Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 19592 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 19592 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/12/2023 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha richiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 21 dicembre 2023, la Corte d’appello di Bologna ha dichiarato inammissibile, ex art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., il gravame proposto da NOME COGNOME, condannato dal Tribunale di Ravenna alla pena di mesi quattro di reclusione in ordine al delitto di cui all’art. 341-bis cod. pen perché, essendo rimasto l’imputato assente in primo grado, ha ritenuto
insussistente il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio e dello stesso mandato, atto, quest’ultimo, che avrebbe presentato caratteristiche tali da non rendere palese quale fosse la sentenza impugnata e lo specifico atto per cui era stato redatto.
NOME COGNOME, con un unico articolato motivo, deduce, a mezzo del proprio difensore, violazione dell’art. 581, comma 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen.
Quanto ai rilievi operati dalla Corte di appello in ordine alla elezione di domicilio, rileva come il tenore della stessa emergesse in maniera chiara dall’atto di nomina del difensore di fiducia ove si può leggere, testualmente: “(…) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (…)”. Incomprensibile risulta, pertanto, la ragione che ha portato la Corte di merito, senza soffermarsi sul chiaro contenuto dell’atto, a ritenere insussistente la elezione di domicilio.
Rileva la difesa la corretta ed esaustiva redazione del mandato conferitole, rilasciato in data successiva alla decisione di primo grado, contenente il numero del procedimento ed il mandato ad appellare la sentenza.
Il ricorso censura le affermazioni contenute nell’ordinanza secondo cui il mandato, in ragione del suo contenuto, sarebbe apparentemente datato 21 aprile 2023. L’art. 581, comma 1 -quater, cod. proc. pen. non impone di specificare il numero della sentenza impugnata, né alcun effetto riverberano sulla validità dell’atto le enunciate cumulative facoltà attribuite al difensore, anche quando inconferenti rispetto all’impugnazione proposta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, in quanto manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile.
Seppure debba condividersi – come dedotto nel ricorso – che il mandato conferito per impugnare fosse comunque adeguato ed impedisse, ex se, la declaratoria di inammissibilità da parte della Corte di appello (lo stesso consentiva di individuare la sentenza da impugnare ed esplicitava, tra gli altri poteri conferiti certamente quello ad impugnare la sentenza, facoltà che non subisce limiti sol perché ne siano state previste di ulteriori ed eccentriche), emerge dagli atti del procedimento, cui questa Corte ha accesso (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), che non risulta depositata la dichiarazione o elezione di domicilio, adempimento necessario da effettuarsi unitamente all’atto dì gravame ex art. 581, commi 1 -ter e 1 -quater, cod. proc. pen.
Nonostante, allo stato, non sussista una omogenea interpretazione di questa Corte di legittimità in ordine al momento in cui deve essere rilasciata la dichiarazione o resa l’elezione di domicilio in ipotesi di imputato assente nel corso del giudizio (a fronte di un indirizzo che impone il rilascio dell’elezione di domicil successivamente alla sentenza da impugnare – cfr. Sez. 5, n. 3118 del 10/01/2024, NOME COGNOME, Rv. 285805 – ne sussiste altro – cfr. Sez. 2, n. 8014 del 11/01/2024, COGNOME NOME, Rv. 285936 – che assegna rilevanza, non al momento della sua predisposizione, ma a quello del deposito dell’impugnazione), consolidato risulta, nonostante il breve arco di tempo trascorso dall’entrata in vigore della disciplina contenuta nel d.lgs. n. 150 del 2022, l’indirizzo giurisprudenziale che ritiene necessario che detta elezione o dichiarazione sia depositata al momento della proposizione dell’impugnazione.
Sotto tale aspetto, non si scorgono incertezze sul tenore letterale delle espressioni contenute nelle disposizioni inserite dal citato decreto legislativo (art. 33, comma 1, lett. d) che prevedono, a pena di inammissibilità, da un canto (comma 1 -ter), che le parti private ed i difensori depositino la dichiarazione o l’elezione di domicilio al momento dell’impugnazione, dall’altro, quanto a specifica disciplina prevista per l’imputato assente (comma 1 -quater), che il difensore depositi lo specifico mandato ad impugnare da rilasciarsi successivamente alla sentenza contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato.
Ovvio, pertanto, che la dichiarazione di domicilio, impregiudicato – per quanto sopra evidenziato e per quel che in questa sede rileva – il momento in cui la stessa è stata conferita, debba essere depositata insieme allo specifico mandato ad impugnare; il citato atto, connotato dal carattere personale e dalla forma vincolata ai sensi dell’art. 162 cod. proc. pen., costituente espressione di volontà proveniente dall’imputato di ricevere ogni notificazione o comunicazione presso quel domicilio (Sez. 2, n. 7834 del 28/01/2020, COGNOME, Rv. 278247; Sez. 4, n. 7118 del 23/05/2000, COGNOME, Rv. 216607), non è surrogabile dalla mera evocazione della sua esistenza che, senza alcuna allegazione, viene apoditticamente enunciata nel mandato ad impugnare o nel ricorso come avvenuto nel caso sottoposto a scrutinio.
All’inammissibilità del ricorso per cassazione consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso il 11/04/2024.