Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2166 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2166 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/05/2025 del TRIBUNALE di MODENA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Modena in composizione monocratica condannava NOME COGNOME alla pena di mesi due di arresto per violazione del foglio di via obbligatorio, commessa in Modena il 7 febbraio 2021.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, NOME.
2.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce nullità della sentenza per erronea dichiarazione di assenza dell’imputato avvenuta con ordinanza in data 13 dicembre 2024, nonostante la notifica del decreto di citazione a giudizio fosse stata eseguita al difensore domiciliatario in assenza di prova di contatti tra il medesimo e l’imputato, che quest’ultimo fosse a conoscenza del procedimento penale o che si fosse volontariamente sottratto, considerato che in data 25 novembre 2024 il difensore di fiducia rinunciava al mandato i affermando di non avere mai avuto a che fare con l’imputato e allo stesso veniva nominato un difensore di fiducia.
2.2. Col secondo motivo di ricorso viene denunciata violazione dell’art. 76, comma 3, d. Ig. 6 settembre 2011, n.159, per avere il Giudice a quo ritenuto sussistente il reato, nonostante la mancanza nel decreto del questore dell’ordine di rientro nel luogo di residenza.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, AVV_NOTAIO y conclude per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto proposto da difensore designato sostituto del difensore d’ufficio di NOME, rispetto al quale si è proceduto in assenza, privo di specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, ai sensi dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
Si condivide al riguardo l’orientamento espresso da Sez. 1, n. 1937 del 17/10/2024, dep. 2025, Balde’, Rv. 287389, secondo cui in tema di
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impugnazioni, gli oneri formali previsti a pena di inammissibilità dall’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., come novellato dall’art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applicano anche al ricorso per cassazione che contesti la legittimità dell’ordinanza dichiarativa dell’assenza dell’imputato.
Detta pronuncia evidenzia che nel senso dell’applicazione di tali oneri al ricorso per cassazione «si è espressa, in termini di assoluta prevalenza, la giurisprudenza di legittimità, essendosi osservato che la norma rientra tra le disposizioni generali relative alle impugnazioni, valevoli, in mancanza di indici normativi di segno contrario, anche per il ricorso per cassazione (Sez. 4, n. 7201 del 23/01/2024, NOME, n.m.; Sez. 6, n. 6264 del 10/01/2024, NOME, n.m.; Sez. 2, n. 47327 del 03/11/2023, NOME, Rv. 285444 – 01; Sez. 5, n. 39166 del 4/07/2023, COGNOME, Rv. 285305; Sez. 2, n. 47327 del 03/11/2023, Rv. 285444 – 01; Sez. 3, n. 46690 del 09/11/2023, Rv. 285342 – 01; Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, COGNOME NOME, Rv. 285324-02; Sez. 6, n. 41309 del 20/09/2023, S., Rv. 285353-01; Sez. 2, n. 40824 del 13/09/2023, COGNOME, Rv. 285256-02; Sez. 5, n. 39166 del 04/07/2023, N., Rv. 285305-01)».
Rileva che «è stato a tale proposito ancora precisato che la norma di cui all’art. 581-quater cod. proc. pen., persegue lo scopo di garantire all’imputato la conoscenza consapevole dell’incedere della progressione processuale nelle fasi di impugnazione, cui deve ritenersi informato anche il giudizio di cassazione (v., tra le altre, Sez. 2, n. 47927 del 20/10/2023, COGNOME, Rv. 285525 – 01; Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, COGNOME, Rv. 285324 – 02; Sez. 6, n. 41309 del 20/09/2023, S., Rv. 285353 01)».
Osserva che «la norma in esame mira ad assicurare la celebrazione del giudizio di impugnazione solo nei casi in cui l’imputato, assente nei gradi antecedenti, abbia avuto effettiva contezza della decisione emessa a suo carico: lo specifico mandato ad impugnare del comma 1-quater è adempimento che serve, infatti, per “ritenere provato, in modo incontrovertibile, che l’imputato ‘conosce e vuole’, non solo l’esistenza del processo, ma anche la sua progressione nei gradi successivi” (Sez. 2, n. 47927 del 20/10/2023, COGNOME, Rv. 285525.)»; e che «di qui la disciplina dell’impugnazione della sentenza pronunziata nei confronti dell’imputato assente, che prevede che il conferimento dello specifico mandato a impugnare e la dichiarazione o elezione di domicilio in esso contenute debbano avvenire in un momento successivo alla sentenza e
contestuale all’impugnazione, nella misura in cui sono espressione della necessaria e consapevole volontà dell’imputato all’impugnazione (Sez. 5, n. 1177 del 28/11/2023, dep. 2024, Pasquale, Rv. 286088 – 01)».
