Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 35153 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 35153 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Andria il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/04/2025 della Corte di appello di L’Aquila letti gli atti, il ricorso e il provvedimento impugnato; udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza;
letta la memoria del difensore, AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso l’ordinanza in epigrafe con la quale la Corte di appello di L’Aquila ha dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso la sentenza emessa il 10 novembre 2023 dal Tribunale di Pescara, che aveva condannato l’imputato per plurimi reati di evasione commessi in più occasioni dal 7 giugno al 2 luglio 2022.
Ne chiede l’annullamento per violazione di legge, in particolare, per erronea applicazione dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. e per erronea valutazione del contenuto della procura speciale.
Deduce che all’atto di impugnazione, proposto prima della modifica introdotta dalla I. n. 114 del 9 agosto 2024, era allegato l’atto di nomina e il mandato con procura speciale rilasciata il 21 dicembre 2023, dopo la sentenza di primo grado, con chiara indicazione di proporre impugnazione anche avverso sentenze contumaciali, rinunciare ai motivi, concordare la pena ex art. 589 e 599-bis e 602, comma 1-bis, cod. proc. pen. e contestuale elezione di domicilio presso lo studio del difensore di fiducia, sicché risultava chiara la volontà dell’imputato di impugnare la sentenza emessa dal Tribunale di Pescara il 10 novembre 2023, come ribadito nei motivi di appello. Il deposito di un nuovo mandato imposto per l’imputato assente è adempimento regolarmente assolto, essendo l’elezione di domicilio parte integrante dell’atto di impugnazione, sicché la firma dell’imputato apposta sulla nomina e sul mandato ad impugnare ha effetto anche in relazione all’elezione di domicilio.
Non sussiste la ritenuta genericità del contenuto della procura speciale, espressamente riferita al procedimento in oggetto e firmata dall’imputato dopo la sentenza di primo grado, contenente la chiara volontà di presentare l’impugnazione tramite il difensore che lo aveva assistito sin dal primo grado, non avendo altrimenti senso il rilascio e la sottoscrizione di una seconda procura e il conferimento di un nuovo mandato. Peraltro, come già ritenuto dal giudice di legittimità, la certa volontà dell’imputato di impugnare la sentenza pronunciata in sua assenza può ritenersi soddisfatta nel caso di presentazione dell’appello e contestuale deposito di atto di nomina di difensore contenente l’elezione di domicilio presso lo studio del difensore di fiducia per la notifica del decreto di citazione in appello, essendo idonea a dimostrare la consapevolezza dell’imputato della proposizione dell’impugnazione (Sez. 5, n. 3887 del 13/11/24, dep. 2025).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.
Dall’esame degli atti, consentito dalla natura processuale dell’eccezione, risulta che: 1) l’imputato aveva eletto domicilio presso il difensore di fiducia AVV_NOTAIO nel corso delle indagini preliminari e rilasciato procura speciale al difensore per il giudizio abbreviato, depositata in udienza; 2) il giudizio abbreviato fu definito il 10/11/2023 e l’appello fu proposto il 18 marzo 2024, prima dell’entrata in vigore della I. n. 114 del 2024, allegando all’atto di
impugnazione mandato e procura speciale, contenente anche l’elezione di domicilio presso lo stesso difensore di fiducia, sottoscritti in pari data dall’imputato; 3) la Corte di appello ha ritenuto generica la procura speciale perché riferita a tutte le attività defensionali previste dall’ordinamento; non specifico il mandato ad impugnare la sentenza di primo grado, neppure menzionata con indicazione dell’autorità emittente e della data della pronuncia, così da rendere incerta la volontà dell’imputato di proporre impugnazione; non osservata la disposizione, applicabile nel caso di specie, di cui all’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. nel testo precedente alla modifica introdotta dalla I. n. 114 del 2024, che, a pena di inammissibilità, prevedeva per l’imputato rispetto al quale si era proceduto in assenza che all’impugnazione fosse allegato specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.
