Impugnazione imputato assente: la Cassazione ribadisce i requisiti di ammissibilità
Nel processo penale, la forma è sostanza. Un principio che trova piena applicazione nel caso dell’impugnazione imputato assente, come chiarito dalla Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 46867/2024. Questa decisione sottolinea l’importanza cruciale di adempiere a specifici requisiti procedurali, la cui omissione comporta la drastica conseguenza dell’inammissibilità del ricorso, precludendo ogni discussione sul merito della questione. Vediamo nel dettaglio la pronuncia e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da una persona contro un’ordinanza della Corte d’Appello. La sentenza di primo grado era stata emessa mentre l’imputato era stato dichiarato assente, ovvero pur essendo a conoscenza del processo, aveva scelto di non parteciparvi. Il difensore aveva quindi proposto appello, ma la questione è giunta fino alla Suprema Corte a causa di presunti vizi procedurali legati proprio alla formalizzazione dell’impugnazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nell’interpretazione dell’articolo 581, comma 1-quater, del codice di procedura penale. La Corte ha stabilito che, in tema di impugnazione imputato assente, due documenti sono essenziali e devono essere depositati contestualmente all’atto di appello: lo specifico mandato ad impugnare e la dichiarazione o elezione di domicilio.
Le Motivazioni: la contestualità come prova della volontà
Secondo gli Ermellini, questi adempimenti non sono mere formalità burocratiche. Essi costituiscono una “manifestazione indefettibile della consapevole volontà di impugnare”. Quando un imputato è assente, la legge richiede una prova rafforzata che la decisione di appellare provenga effettivamente da lui e che sia consapevole delle conseguenze. Il deposito di questi atti insieme all’impugnazione serve proprio a questo scopo. La Corte ha precisato che la loro mancanza o una loro presentazione successiva, anche se avvenuta prima dell’inizio del giudizio di appello, non sana il vizio originario. La norma impone un vincolo di contestualità che, se violato, determina inevitabilmente l’inammissibilità del gravame. Tale orientamento è consolidato e si pone in linea di continuità con precedenti pronunce della stessa Corte.
Conclusioni: implicazioni pratiche dell’ordinanza
La pronuncia in esame offre un monito chiaro e inequivocabile per i difensori. Quando si assiste un imputato dichiarato assente, è fondamentale preparare con la massima cura l’atto di impugnazione. È obbligatorio che lo specifico mandato a impugnare e l’elezione di domicilio siano allegati e depositati nello stesso momento dell’atto di appello. Qualsiasi ritardo o dimenticanza in questa fase iniziale comprometterà irrimediabilmente l’intero percorso dell’impugnazione. La conseguenza non è solo il mancato esame delle ragioni di merito, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie. In sintesi, la corretta gestione degli adempimenti formali è il primo, indispensabile passo per poter difendere efficacemente i diritti del proprio assistito.
Quali documenti sono indispensabili per l’impugnazione di una sentenza emessa nei confronti di un imputato assente?
Secondo l’art. 581, comma 1-quater, del codice di procedura penale, sono necessari lo specifico mandato ad impugnare e la dichiarazione o elezione di domicilio da parte dell’imputato.
È possibile depositare il mandato a impugnare o l’elezione di domicilio in un momento successivo all’atto di appello?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che tali documenti devono essere depositati contestualmente all’atto di impugnazione. Una presentazione successiva, anche se anteriore all’udienza, determina l’inammissibilità dell’appello.
Quali sono le conseguenze della mancata presentazione contestuale di questi documenti?
La conseguenza è la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Ciò significa che l’impugnazione non verrà esaminata nel merito e il ricorrente sarà condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46867 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46867 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 25/06/1975
avverso l’ordinanza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME e la memoria depositata in data 14 ottob 2024 con cui il difensore della ricorrente insiste nei motivi di ricorso;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione deg artt. 420, 420-quater, 581, comma 1-quater e 586 cod. proc. pen., è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in pales contrasto con il dato normativo e con il consolidato orientamento de giurisprudenza di questa Corte a mente del quale, in tema di impugnazione d sentenza pronunciata nei confronti di imputato dichiarato assente, lo speci mandato ad impugnare nonché la dichiarazione o elezione di domicilio di cui all’a 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., devono essere depositate contestualment all’atto di appello, trattandosi di manifestazione indefettibile della consa volontà di impugnare, sicché la loro mancanza o successiva allegazione, pur se data antecedente all’inizio del giudizio di impugnazione, determ l’inammissibilità del gravame (Sez. 2, n. 27774 del 23/05/2024, Rv. 286634 – 0 Sez. 5, n. 1177 del 28/11/2023, Rv. 286088-01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 12 novembre 2024
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