGIONE_SOCIALE nuove disposizioni, finalizzate a promuovere impugnazioni consapevoli.
4.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE, somma così determinata in considerazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Deciso il 19 novembre 2025. Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME Dovere