Impugnazione Convalida Arresto: La Cassazione Chiarisce i Limiti di Ammissibilità
L’impugnazione della convalida di un arresto rappresenta un momento cruciale nel procedimento penale, ma quali sono i suoi limiti? Con la sentenza n. 28120/2025, la Corte di Cassazione torna su un punto fondamentale: la necessità di un interesse concreto e attuale per poter ricorrere contro il provvedimento di convalida, specialmente quando a questo non segue l’applicazione di alcuna misura cautelare. Analizziamo insieme questa importante decisione per capire le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Un giovane veniva arrestato e il Tribunale competente convalidava l’operato della polizia giudiziaria. Tuttavia, al termine dell’udienza di convalida, il giudice non applicava alcuna misura cautelare restrittiva della libertà personale nei suoi confronti.
Nonostante ciò, l’interessato, tramite il suo difensore, decideva di presentare ricorso per Cassazione avverso la sola ordinanza di convalida. Il motivo del ricorso si basava su una presunta violazione di legge processuale: la difesa sosteneva di non aver ricevuto un rituale avviso di fissazione dell’udienza, un vizio che avrebbe comportato la nullità del provvedimento.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte non è entrata nel merito della presunta violazione procedurale sollevata dalla difesa, ma si è fermata a una valutazione preliminare, ossia la sussistenza di un reale interesse ad agire da parte del ricorrente.
Secondo i giudici, il ricorso era privo di uno scopo giuridicamente apprezzabile, portando alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni dietro l’inammissibilità dell’impugnazione convalida arresto
Il cuore della motivazione della Corte risiede in un principio consolidato della giurisprudenza. Quando si procede all’impugnazione della convalida di un arresto alla quale non è seguita l’applicazione di una misura cautelare, non si può presumere l’esistenza di un interesse ad impugnare.
L’unico interesse giuridicamente rilevante, in un caso del genere, è quello di ottenere una pronuncia di illegittimità dell’arresto al fine di poter, in un secondo momento, avviare un’azione per la riparazione per ingiusta detenzione. Tuttavia, questo interesse non è implicito, ma deve essere manifestato in modo esplicito, positivo e univoco.
La Corte ha sottolineato che l’interessato ha l’onere di dichiarare chiaramente che il suo obiettivo è quello di precostituirsi una prova per la futura richiesta di indennizzo. Nel caso di specie, il ricorrente si era limitato a denunciare un vizio procedurale senza specificare quale fosse il vantaggio pratico che intendeva ottenere dall’eventuale annullamento dell’ordinanza di convalida.
In assenza di questa esplicita manifestazione di interesse, l’impugnazione risulta fine a se stessa e, pertanto, inammissibile. La Corte non può spendere risorse per esaminare un ricorso che, anche se accolto, non produrrebbe alcun effetto concreto e utile per il ricorrente, dato che la sua libertà non era più in discussione.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa sentenza ribadisce un’importante lezione per la difesa tecnica: la strategia processuale deve essere sempre supportata da un interesse concreto e attuale. Non è sufficiente individuare un vizio di forma per impugnare un atto; è necessario dimostrare al giudice quale sia l’utilità pratica che deriverebbe dall’accoglimento del ricorso.
Per gli avvocati, ciò significa che, in situazioni analoghe, è fondamentale inserire espressamente nel corpo del ricorso per Cassazione la finalità dell’impugnazione, specificando che si agisce per ottenere un titolo utile alla successiva azione di riparazione per ingiusta detenzione. Omettere questa precisazione equivale a rendere il ricorso vulnerabile a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente spreco di tempo e risorse, oltre alla condanna alle spese per l’assistito.
È possibile impugnare un’ordinanza di convalida dell’arresto se non viene applicata alcuna misura cautelare?
Sì, è possibile, ma solo a una condizione specifica: il ricorrente deve dimostrare di avere un interesse concreto. In particolare, deve manifestare in modo esplicito e inequivocabile che l’impugnazione è finalizzata a ottenere un provvedimento utile per una futura azione di riparazione per ingiusta detenzione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente non ha specificato lo scopo della sua impugnazione. Si è limitato a denunciare una violazione procedurale senza indicare che l’eventuale annullamento della convalida gli sarebbe servito per chiedere un indennizzo per ingiusta detenzione. La Corte ha ritenuto che, in assenza di questa esplicita dichiarazione di interesse, l’impugnazione fosse priva di utilità pratica.
Qual è l’onere del ricorrente in casi come questo?
L’onere del ricorrente è quello di manifestare, in termini positivi e univoci, la sua intenzione di servirsi della pronuncia richiesta per proporre l’azione di riparazione per l’ingiusta detenzione. Questo interesse non può essere presunto dal giudice, ma deve essere chiaramente dichiarato nell’atto di ricorso.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 28120 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 28120 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Ragusa il 02/12/2004
avverso l’ordinanza emessa il 28/01/2025 dal Tribunale di Ragusa;
udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME lette le conclusioni del GLYPH Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell’Avv. NOME COGNOME difensore dell’imputato, con cui si insiste per l’accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ha impugnato l’ordinanza con cui il Tribunale di Ragusa ha convalidato il suo arresto.
È stato articolato un unico motivo con cui si deduce violazione di legge processuale prevista a pena di nullità.
Sostiene il ricorrente che non sarebbe stato dato rituale avviso della fissazione della udienza al difensore di fiducia: la Procura della Repubblica aveva inviato al difensore l richiesta di presentazione dell’arrestato al dibattimento per la convalida dell’arresto
per il giudizio direttissimo alle ore 13,23 del 28.1.2025, e ciò nonostante nel medesimo atto fosse indicato come udienza quella del 28.1.2025 alle ore 13; un invio così irritual
che equivarrebbe, si adduce, a un non invio.
Si aggiunge che l’udienza sarebbe comunque iniziata alle ore 14,05, cioè dopo poco più di trenta minuti dall’invio della comunicazione, e non avrebbe rilievo la circostanz
che la Cancelleria avesse provato a contattare il difensore telefonicamente ad udienza iniziata, peraltro ad un numero non indicato nel verbale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
Dal verbale dell’udienza di convalida emerge che il Tribunale convalidò l’arresto ma rigettò la domanda cautelare avanzata dal Pubblico Ministero e dispose l’immediata
liberazione dell’imputato.
2. La Corte di cassazione in più occasioni ha chiarito che l’interesse dell’indagato a ricorrere per cassazione contro il provvedimento di convalida dell’arresto, al quale non sia seguita l’applicazione di una misura cautelare, non può presumersi, avendo l’interessato l’onere di manifestare, in termini positivi e univoci, la sua intenzion servirsi della pronuncia richiesta per proporre l’azione di riparazione p l’ingiusta detenzione (Sez. 5, n. 9167 del 31/01/2017, Fanu, Rv. 269038; Sez. 6, n. 13522 del 13/02/2009, COGNOME, Rv. 244141).
Nulla è stato dedotto sul punto.
Alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1 1 11 aprile 2025.