Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 50829 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 50829 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/02/2023 del TRIBUNALE di FOGGIA
NOME, in persona di NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso C9,.
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Or-1 lettelergn 5 rt NOME unz NOME rt NOME Voto NOME n a wr.) 121 . 1 .-‘ o P , o , bint-ìn t
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Foggia, quale giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza, presentata nell’interesse di NOME COGNOME, di accertamento dell’inefficacia di titolo esecutivo per avvenuta presentazione dell’appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino del 6 novembre 2011, ricompresa nel cumulo esecutivo NUMERO_DOCUMENTO SIEP di competenza del Tribunale di Foggia quale g.e.
Il Tribunale di Foggia, dopo aver preso atto che NOME COGNOME aveva affermato con detta istanza che l’atto di impugnazione era stato presentato il 24 febbraio 2021 proprio presso il medesimo tribunale, poiché le ricerche di tale atto presso gli uffici giudiziari di Avellino e di Napoli avevano dato esito negativo, il g.e ha ritenuto sostanzialmente che fosse mancante la prova della presentazione dell’appello, rigettando “l’istanza così come proposta”.
NOME COGNOME ricorre per cassazione, con il ministero del difensore, affidandosi a un unico motivo.
Con detto motivo, egli denuncia l’inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 670 cod. proc. pen., rispetto all’esecutività e passaggio in giudicato della sentenza n. 194 del 2020, emessa in – data 6 novembre 2020 dal Gip presso il Tribunale di Avellino nei suoi confronti nell’ambito del procedimento n. 4371 del 2020 RG GIP e n. 6904 del 2017 RGNE, nonché alla contraddittorietà e manifesta illogicità del provvedimento impugnato.
Il Tribunale di Foggia è il giudice dell’esecuzione competente poiché ha emesso la sentenza divenuta irrevocabile per ultima. Il Gip presso il Tribunale di Avellino aveva stabilito in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione della sentenza, emessa in data 6 novembre, nel giudizio sopra indicato. In data 24 febbraio 2021 il ricorrente assume di aver interposto appello avverso detta sentenza del Gip presso il Tribunale di Avellino. Si afferma, sul punto, che l’impugnazione depositata in data 24 febbraio 2021 è stata iscritta al n. 128 del 2021 del modello 24 del Tribunale di Foggia ed era stata inoltrata al Tribunale di Avellino con raccomandata (barcode n. 0039206557995 del Tracking Spedizioni Nexive) recapitata in data 4 marzo 2021 come da attestazione del Tribunale di Foggia. In base a tali dati la sentenza del Gip del Tribunale di Avellino non costituirebbe titolo esecutivo. Il Tribunale di Foggia si sarebbe basato esclusivamente sulle note, con esito negativo, delle ricerche disposte come ricevute dal Tribunale di Avellino e dalla Corte di appello di Napoli le quali, invece, non sarebbero in grado di contrastare la realtà storico procedimentale degli atti e dei documenti, già allegati all’istanza di incidente di esecuzione, e rimasti
pretermessi nell’analisi e valutazione assunta dal Tribunale di Foggia quale giudice dell’esecuzione.
Il Procuratore generale presso questa Corte, pur avendo sollecitato l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo di ricorso è fondato, quindi, meritevole di accoglimento.
Premesso che l’art. 582 cod. proc. pen. consente la presentazione dell’impugnazione in ufficio giudiziario diverso da quello primariamente vocato a riceverlo e pone la trasmissione a carico dell’ufficio ricevente, anche quando si tratti di un ufficio consolare, va qui ricordato che questa Corte ha già affermato il principio di diritto secondo cui “in tema di impugnazioni, non assume rilievo, ai fini della tempestività della presentazione, il periodo di tempo intercorrente tra il deposito dell’atto presso la cancelleria del giudice del luogo in cui si trova l’impugnante ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen. e il suo arrivo presso quella del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato” (Sez. 1, n. 45324 del 10/09/2019, Rv. 277150 – 01)
2.1. Dalla documentazione in atti e, soprattutto, dall’attestazione effettuata dal funzionario di cancelleria del Tribunale di Foggia il 9 luglio 2021, risulta che effettivamente in data 24 febbraio 2021 è stato depositato atto di impugnazione avverso la sentenza n. 194 del 2020, emessa in data 6 novembre 2020, dal Gip presso il Tribunale di Avellino nei confronti dell’COGNOME nel procedimento n. 6904/2017 NUMERO_DOCUMENTO. Tale impugnazione era stata iscritta in data 24 febbraio 2021 al n. 128/2021 del NUMERO_DOCUMENTO 24 del Tribunale di Foggia e veniva inoltrata al Tribunale di Avellino in data 25 febbraio 2021, con raccomandata (Barcode n. 00039206557995 del Tracking Spedizioni Nexive) recapitata al destinatario Tribunale di Avellino il 4 marzo 2021.
Va, NOME peraltro, NOME sul NOME punto NOME relativo alla NOME prova NOME della NOME tempestività dell’impugnazione, ribadito che «l’indicazione della data di presentazione dell’impugnazione nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato da parte del pubblico ufficiale addetto, non è prescritta dall’art. 582 cod. proc. pen. “ad substantiam”, bensì soltanto quale prova della tempestività dell’impugnazione stessa e, pertanto, in difetto di essa, l’impugnazione non è inammissibile, potendo la data di presentazione essere accertata “aliunde”, purché inequivocabilmente, alla stregua di qualsiasi altro fatto processuale» (Sez. 2, n. 49038 del 21/10/2014, Rv. 261141 – 01).
2.2. Il Tribunale di Foggia da parte sua, sulla base di informazioni da ritenersi errate, ha rigettato l’istanza diretta alla dichiarazione di non esecutività dell
sentenza emessa dal Gip del Tribunale di Avellino, non considerando affatto in motivazione – le prove offerte dal ricorrente sul tempestivo depos dell’impugnazione che avrebbe impedito il maturarsi dell’esecutività della sente così impugnata.
Ciò precisato, sulla base di tali considerazioni, l’ordinanza impugnata d essere annullata con rinvio per nuovo esame.
P.Q.M.
annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale d Foggia.
Il Presidente