Impugnazione Dispositivo: L’Errore da Evitare per un Ricorso Valido
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’impugnazione del solo dispositivo di un provvedimento, senza attendere il deposito delle motivazioni, rende il ricorso inammissibile. Questa decisione offre un importante monito per gli operatori del diritto sull’importanza di rispettare le scansioni procedurali per non vanificare le strategie difensive. Analizziamo insieme i dettagli di questa pronuncia per comprendere le ragioni giuridiche e le conseguenze pratiche.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato dalla difesa di un indagato avverso quattro distinti dispositivi di ordinanza emessi dal Tribunale del Riesame. Tali decisioni erano state pronunciate in sede di appello cautelare e di riesame contro un provvedimento restrittivo emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari. La difesa, con riserva di presentare motivi aggiuntivi, aveva deciso di impugnare per cassazione le decisioni basandosi unicamente sulla parte finale delle ordinanze (il cosiddetto ‘dispositivo’), lette in udienza, senza quindi aver potuto visionare le argomentazioni giuridiche che le sostenevano.
L’Impugnazione del Dispositivo e i Profili di Inammissibilità
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, evidenziando come esso avesse ad oggetto atti processuali che, sebbene di contenuto decisorio, non sono autonomamente impugnabili nella loro forma meramente dispositiva. Il fulcro del ragionamento della Corte risiede nell’interpretazione dell’articolo 311 del codice di procedura penale.
Il Ruolo della Motivazione
L’articolo 311, comma 1, del codice di procedura penale stabilisce che il termine per proporre impugnazione decorre ‘dalla comunicazione o dalla notificazione dell’avviso di deposito del provvedimento’. La norma fa chiaro riferimento al ‘provvedimento’ nella sua interezza, ossia comprensivo non solo della decisione finale ma anche e soprattutto della motivazione che ne costituisce il fondamento logico-giuridico.
Il comma 4 dello stesso articolo, inoltre, prevede che i motivi di ricorso debbano essere enunciati contestualmente alla presentazione dell’atto di impugnazione. Tale previsione, sottolinea la Corte, presuppone necessariamente che la parte impugnante abbia piena conoscenza delle ragioni della decisione, conoscenza che può derivare unicamente dalla lettura delle motivazioni depositate.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha spiegato che l’oggetto del ricorso per cassazione non può essere la mera decisione consacrata nel dispositivo, ma il provvedimento corredato della sua motivazione. Impugnare ‘al buio’, basandosi solo sulla statuizione finale, impedisce di formulare censure specifiche e pertinenti, trasformando il ricorso in un atto generico e, di conseguenza, inammissibile. La conoscenza delle motivazioni è il presupposto indispensabile per un esercizio effettivo e consapevole del diritto di difesa, consentendo di individuare i vizi di legittimità (errori di diritto o vizi logici) che possono essere fatti valere dinanzi alla Suprema Corte.
Le Conclusioni
In conclusione, la pronuncia conferma un principio cardine: non c’è impugnazione valida senza motivazione. L’impugnazione del solo dispositivo rappresenta un errore procedurale grave che conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Tale esito non solo preclude l’esame nel merito delle questioni sollevate, ma comporta anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da promemoria sull’importanza di un approccio rigoroso e tecnicamente corretto nella gestione dei mezzi di impugnazione.
È possibile impugnare un’ordinanza basandosi solo sulla sua parte decisionale (dispositivo) senza attendere le motivazioni?
No. Secondo la Corte di Cassazione, il ricorso è inammissibile se proposto avverso il solo dispositivo, poiché la legge richiede che l’impugnazione sia basata sul provvedimento completo di motivazione per poter formulare censure specifiche.
Da quale momento inizia a decorrere il termine per presentare un ricorso per cassazione?
Il termine (dies a quo) per l’impugnazione decorre dalla comunicazione o dalla notificazione dell’avviso di deposito del provvedimento completo di motivazione, non dalla lettura del solo dispositivo in udienza.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile per questo motivo?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3710 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 3710 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PALERMO il 22/10/1971
avverso l’ordinanza del 14/11/2024 del TRIBUNALE del RIESAME di PALERMO
letto il ricorso del Difensore e visti gli atti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ricorso trattato de plano.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME COGNOME a mezzo del difensore di fiducia, con un unico ricorso impugna per cassazione quattro dispositivi di ordinanza emessi in data 14/11/2024 dal Tribunale di Palermo in funzione sia di giudice del riesame che dell’appello cautelare, con cui si è diversamente provveduto in ordine a diverse impugnazioni incidentali proposte contro l’ordinanza del Gip del Tribunale di Palermo del 17/10/2024 (ed anche, per come rubricata in uno dei dispositivi, l’ordinanza del Gip Tribunale di Trapani nella stessa data), resa nell’ambito del procedimento penale n. 16354/2022 NR e n. 5011/2023 Gip.
Con riserva di successivi motivi di impugnazione, la difesa chiede che la Corte di cassazione annulli le quattro ordinanze emesse il 14 novembre 2024 dal Tribunale di Palermo.
Tanto premesso, il ricorso è inammissibile in quanto avente ad oggetto atti processuali che, seppur aventi contenuto decisorio, non sono autonomamente impugnabili.
La difesa ha impugnato col ricorso per cassazione i quattro dispositivi emessi dal Tribunale di Palermo sia in funzione di giudice del riesame che dell’appello cautelare, nell’ambito di quattro procedure incidentali azionate dalla difesa del ricorrente avverso provvedimento genetico da individuarsi nell’ordinanza del Gip del Tribunale di Palermo del 17/10/2024 (in un dispositivo si fa riferimento al Gip del Tribunale di Trapani), relativo al procedimento penale che vede COGNOME Pietro indagato di diversi reati dalla Procura di Palermo (RG n. 16354/2022).
Oggetto del ricorso per cassazione, infatti, non può essere la mera decisione consacrata nel dispositivo di udienza, ma il provvedimento corredato della motivazione, per come si ricava dal testo dell’art. 311, comma 1, cod. proc. pen., che fa decorrere il dies a quo per l’impugnazione “dalla comunicazione o dalla notificazione dell’avviso di deposito del “provvedimento” e dal successivo comma 4 che stabilisce che i motivi di ricorso debbano essere enunciati contestualmente al ricorso (salva la proposizione di motivi aggiunti), previsione che necessariamente presuppone che siano state depositate le motivazioni della decisione.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così stabilita in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella determinazione delle cause di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende.
Così deciso, il 16 gennaio 2025.