Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 38170 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME
Penale Ord. Sez. 2 Num. 38170 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Leonessa il DATA_NASCITA; COGNOME NOME nato a Magenta il DATA_NASCITA; nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a Milano il 24/0571968 avverso la sentenza del 11/04/2025 della Corte di appello di Milano; Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello; udito il difensore, AVV_NOTAIO, nell’interesse delle parti civili, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso ed ha depositato altresì conclusioni scritte e nota spese; udito il difensore, AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, per l’imputato, che ha
concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 11/04/2025, la Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza emessa dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Busto Arsizio del 13/02/2024, appellata da NOME COGNOME, assolveva l’imputato dai reati contestati perchØ il fatto non sussiste.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Milano propone ricorso il difensore di fiducia delle parti civili NOME COGNOME e NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, articolando vari motivi di ricorso.
2.1. Con primo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono ‘Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e) c.p.p., in riferimento al punto 4.1. a pagg 19 e 20 della sentenza di appello’; in particolare, rilevano i ricorrenti come la motivazione sul punto si ponga in contraddizione con quanto affermato dal primo giudice e trascuri quanto risultante dalla documentazione in atti, da cui emerge che al COGNOME venivano consegnati assegni privi di intestazione che poi venivano incassati dalla compagna dell’imputato e dal fratello di quest’ultimo.
2.2. Con secondo motivo i ricorrenti deducono, ancora con riferimento al punto 4.1. della sentenza di appello, ‘Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della
Ord. n. sez. 1530/2025
UP – 18/11/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
motivazione ex art. 606 lett. e) c.p.p.’, nella parte in cui i giudici di appello si sono discostati dalla considerazione del primo giudice, circa i comportamenti fraudolenti, simulatori o insidiosi attribuiti all’imputato, senza motivarne le ragioni.
2.3. Con terzo motivo si censura come apparente, contraddittoria o manifestamente illogica la motivazione della Corte territoriale laddove, ritenendo apodittica l’affermazione del giudice di prime cure e non svolto alcun accertamento sulle modalità operative dell’imputato in Svizzera o sulla falsità dei report periodici dallo stesso esibiti, hanno omesso di confrontarsi con la motivazione del primo giudice e con gli elementi da cui Ł stata tratta la valutazione di falsità dei documenti (vds. pagg. 12-13).
2.4. Con quarto motivo le medesime censure sono mosse in relazione alla valenza attribuita dalla Corte territoriale ai parziali pagamenti effettuati dall’imputato senza confrontarsi in maniera puntuale e critica con le conclusioni del giudice di primo grado.
2.5. Con quinto motivo viene dedotta ‘Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e) c.p.p.’ con riferimento al punto 4.2. ed alle pagg. 21 e 22 della sentenza di appello, nella parte in cui i giudici di appello hanno omesso di confrontarsi con quanto esposto nella Relazione della Guardia di Finanza al capitolo F) Banca Dati SIVA 2, da cui risultavano, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, elementi di sistematicità della condotta del COGNOME nello svolgimento di attività di intermediazione finanziaria.
2.6. Con sesto motivo i medesimi vizi della motivazione sono dedotti con riferimento alla valutazione delle condotte in termini di inadempimento contrattuale o maldestra gestione imprenditoriale.
I ricorrenti instano pertanto per l’annullamento della sentenza ai soli effetti civili, con l’adozione dei provvedimenti conseguenti.
Il ricorso, presentato agli effetti civili, non Ł inammissibile, sicchØ deve rinviarsi per la prosecuzione alla Sezione civile della Corte di cassazione competente, ai sensi dell’art. 573, comma 1-bis cod. proc. pen.
Invero, l’art. 573, comma 1-bis , cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, stabilisce che «Quando la sentenza Ł impugnata per i soli interessi civili, il giudice d’appello e la Corte di cassazione, se l’impugnazione non Ł inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile».
La norma, per come chiarito da Sez. U, n.38481del 25/05/2023, D., Rv. 285036 – 01, si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30/12/2022, data di entrata in vigore della citata disposizione.
Nella specie, la costituzione delle parti civili Ł intervenuta all’udienza del 26/09/2023 (pag. 4 sentenza di primo grado).
3.1. L’impugnazione, inoltre, non risulta inammissibile.
Al fine di individuare il perimetro dello scrutinio di ammissibilità richiesto al giudice penale, pare utile rilevare che la riforma attuata con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha introdotto un rilevante mutamento nella disciplina delle impugnazioni proposte dalla parte civile per i soli interessi civili nel processo penale, ridefinendone struttura, funzioni e sviluppo processuale e determinando un passaggio della competenza al giudice civile, che tuttavia non comporta la nascita di un nuovo processo, bensì costituisce una prosecuzione del giudizio già incardinato in sede penale.
La regola del trasferimento della decisione al giudice civile mira a realizzare, per come si ha modo di leggere nella Relazione alla riforma, «un ulteriore risparmio di risorse, nell’ottica di implementare l’efficienza giudiziaria nella fase delle impugnazioni, e non si pone in conflitto con la giurisprudenza costituzionale, data la limitazione della cognizione del giudice civile alle ‘questioni civili’». In questo nuovo assetto, assume rilievo centrale la modifica dell’art. 78, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., che ora richiede che l’atto di costituzione di parte civile contenga una specifica esposizione delle ragioni ‘agli effetti civili, cosicchØ «non vi sarebbe pertanto una modificazione della domanda risarcitoria nel passaggio dal giudizio penale a quello civile» e «ragionevolmente, l’eventualità dovrà essere prevista dal danneggiato dal reato sin dal momento della costituzione di parte civile» (vds. pag. 164 della Relazione cit.).