Aggiunge che «l’intero sistema processuale introdotto dalla riforma c.d. Cartabia – ossia tanto le norme di cui all’art. 420 bis cod. proc. pen. sull’assenza, quanto quelle in tema di impugnazioni e restituzione nel termine – è permeato dall’esigenza di garantire una partecipazione consapevole e volontaria dell’imputato al processo: anche l’impugnazione deve costituire espressione del personale interesse dell’imputato a coltivare il gravame piuttosto che una scelta del difensore, quasi automatica»; e che «imponendo, attraverso l’onere di allegazione di cui al comma 1 -quater dell’art. 581 cod. proc. pen., che vi sia la prova che l’imputato “conosce e vuole” la progressione del processo nei gradi successivi, il nuovo sistema corregge, d’altra parte, una patologia del sistema processuale previgente, che permetteva la celebrazione di gradi ulteriori di giudizio su impugnazione del difensore, e che consentiva poi al diretto interessato di porre nel nulla questa attività processuale attivando i rimedi straordinari garantiti dagli artt. 175 o 629-bis cod. proc. pen. (secondo i confini tracciati da Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259992- 01)».
Osserva che «la Riforma Cartabia, nel riscrivere il diritto delle impugnazioni, si è posta il problema della inevitabile precarietà dell’attività processuale svolta nei gradi successivi di giudizio, eventualmente effettuata nella inconsapevolezza (o nella mancanza di prova della consapevolezza) del diretto interessato, ed esposta, pertanto, al rischio della richiesta del rimedio restitutorio nel momento in cui l’imputato fosse emerso dalla sua situazione di assenza, ed ha conseguentemente previsto, per il difensore d’ufficio, gli oneri di allegazione del comma 1 -quater dell’art. 581 cod. proc. pen, che garantiscono che l’impugnazione avvenga soltanto se l’imputato la conosce e la vuole»; e che «occorre considerare a tale proposito che il d.lgs. n. 150 del 2022, ha approntato una serie di rimedi restitutori che possono reintegrare l’imputato nelle opzioni processuali che non è stato in grado di esercitare, quando prova che l’assenza è dovuta alla mancata conoscenza incolpevole del processo», tra cui «una nuova previsione di nullità da far valere in appello (art. 604, comma 5 bis, cod. proc. pen.) e nel giudizio dì legittimità (art. 623, comma 1, lett. b- bis cod. proc. pen.); ed ancora, l’ampliamento dell’istituto della restituzione in termini di cui
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all’art. 175 cod. proc. pen., con la previsione di una nuova ipotesi di restituzione per l’imputato giudicato in assenza, il quale, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato, nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell’art. 420 bis cod. proc. pen, può fornire la prova di non avere avuto conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione senza sua colpa (Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, COGNOME, Rv. 285324 – 01), oltre all’istituto della rescissione del giudicato che riguarda appunto l’ipotesi della erronea dichiarazione di assenza (cfr. Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280931 – 01)».
Rileva che: – «nella stessa ottica si pone, su altro piano rispetto ai rimedi restitutori già evidenziati, appositamente ridisegnati ed implementati, il prolungamento dei termini per impugnare di cui art. 585 comma 1 bis cod. proc. pen, concessi al difensore dell’assente, in quanto onerato del compito di farsi rilasciare la nuova e apposita procura»; «giova sul punto anche evidenziare come anche nel sistema CEDU è sufficiente che un rimedio alla mancata conoscenza del processo esista, e che sia effettivo, e la circostanza che il diritto processuale interno garantisca la riapertura del procedimento in favore dell’imputato inconsapevole di essere stato giudicato in assenza è condizione sufficiente per escludere la violazione dell’art. 6 della Convenzione sotto il profilo del diritto a che la causa penale “sia esaminata equamente” (Bivolaru c. Romania (n. 2), n. 66580/12, §§ 8-18, 2 ottobre 2018)»; «nello stesso diritto eurounitario, la circostanza che il rimedio a disposizione dell’assente si possa attivare soltanto dopo l’irrevocabilità della sentenza è espressamente sancita dall’art. 8, comma 4, della direttiva 2016/343/UE sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (sul punto, in termini, Corte giustizia UE, quarta sezione, C-569/2019, 19 maggio 2022, IR)».
La Corte nella pronuncia summenzionata ritiene, infine, del tutto condivisibilmente, che i principi evocati non trovino «deroga nelle situazioni in cui la giuridica correttezza della dichiarazione di assenza sia controversa: sia la lettera della norma del comma 1-quater dell’art. 581 cod. proc. pen., che la lettura sistematica della stessa nel complesso delle disposizioni del codice, come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022, inducono a ritenere necessario l’onere di allegazione dello specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza oggetto di impugnazione, e corredato della dichiarazione o elezione di domicilio,
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anche al caso dell’assente che contesti, con la impugnazione, proprio la correttezza della dichiarazione giudiziale di assenza (come affermato da sez. 1. n. 7169 del 12/01/2024, COGNOME, n.m.)».
