Impugnazione Imputato Assente: Quando si Applica la Nuova Disciplina?
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha affrontato un’importante questione procedurale riguardante l’impugnazione dell’imputato assente e l’applicazione nel tempo delle norme che la regolano. La decisione chiarisce un punto fondamentale: una nuova legge, anche se più favorevole, non si applica agli atti processuali già compiuti prima della sua entrata in vigore. Analizziamo insieme i dettagli di questo caso e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un’imputata contro una sentenza della Corte d’Appello. La Corte territoriale aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla stessa imputata, giudicata in assenza, contro la sentenza di primo grado.
Il fulcro della questione risiedeva nella tempistica: sia la sentenza di primo grado sia l’atto di appello erano stati emessi e proposti prima del 30 dicembre 2022. Questa data è cruciale, poiché segna l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 (la cosiddetta “Riforma Cartabia”), che ha introdotto l’art. 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale, prevedendo un termine diverso e più favorevole per l’impugnazione da parte dell’imputato assente.
La Decisione della Corte sull’Impugnazione Imputato Assente
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno ritenuto il motivo di ricorso, basato sulla presunta violazione dell’art. 585 c.p.p., manifestamente infondato.
La decisione si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento processuale: tempus regit actum (il tempo regola l’atto). Secondo questo principio, la validità e la forma di un atto giuridico devono essere valutate secondo la legge in vigore nel momento in cui l’atto stesso viene compiuto.
Le Motivazioni della Sentenza
Nelle motivazioni, la Corte ha spiegato in modo chiaro e inequivocabile che la nuova disciplina sui termini per l’impugnazione dell’imputato assente non poteva essere applicata al caso di specie. La normativa introdotta dal d.lgs. n. 150/2022 non era ancora in vigore quando l’appello era stato proposto.
Di conseguenza, la Corte d’Appello aveva agito correttamente nel giudicare l’ammissibilità dell’impugnazione sulla base della legge vigente in quel momento, la quale non prevedeva le nuove disposizioni. La successiva entrata in vigore di una norma più favorevole non ha avuto l’effetto di “sanare” o rendere ammissibile un atto che, al momento del suo compimento, non rispettava i requisiti procedurali.
La Cassazione ha quindi confermato la pronuncia di inammissibilità e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un ricorso inammissibile.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale in materia di successione di leggi processuali nel tempo. Le modifiche normative che riguardano i termini e le modalità per compiere atti processuali non hanno, di regola, effetto retroattivo. Gli operatori del diritto devono quindi prestare massima attenzione alla data di entrata in vigore delle nuove leggi per determinare correttamente la disciplina applicabile a ciascun atto del procedimento.
Il caso evidenzia come, anche in presenza di riforme legislative volte a rafforzare le garanzie difensive, come quella relativa all’impugnazione dell’imputato assente, l’applicazione di tali garanzie sia strettamente legata al momento procedurale in cui l’atto viene posto in essere. Una lezione di rigore procedurale che conferma la centralità del principio tempus regit actum.
Una nuova legge più favorevole sui termini per l’impugnazione si applica a un appello proposto prima della sua entrata in vigore?
No, la Corte ha stabilito che la disciplina applicabile è quella in vigore al momento in cui l’atto di impugnazione è stato proposto, in base al principio secondo cui il tempo regola l’atto (
tempus regit actum).
Perché il ricorso dell’imputato assente è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché il motivo era manifestamente infondato. La Corte d’Appello aveva correttamente applicato la normativa vigente al momento della proposizione dell’appello, che non prevedeva ancora i termini più ampi per l’imputato assente introdotti dalla normativa successiva.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4223 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4223 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il 28/07/1980
avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in relazione all’art. 585 c.p.p. è manifestamente infondato in quanto la normativa richiamata con riferimento al diverso termine per la proposizione dell’impugnazione da parte di imputato assente ex art. 585, co. 1-bis c.p.p. non era ancora entrata in vigore (essendo stato inserito dal d.lgs. n. 150 del 2022 a decorrere dal 30 dicembre 2022), con la conseguenza che correttamente la Corte territoriale ha pronunciato l’inammissibilità dell’appello in quanto sia la sentenza di primo grado che l’impugnazione sono state proposte prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2024
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Il Consigliere COGNOME
Il Presidente