Per come poi chiarito da Sez. U. n. 38481 del 25/05/2023, D., Rv. 285036 – 01, l’uso del termine ‘rinvio’, contenuto nell’art. 573, comma 1 -bis., cod. proc. pen.,va inteso in senso funzionale e non tecnico, con ben diversa portata rispetto al ‘rinvio’ di cui all’art. 622 cod. proc. pen.: mentre in quest’ultimo caso il rinvio segue a pronuncia di annullamento, ovvero, in altri termini, alla stessa decisione sull’impugnazione ad opera della Corte penale, il rinvio introdotto dal nuovo art. 573, comma 1-bis, cit. Ł funzionale alla prosecuzione in sede civile del medesimo giudizio iniziato in sede penale, senza cesure o soluzioni di continuità (cfr. anche Sez. 2, n. 29552 del 09/07/2025, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 288451 – 01, per cui «tale impostazione consente, nel momento in cui venga disposto il rinvio, l’immediata e automatica traslazione del fascicolo in sede civile, senza necessità di alcuna iniziativa o attività delle parti»).
Anche la «verifica imprescindibile sulla non inammissibilità dell’atto» (così, ancora, la Relazione), che la norma affida al giudice penale e che risponde alle espresse esigenze di celerità, di risparmio di risorse e di ragionevole durata del processo, Ł funzionale ad arrestare subito il percorso di una impugnazione inammissibile, in conformità, d’altro canto, anche alla lettera dell’art. 573, comma 1 -bis cod. proc. pen. che, con la locuzione «prosecuzione del giudizio» connota come provvisoria, e non vincolante per il giudice civile, la verifica demandata al giudice penale (ancora Sez. U. n. 38481 del 25/05/2023, D., Rv. 285036 – 01).
In tal senso, Ł stata coerentemente ritenuta non impugnabile la dichiarazione di ammissibilità dell’impugnazione agli effetti civili posto che, diversamente da quanto accade per ladeclaratoria di inammissibilità, ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 591, comma 3, cod. proc. pen., «l’interesse degli imputati a ottenere una declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione proposta dalla parte civile (in questo caso potenzialmente rilevante ex art. 652 cod. proc. pen.) Ł tutelabile dinanzi al giudice civile, perchØ il provvedimento emesso dal giudice penale ex art. 573, comma 1-bis cod. proc. pen., dato il suo carattere di valutazione provvisoria e senza contraddittorio, investe solo il fumus della ammissibilità senza svolgere efficacia preclusiva» (Sez. 5, n. 30752 del 16/06/2023, COGNOME, Rv. 284944 – 01).
D’altra parte, per le impugnazioni in generale, non Ł prevista una fase preliminare di delibazione dell’ammissibilità dell’impugnazione destinata a concludersi con una formale pronunzia di ammissibilità del gravame, ma solo la verifica dei requisiti di ammissibilità della impugnazione con la pronunzia di provvedimento solo nel caso di inammissibilità della impugnazione (Sez. 3, Sentenza n. 37982 del 02/03/2017, Dall’Omo, Rv. 270687 – 01).
3.3. Alla luce dei chiarimenti offerti dalle Sezioni Unite e dalle ulteriori pronunce sopra richiamate, si può quindi affermare che, a fronte di un’impugnazione ai soli effetti civili, il giudice penale effettua solo un vaglio preliminare di non inammissibilità e, ove l’appello o il
ricorso siano non inammissibili, il giudizio prosegue davanti al giudice civile.
Tale vaglio, poi, in coerenza con la ratio della riforma sistemica operata e la sua finalità, ossia con il dichiarato obiettivo di velocizzare i procedimenti e di riportare le domande risarcitorie nella loro naturale sede, si esplica nell’alveo dei criteri indicati dall’art. 591 cod. proc. pen. e si pone come filtro da collocare tra gli atti preliminari del giudizio.
In tal senso depone anche la modifica dell’art 601 cod. proc. pen. operata dal d.lgs. 150/2022 a confermare, con la soppressione dell’ultimo inciso del primo comma della norma (per cui si sarebbe dovuto provvedere a citare l’imputato non appellante anche in caso di appello proposto per i soli interessi civili), che il rilievo di inammissibilità del ricorso o l’eventuale rinvio al giudice civile per la prosecuzione al giudice debba essere già compiuto al momento in cui viene formato il decreto di citazione.
Ed anche la clausola che delimita l’operatività della norma di cui all’art. 601 cod. proc. pen. «Fuori dai casi previsti dall’art. 591 cod. proc. pen.» fornisce ulteriore criterio interpretativo circa la perimetrazione e la pregnanza del vaglio di ammissibilità della impugnazione proposta per i soli interessi civili.
Per quanto riguarda il giudizio di cassazione, d’altro canto, tale vaglio precede la assegnazione del ricorso alle sezioni, per come si evince dall’art. 610 cod. proc. pen., secondo cui « Il presidente della corte di cassazione, se rileva una causa di inammissibilità dei ricorsi, li assegna ad apposita sezione».
3.4. Orbene, applicando i sopra esposti principi al caso di specie, non emerge che l’impugnazione sia inammissibile a norma dell’art. 591 cod. proc. pen., risultando la legittimazione di chi l’ha proposta, la sua tempestività, l’impugnabilità del provvedimento, nonchØ il rispetto dei requisiti stabiliti dall’art. 581 cod. proc. pen., essendo i motivi enunciati specificamente con l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi in fatto a sostegno, e di quelli per la presentazione, fissati dagli artt. 582 e 583 cod. proc. pen.
Va pertanto disposto il rinvio per la prosecuzione alla sezione civile competente.
P.Q.M
Ritenuto il ricorso ammissibile ne dispone la trasmissione alla sezione civile competente ai sensi dell’art. 573 co 1 bis cod. proc. pen.
Così Ł deciso, 18/11/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME