Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46867 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46867 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME e la memoria depositata in data 14 ottob 2024 con cui il difensore della ricorrente insiste nei motivi di ricorso;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione deg artt. 420, 420-quater, 581, comma 1-quater e 586 cod. proc. pen., è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in pales contrasto con il dato normativo e con il consolidato orientamento de giurisprudenza di questa Corte a mente del quale, in tema di impugnazione d sentenza pronunciata nei confronti di imputato dichiarato assente, lo speci mandato ad impugnare nonché la dichiarazione o elezione di domicilio di cui all’a 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., devono essere depositate contestualment all’atto di appello, trattandosi di manifestazione indefettibile della consa volontà di impugnare, sicché la loro mancanza o successiva allegazione, pur se data antecedente all’inizio del giudizio di impugnazione, determ l’inammissibilità del gravame (Sez. 2, n. 27774 del 23/05/2024, Rv. 286634 – 0 Sez. 5, n. 1177 del 28/11/2023, Rv. 286088-01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 12 novembre 2024
Il Consi COGNOME re estensore
COGNOME
Il Pr i ente