3. Pur essendo corretto il riferimento alla disciplina previgente, applicabile nel caso di specie per il principio del “tempus regit actum” alle impugnazioni del difensore di fiducia dell’imputato assente, proposte anteriormente al 25 agosto 2024, data di entrata in vigore della I. n. 114 del 2024, come stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza del 24/10/2024, dep. 2025, De Felice, Rv. 287855), la sequenza descritta consente di rilevare che l’ordinanza impugnata muove da un presupposto erroneo, atteso che l’imputato aveva conferito procura speciale al difensore per la definizione del giudizio con il rito abbreviato, sicché doveva considerarsi presente ex art. 420, comma 2-ter cod. proc. pen., benché erroneamente dichiarato assente.
Ne deriva, in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale, che “in tema di appello avverso sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato, non trova applicazione il disposto di cui all’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. (disposizione parzialmente modificata dall’art. 2, comma 1 lett. o), I. 9 agosto 2024, n. 114, che ne ha circoscritto l’applicazione al «difensore di ufficio»), che prescrive uno specifico mandato a impugnare con riguardo all’imputato giudicato in assenza, nel caso in cui la definizione con rito alternativo sia stata richiesta dal difensore munito di procura speciale, posto che, in tale eventualità, non sussistono dubbi sulla conoscenza del procedimento da parte dell’imputato, dovendo lo stesso ritenersi presente ex art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen.”; mentre resta irrilevante la circostanza che l’imputato, nella sentenza di primo grado, sia stato formalmente, ma, erroneamente, indicato come assente (da ultimo Sez. 4, n. 20976 del 14/05/2025, Racco, Rv. 288269; Sez. 6, n. 42390 del 26/09/2024 NOME, Rv. 287199).
2
T 2025
Posto che il rito abbreviato richiesto dal procuratore speciale, che rappresenta, oltre ad assistere, l’imputato, dà garanzia assoluta della conoscenza dell’esercizio dell’azione penale, dell’imputazione e della celebrazione del processo e tenuto conto della ratio posta a fondamento della disposizione previgente di limitare le impugnazioni che non derivano da un’opzione ponderata e personale della parte, da rinnovarsi in limine impugnationis, in caso di appello avverso sentenza emessa con rito abbreviato richiesto dal procuratore speciale, non hanno ragion d’essere i dubbi sulla volontà di impugnazione dell’imputato per le criticità rilevate dalla Corte di appello sul mandato e sulla procura speciale, pur oggettivamente sussistenti (ad esempio, in relazione al potere di impugnare “sentenze contumaciali”, benché si tratti di istituto ormai da tempo abrogato).
Ma, aldilà della vetustà del modello utilizzato dal difensore, contenente l’atto di nomina, il conferimento del mandato e della procura speciale e la conferma dell’elezione di domicilio presso il difensore di fiducia, la data apposta in calce all’atto rende indubbia la volontà dell’imputato di impugnare la sentenza di primo grado emessa nel procedimento in oggetto, individuato con riferimento al numero di iscrizione.
In ogni caso, va evidenziato che il potere di rappresentanza già conferito al difensore di fiducia, che lo aveva assistito nel giudizio di primo grado e presso il quale l’imputato ha confermato di eleggere domicilio, fuga ogni dubbio sulla sua volontà di proporre impugnazione, confermando tale atto la continuità dei contatti con il difensore e la completezza delle informazioni fornitegli sulla definizione del procedimento e sugli adempimenti da porre in essere per poter contestare la decisione sfavorevole, mediante proposizione dell’impugnazione.
Definitiva conferma della necessità di privilegiare una interpretazione sostanzialistica delle norme applicabili nella fattispecie, a differenza di quanto effettuato nell’ordinanza impugnata, si trae dalla sentenza n. 13808/2025 delle Sezioni Unite prima indicata, che esclude che gli adempimenti previsti dall’art. 581, comma 1-ter e comma 1-quater cod. proc. pen. debbano interpretarsi in modo formalistico, dovendo privilegiarsi la volontà dell’imputato di impugnare la sentenza di primo grado.
Per le ragioni esposte l’ordinanza impugnata va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di L’Aquila per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti Ila Corte di appello di L’Aquila per l’ulteriore corso.
Così deciso, 8 ottobre 2025