Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16051 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 16051 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/02/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a MELILLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a POTENZA il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 26/10/2023 della Corte d’appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte d’appello di Potenza, con il provvedimento impugnato in questa sede, ha rigettato l’istanza formulata dalla difesa di COGNOME NOME e COGNOME NOME, ai sensi dell’art. 115 bis cod. proc. pen., diretta alla correzione della sentenza della Corte d’appello di Potenza del 17 giugno 2022, n. 436/2022, nella parte in cui conteneva riferimenti a presunte responsabilità personali degli istanti per la partecipazione ad un’associazione per delinquere, senza alcun positivo accertamento di quella responsabilità e in violazione della presunzione di innocenza degli istanti.
LQ
2. Ha proposto ricorso la difesa degli interessati deducendo, con unico motivo, violazione della legge penale, in relazione all’art. 115 bis cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, del tutto apparente anche in relazione all’omessa valutazione degli elementi addotti a sostegno della richiesta di correzione. Premesso di essere venuti a conoscenza della sentenza emessa dalla Corte d’appello, in conseguenza del rigetto della richiesta degli istanti di iscrizione nella cd. white list, funzionale al rilascio delle informative antimafia (rigetto, appunto, fondato sul contenuto della sentenza della Corte d’appello potentina, in cui si riferiva del coinvolgimento degli interessati in sodalizi criminali, come accertato già nel primo grado di quel giudizio, pur essendo stata pronunciata declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione), gli istanti lamentano il pregiudizio così subito, effetto della violazione del diviet operante per il giudice di fare riferimento alla colpevolezza dell’imputato sino al momento in cui su tale aspetto non sia pronunciata sentenza definitiva di condanna.
In modo errato il provvedimento impugnato aveva escluso la violazione della norma indicata, pur avendo la sentenza della Corte territoriale richiamato profili di colpevolezza degli istanti in un procedimento ove, peraltro, gli stessi erano rimasti estranei e non risultava comunque emesso alcun provvedimento definitivo che avesse accertato tale colpevolezza.
Il ricorso proposto deve esser qualificato come opposizione.
Il provvedimento che ha deciso sulla richiesta della parte, formulata invocando l’applicazione del rimedio previsto dall’art. 115 bis cod. proc. pen., è soggetto ad uno speciale regime di impugnazione.
L’art. 115 bis, comma 4, cod. proc. pen., dopo aver disciplinato le modalità di assunzione del provvedimento decisorio sull’istanza della parte (“Sull’istanza di correzione il giudice che procede provvede, con decreto motivato, entro quarantotto ore dal suo deposito”), stabilisce che nei confronti del decreto emesso, una volta notificato all’interessato e alle altre parti e comunicato al pubblico ministero, nei dieci giorni successivi può essere proposta “opposizione al presidente del tribunale o della corte, il quale decide con decreto senza formalità di procedura. Quando l’opposizione riguarda un provvedimento emesso dal presidente del tribunale o dalla corte di appello si applicano le disposizioni di cui all’articolo 36, comma 4”.
Nel caso in esame, dunque, il ricorso (che la norma non prevede possa essere proposto direttamente contro il provvedimento che abbia deciso sull’istanza) deve esser qualificato, avuto riguardo anche al contenuto delle censure con esso
articolate, in termini di opposizione che doveva esser presentata al Presidente della Corte d’appello di Potenza, cui vanno trasmessi gli atti per la decisione.
P.Q.M.
Qualificata l’impugnazione come opposizione ex art. 115 bis, ultimo comma, cod. proc. pen., dispone la trasmissione degli atti al Presidente della Corte di appello di Potenza.
Così deciso il 29/2/2023