Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 31752 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 1 Num. 31752 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
Palermo NOME, nato a Catania il 13/10/1975
avverso l’ordinanza emessa il 22/02/2025 dal Magistrato di sorveglianza di Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 22 febbraio 2025 il Magistrato di sorveglianza di Sassari, pronunciandosi sul reclamo presentato da NOME COGNOME ai sensi dell’art. 35-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), dichiarava inammissibile la richiesta finalizzata a ottenere una riduzione di pena, per effetto delle condizioni detentive patite, ritenute violative dell’art. 3 CEDU, per l’arco temporale anteriore al 14 luglio 2017, essendo l’istante stato scarcerato il 18 maggio 2017 e risultando l’istanza proposta oltre il termine di sei mesi dalla sua scarcerazione.
Quanto, invece, alla residua frazione detentiva, il Magistrato di sorveglianza di Sassari disponeva il rigetto del reclamo, giustificandolo alla luce delle informazioni acquisite presso le strutture penitenziarie dove Palermo era stato carcerato, dalle quali emergeva che l’istante era stato ristretto con modalità che dovevano ritenersi conformi ai parametri stabiliti dall’art. 3 CEDU.
Avverso questa ordinanza NOME COGNOME a mezzo dell’avv. NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, articolando due censure difensive.
Con il primo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere il Magistrato di sorveglianza di Sassari, nell’emettere la declaratoria di inammissibilità censurata, considerato che il reclamante, all’atto della proposizione del reclamo, era ancora detenuto, con la conseguenza che non poteva ritenersi decaduto dalla facoltà di chiedere una riduzione di pena, ex art. 35-ter Ord. pen., per effetto delle condizioni detentive patite prima del 14 luglio 2017.
Con il secondo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, per non avere la decisione censurata compiuto un’adeguata ricognizione delle informazioni acquisite dal Magistrato di sorveglianza di Sassari, necessarie alla verifica delle condizioni detentive patite da Palermo presso le diverse strutture penitenziarie dove era stato ristretto, che imponevano di tenere conto di una pluralità di elementi di giudizio, richiamati in termini generici e svincolati dai parametri di cui all’art. CEDU.
Queste ragioni imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In via preliminare, deve rilevarsi che il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere qualificato come reclamo.
Osserva il Collegio che sui reclami proposti ai sensi dell’art. 35 -ter Ord. pen., analoghi a quello presentato nell’interesse di NOME COGNOME il magistrato di sorveglianza decide all’esito di un’udienza svolta in contraddittorio con le parti, consentendo, avverso la sua decisione, il reclamo al tribunale di sorveglianza ex art. 35-bis, comma 4, Ord. pen.
Fanno eccezione a questa regola generale i casi di manifesta inammissibilità dell’impugnazione, sui quali il magistrato di sorveglianza decide, de plano, a norma dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., per effetto del rinvio di cui all’art. 35-bis, comma 1, Ord. Pen.
Si consideri, inoltre, che il presupposto legittimante l’emissione di una declaratoria di inammissibilità risiede nell’evidente insussistenza dei presupposti formali e sostanziali del ricorso presentato dal detenuto, il cui accertamento non deve richiedere giudizi di merito ovvero apprezzamenti discrezionali, né implicare la soluzione di questioni giuridiche di particolare complessità (tra le altre, Sez. 1, n. 35045 del 18/04/2013, Giuffrida, Rv. 257017 – 01; Sez. 1, n. 35139 del 12/03/2021, COGNOME, Rv. 281896 – 01).
In questi casi, il combinato disposto degli artt. 35 -bis, comma 1, Ord. pen. e 666, comma 2, cod. proc. pen. prevede come rimedio giurisdizionale il ricorso per cassazione e non il reclamo al tribunale di sorveglianza (tra le altre, Sez. 1, n. 38808 del 19/07/2016, COGNOME, Rv. 268119 – 01; Sez. 1, n. 46967 del 16/07/2015, COGNOME, Rv. 263266 – 01).
Tanto premesso, deve osservarsi che il Magistrato di sorveglianza di Sassari non emetteva solo una declaratoria di inammissibilità, ex artt. 35 -bis, comma 1, Ord. pen. e 666, comma 2, cod. proc. pen., rigettando una parte dell’istanza presentata da NOME COGNOME riguardante i periodi di detenzione diversi da quelli per i quali, il 14 luglio 2017, era stata disposta la scarcerazione del ricorrente.
Ci si trova, pertanto, di fronte a un’ipotesi in cui il ricorrente h erroneamente proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza, analogamente a quanto riscontrabile nel caso di Palermo, ha disposto, contestualmente alla declaratoria di inammissibilità per una parte dell’istanza, il rigetto per la parte residua.
Tuttavia, in questi casi, il ricorso per cassazione non deve ritenersi presentato inutilmente, essendo consentita la riqualificazione dell’impugnazione proposta dal detenuto, quale reclamo al tribunale di sorveglianza, sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis (tra le altre, Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022, COGNOME, Rv. 283858 – 01; Sez. 4, n. 23901, 20/05/2009, COGNOME, Rv. 244221 – 01).
Le considerazioni esposte impongono di ritenere conclusivamente che il ricorso per cassazione proposto da NOME COGNOME a norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., debba essere qualificato come reclamo, con la conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Sassari.
P.Q.M.
Qualificata l’impugnazione come reclamo, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Sassari.
Così deciso il 10 settembre 2025.