Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 37965 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 37965 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 22/04/2024 del GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza emessa il 22 aprile 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna ha rigettato l’istanza di dissequestro della società “RAGIONE_SOCIALE“, avanzata da COGNOME NOME, nell’ambito del procedimento penale n. 10812/2019 RGNR.
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Avverso il provvedimento, la società “RAGIONE_SOCIALE” – in persona del legale rappresentante COGNOME NOME – ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.
2.1. Con un unico motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 321 cod. proc. pen.
Contesta la mancanza della motivazione, sostenendo che il giudice avrebbe «erroneamente ritenuto attuale sia la sussistenza dei presupposti applicativi del sequestro impeditivo sia l’inesistenza del cd. novum, ossia degli elementi sopravvenuti in forza dei quali avrebbe dovuto accogliere l’istanza di sequestro».
Il giudice avrebbe giustificato il rigetto dell’istanza, riproponendo i motivi posti a fondamento del precedente provvedimento di rigetto.
Il ricorso deve essere riqualificato in appello.
3.1. Oggetto di impugnazione è un provvedimento «in materia di sequestro», diverso da quelli sottoponibili a riesame: un provvedimento, cioè, appellabile ai sensi dell’art. 322-bis cod. proc. pen.
Avverso tale tipo di provvedimento, non è esperibile il ricorso per cassazione, sia perché un tale rimedio non è previsto dall’art. 568, comma 2, cod. proc. pen., che sancisce la ricorribilità contro i provvedimenti relativi alla libertà personale contro le sentenze, sia perché nessuna norma di carattere specifico lo contempla. È, invece, previsto l’appello dinanzi al Tribunale del “riesame”, «che è rimedio di carattere generale per tutti i provvedimenti, diversi da quello impositivo della misura, che comunque operano in tema di misura cautelare reale» (cfr. Sez. 3, n. 39913 del 18/09/2008, COGNOME, Rv. 241275; Sez. 3, 2/7/2008, n. 17782, COGNOME; Sez. 3, 6/11/2001 n. 42543, COGNOME; Sez. I, 26/9/1997 n. 5320, COGNOME).
3.2. Va, poi, ribadito che: «in tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l’atto deve limitarsi, a norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l’oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l’esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell’intento di sottoporre l’atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente» (cfr. in tal senso, di recente, Sez. 5, n. 35796 del 13/07/2023, Rv. 285134; Sez. 5, n. 313 del 20/11/2020, COGNOME, Rv. 280168, che si è posta dichiaratamente in linea con Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, COGNOME, Rv. 220221 e Sez. U, n. 45372 del 31/10/2001, COGNOME).
Essendo stato erroneamente esperito il ricorso per saltum, detta impugnazione deve essere qualificata come appello, ex artt. 322-bis e 568 cod.
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proc. pen., e gli atti, conseguentemente, devono essere trasmessi al Tribunale del riesame di Bologna, per il relativo giudizio, in applicazione del principio generale di conservazione degli atti giuridici (Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, COGNOME, Rv. 265538; Sez. 5, n. 16018 del 18/02/2015, NOME COGNOME, Rv. 263437; Sez. 5, n. 503 del 11/11/2014, COGNOME, Rv. 262166).
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come appello ex art. 322-bis cod. proc. pen., dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bologna per l’ulteriore corso. Così deciso, il 10 luglio 2024.