A tale riguardo osserva che: – «il sistema processuale introdotto dal d. Igs. 150 del 2022 fornisce, infatti, comunque tutela all’assente che deduca la non correttezza della dichiarazione di assenza, mediante l’istituto, ridefinito, della restituzione nel termine per impugnare di cui all’art. 175, comma 2.1., cod. proc. pen., che prevede che “l’imputato giudicato in assenza è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato, se, nei casi previsti dall’articolo 420 bis, commi 2 e 3, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa”»; – «non è ultroneo osservare come nella stessa linea si ponga anche il recentissimo intervento legislativo di cui alla citata legge Nordio n. 114 del 2024: la circostanza che la novella legislativa abbia mantenuto l’obbligo, per il solo difensore d’ufficio, di allegare all’atto di impugnazione lo specifico mandato ad impugnare, conforta la prospettata interpretazione della norma, ora vigente per le sole impugnazioni proposte tra il 3,01/12/2022 (data di entrata in vigore della c.d. legge Cartabia), ed il 25/08/2024 (data di entrata in vigore della legge Nordio), mostrando la perdurante attenzione del legislatore ai temi sottesi alla ratio della disposizione stessa, confortando l’interprete dal rifuggire da interpretazioni anche solo parzialmente abrogatrici»; – «infatti la ragione giustificatrice della differente disciplina scaturente dalla modifica apportata dalla legge Nordio al comma 1 -quater dell’art. 581 cod. proc. pen. è da individuare nel differente rapporto che si instaura tra difensore di fiducia ed imputato, dal momento che l’esistenza di un mandato fiduciario induce a presumere l’effettività del rapporto tra difensore ed imputato, e quindi l’esistenza di una effettiva comunicazione del difensore rispetto all’imputato, e di una corrispondente consapevolezza dell’imputato in ordine alle scelte difensive compiute dal difensore nel suo interesse».
La stessa pronuncia si confronta con l’orientamento contrario che muove da Sez.1, n. 9426 del 18/01/2024, Oko, Rv. 285920, secondo cui in tema di impugnazioni, il disposto di cui all’art. 581, comma 1 -quater, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non è applicabile al giudizio di cassazione, nel caso in cui formi oggetto del gravame l’ordinanza dichiarativa dell’assenza dell’imputato (in
motivazione, la Corte ha precisato che gli oneri di allegazione previsti, a pena d’inammissibilità, dalla norma non operano per l’impugnazione avverso le ordinanze, pur se impugnate unitamente alla sentenza, ex art. 586 cod. proc. pen.). E ritiene, del tutto condivisibilmente, che il citato orientamento debba essere rivalutato, alla luce di un’analisi sistematica e coordinata dei principi e delle norme che governano la materia.
Rileva, a tale riguardo, che: «introdurre una limitazione, nell’interpretazione dell’art. 581 comma 1 -quater cod. proc. pen., escludendo l’onere formale costituito dallo specifico mandato ad impugnare rilasciato al difensore, dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, nel solo caso dell’assente che contesti i presupposti della declaratoria dell’assenza ex art. 420 bis cod. proc. pen., costituisce un’operazione che non trova sostegno né nella lettera della legge (che all’evidenza non prevede espressamente ·eccezioni), né nella sua analisi sistematica»; – «si tratterebbe, pertanto, di un’interpretazione parzialmente abrogans, distonica rispetto alla ratio della norma, ed incoerente con il riformato sistema processuale delle impugnazioni, come sopra delineato». E, con riguardo all’argomento utilizzato nella citata sentenza Oko, per sostenere l’avversata interpretazione, ovvero che «l’art. 586 cod. proc. pen. è norma speciale, ratione materiae, rispetto alla disposizione di cui all’art. 581, comma 1 -quater, stesso codice e, come tale, non richiede l’osservanza di formalità prescritte solo per l’impugnazione della sentenza e non anche dell’ordinanza che sia soggetta a impugnazione differita», osserva che «proprio perché l’ordinanza dichiarativa dell’assenza è impugnabile solo con la sentenza che definisce il giudizio, a norma dell’art. 586, commi 1 e 2, cod. proc. pen., l’impugnazione deve essere proposta, come è pacifico, col mezzo, nelle forme e nei termini stabiliti per l’impugnazione della sentenza medesima (Sez. 1, n. 28912 del 07/05/2024, Magsombol, Rv. 286791 – 01)»; e che «dal momento che l’ordinamento non riconosce autonomia al ricorso avverso le ordinanze, tanto che ne subordina l’impugnazione alla contemporanea richiesta di controllo della sentenza che ha deciso il merito del processo, devono ritenersi pienamente operanti tutte le norme che disciplinano l’impugnazione della sentenza, e tra esse, per quanto di interesse, anche l’art. 581 comma 1 -quater cod. proc. pen.».
All’inammissibilità consegue la condanna di NOME al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2025.