Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 22971 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 1 Num. 22971 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in Romania il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza della Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, del 20/10/2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME , che ha chiesto il rigetto del ricorso .
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza proposta nell’interesse di NOME diretta ad ottenere, ai sensi dell’art.442, comma 2-bis, cod. proc. pen., la riduzione – nella misura di un sesto – della pena inflittagli dalla medesima Corte territoriale con sentenza pronunciata il giorno 23 marzo 2023 (divenuta irrevocabile il 7 luglio 2023), che aveva riformato quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cassino del 21 ottobre 2022 resa all’esito del giudizio abbreviato.
Il giudice dell’esecuzione ha osservato che il presupposto per l’applicazione della riduzione della pena è l’irrevocabilità della sentenza di primo grado e che, poiché nel caso di specie l’imputato aveva proposto appello, la domanda non poteva essere accolta.
Avverso la predetta ordinanza AVV_NOTAIO, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pen., insisten per l’annullamento del provvedimento impugnato.
Il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt.442, comma 2-bis, del codice di rito, 111 e 24 Cost. ed il relativo vizio di motivazione ed osserva che il citato art.442 non fa riferimento all’appello, ma alla Impugnazione’ in generale, di talché la riduzione della pena invocata deve essere riconosciuta anche nel caso in cui l’imputato, come avvenuto nella fattispecie, non abbia proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso, come sopra proposto da NOME, deve essere qualificato come opposizione.
Invero, l’ art. 676 cod. proc. pen., al primo comma, prevede (a seguito delle modifiche ad esso apportate dall’art.39, comma 1, lett. b, d.lgs. 150/2022) tra l’altro che: “Il giudice dell’esecuzione è, altresì, competente a decidere in ordine all’applicazione della riduzione della pena prevista dall’articolo 442, comma 2-bis. In questo caso il giudice dell’esecuzione procede a norma dell’art.667 comma 4”.
2.1. Ritiene al riguardo il Collegio che questa disposizione, collocata nell’art. 676 del codice di rito, determini l’attrazione del procedimento in quello regolato dall’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. e che, quindi, vi 4 sia dapprima il
provvedimento “inaudita altera parte” seguito eventualmente da opposizione, avverso la quale è poi possibile ricorrere per cassazione.
2.2. Orbene, nonostante nel caso di specie non vi sia stato un provvedimento “de plano”, ma una ordinanza emessa a seguito di apposita udienza camerale, le conclusioni non possono essere differenti sulla base del principio, più volte affermato da questa Corte, secondo il quale è comunque irrilevante il contraddittorio sviluppato in anticipo.
2.3. Come noto, infatti, avverso il provvedimento del giudice dell’ esecuzione – sia che questi abbia deciso “de plano” ai sensi dell’art. 667, quarto comma, cod. proc. pen. sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell’udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen.- è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato l’eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del “favor impugnationis”, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente. Diversamente, l’interessato si vedrebbe privato della piena cognizione di “riesame” da parte del giudice dell’esecuzione. (Sez. 3, Sentenza n. 49317 del 27/10/2015, Rv. 265538 – 01, in materia di confisca).
Poiché l’impugnazione, per il principio di conservazione espresso dall’art. 568, comma 5 cod. proc. pen., deve essere correttamente qualificata dal giudice “ad quem” cui sia stata erroneamente indirizzata, il ricorso proposto da NOME – per le ragioni sopra esposte – deve essere qualificato come opposizione e trasmesso alla Corte di appello di Roma, cui spetta l’esame per competenza funzionale.
P.Q.M.
Qualificata l’impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per lo svolgimento della relativa fase. Così deciso in Roma, il 10 maggio 2024.