Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 26354 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 26354 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI COGNOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 05/12/1961
avverso l’ordinanza del 07/03/2025 della CQRTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, letto il provvedimento impugnato e il ricorso dell’Avv. NOME COGNOME udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni di cui alla requisitoria del Sostituto P.G. NOME COGNOME
ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 c.p.p.
RITENUTO IN FATTO
Di Pasquale COGNOME a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso l’ordinanza della Corte di appello di Ancona del 7/03/2025, con la quale, sul rilievo della mancata allegazione dello specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, è stata dichiarata l’inammissibilità dell’appello.
La difesa affida il ricorso ad un unico motivo con cui denuncia la violazione dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
Al riguardo, evidenzia come la nomina del difensore di fiducia ai fini dell’impugnazione con l’elezione di domicilio fosse intervenuta prima della decisione della Corte di appello e, dunque, fosse assicurata la certa individuazione del luogo in cui reperire l’imputato ai fini della notificazione, tanto che ivi gli era stata notificata l’ordinanza impugnata.
Con requisitoria del 26 maggio 2025, il P.G. presso questa Corte ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Dall’esame degli atti del fascicolo a cui il Collegio può accedere trattandosi di questione processuale, risulta che il difensore d’ufficio ‘dell’imputato (libero assente nel corso del giudizio di primo grado), al momento della proposizione dell’appello (il 15 novembre 2023), non era munito di specifico mandato ad impugnare la sentenza di primo grado, essendo intervenuto sia il mandato che l’elezione di domicilio soltanto successivamente (il 19 aprile 2024).
In tema di impugnazione di sentenza pronunciata nei confronti di imputato assente, la Corte di legittimità ha affermato:
che la dichiarazione o elezione di domicilio di cui all’art. 581, comma 1quater, cod. proc. pen., deve essere depositata contestualmente all’atto di appello, trattandosi di manifestazione indefettibile della consapevole volontà di impugnare, sicché la sua successiva allegazione, pur se in data antecedente all’inizio del giudizio di impugnazione, determina l’inammissibilità del gravame (Sez. 2, n. 27774 del 23/05/2024, COGNOME, Rv. 286634 – 01);
che lo specifico mandato previsto dall’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen, deve essere depositato contestualmente all’atto di appello, sicché la sua successiva allegazione determina l’inammissibilità del gravame, anche nel caso in cui il termine per impugnare non sia ancora decorso (Sez. 2, n. 20318 del 18/04/2024, COGNOME, Rv. 286423 – 01).
Nel caso in esame, allorché il mandato con l’elezione di domicilio è stato depositato era già spirato il termine per impugnare la sentenza di primo grado.
Peraltro, non confacente si rivela il richiamo contenuto nel ricorso al principio di diritto espresso dalle Sezioni unite con la sentenza n. 13808 del 24/10/2024,
dep. 2025, COGNOME, Rv. n. 287855 – 01, in quanto l’atto di appello non contiene alcun richiamo ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio, essendo
l’impugnazione, per come sopra evidenziato, stata presentata in assenza di specifico mandato ad impugnare.
3. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così
equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Motivazione semplificata.
Così deciso, il 15 luglio 2025.