Impugnazione Autonoma: Quando un’Ordinanza Non Si Può Contestare Subito
Nel corso di un processo penale, il giudice adotta numerosi provvedimenti per gestire l’andamento del dibattimento. Ma cosa succede se una delle parti ritiene che una di queste decisioni, un’ordinanza, sia errata? È possibile fermare tutto e contestarla immediatamente? La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale: l’impugnazione autonoma delle ordinanze dibattimentali non è, di regola, permessa. Analizziamo questo caso per capire le ragioni di questa scelta legislativa e le sue conseguenze pratiche.
I Fatti del Caso
Durante un processo penale a carico di due imputati, il difensore di uno di essi ha presentato un legittimo impedimento a partecipare all’udienza. Il Tribunale ha riconosciuto l’impedimento ma, per non fermare il processo, ha deciso di separare la posizione del suo assistito, procedendo con l’esame dell’altro coimputato. Ritenendo questa decisione pregiudizievole, il difensore ha immediatamente proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che disponeva la separazione processuale.
La Decisione della Cassazione e il Principio dell’Impugnazione Autonoma
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza nemmeno entrare nel merito della questione. La decisione si fonda su un pilastro del nostro sistema processuale: il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione e la regola generale contro l’impugnazione autonoma dei provvedimenti emessi nel corso del dibattimento. I giudici supremi hanno chiarito che un’ordinanza come quella contestata non può essere sfidata con un ricorso separato e immediato. L’eventuale errore del giudice di primo grado potrà essere fatto valere, ma solo in un momento successivo.
Le Motivazioni: l’Art. 586 c.p.p. come cardine del sistema
La motivazione della Corte si basa sull’inequivocabile disposto dell’articolo 586, comma 1, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che l’impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso del dibattimento può essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto insieme all’impugnazione contro la sentenza finale. La logica di questa regola è chiara: evitare che il processo venga continuamente interrotto e rallentato da ricorsi su questioni procedurali. Se ogni singola ordinanza del giudice potesse essere immediatamente appellata, la durata dei processi si dilaterebbe a dismisura, compromettendo l’efficienza della giustizia. La strategia corretta per la difesa, pertanto, non è quella di presentare un ricorso immediato, ma di far verbalizzare il proprio dissenso e sollevare la questione come motivo di gravame nell’eventuale appello contro la sentenza di condanna.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
La pronuncia in esame conferma un’importante lezione pratica per gli avvocati e i loro assistiti. Proporre un’impugnazione autonoma contro un’ordinanza dibattimentale, salvo i rari casi espressamente previsti dalla legge, è una mossa non solo inutile ma anche controproducente. Comporta una declaratoria di inammissibilità e, come in questo caso, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma alla Cassa delle ammende (€ 3.000,00). La via maestra per contestare tali provvedimenti è quella di attendere la conclusione del grado di giudizio e includere la doglianza nell’atto di impugnazione della sentenza.
È possibile ricorrere in Cassazione contro un’ordinanza emessa durante il dibattimento?
No, di regola non è possibile farlo immediatamente e separatamente. L’articolo 586 del codice di procedura penale stabilisce che l’impugnazione contro le ordinanze dibattimentali deve essere proposta unitamente all’impugnazione contro la sentenza finale.
Qual è il fondamento normativo che vieta l’impugnazione autonoma delle ordinanze dibattimentali?
Il fondamento è l’articolo 586, comma 1, del codice di procedura penale. Questa norma sancisce che l’impugnazione contro tali ordinanze è ammissibile solo se presentata insieme a quella contro la sentenza.
Cosa succede se si propone un ricorso inammissibile contro un’ordinanza?
Se un ricorso viene dichiarato inammissibile, come nel caso di specie, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente dal giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46235 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 46235 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 14/07/2023 del TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la memoria della difesa.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
AVV_NOTAIO proponeva ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 14 luglio 2023 del Tribunale di Roma che, ritenuto legittimo l’impedimento dello stesso difensore, aveva disposto la separazione della posizione processuale dell’imputato COGNOME NOME e l’esame della coimputata NOME NOME.
Il ricorso è proposto avverso provvedimento non impugnabile autonomamente e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ai sensi dell’art. 610 comma 5 bis cod.proc.pen.. Ed invero ai sensi dell’inequivocabile disposto dell’art. 586 comma cod.proc.pen. l’impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso del dibattimento può essere proposta a pena di inammissibilità, soltanto con l’impugnazione della sentenza. Ne deriva affermare che il difensore dello COGNOME non poteva ricorrere per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale che aveva disposto la separazione processuale e l’esame di altro coimputato.
In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 8 novembre 2023
rIna COGNOME
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