Impugnazione Archiviazione Tenuità: la Cassazione Fissa i Paletti
L’impugnazione archiviazione tenuità del fatto rappresenta un tema processuale delicato, in cui si bilanciano l’esigenza di deflazione del carico giudiziario e il diritto di difesa dell’indagato. Con la recente ordinanza n. 19300 del 2024, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sui limiti del ricorso avverso il provvedimento di archiviazione emesso ai sensi dell’art. 411, comma 1-bis, c.p.p., ribadendo un principio fondamentale: l’appello alla Suprema Corte è consentito solo per violazione di legge, non per contestare la motivazione del giudice di merito.
Il Caso: Dall’Opposizione all’Archiviazione al Ricorso in Cassazione
La vicenda trae origine da un procedimento penale per il reato di cui all’art. 610 c.p. (violenza privata). Il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Salerno, nonostante l’opposizione presentata dall’indagato, disponeva l’archiviazione del procedimento per particolare tenuità del fatto.
L’indagato, non condividendo tale esito che, pur non essendo una condanna, iscrive il suo nome nel casellario giudiziale, decideva di presentare ricorso per cassazione, lamentando vizi riconducibili a una motivazione a suo dire carente e illogica.
Limiti all’Impugnazione Archiviazione Tenuità: la Parola alla Corte
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su un’interpretazione rigorosa delle norme processuali che regolano l’accesso al giudizio di legittimità.
La Distinzione Chiave: Violazione di Legge vs. Vizi di Motivazione
Il cuore della pronuncia risiede nella netta distinzione tra i motivi di ricorso ammissibili. La Corte ha richiamato l’art. 111, settimo comma, della Costituzione e la giurisprudenza consolidata (citando la sentenza n. 36468/2023), secondo cui l’ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto è impugnabile in Cassazione esclusivamente per violazione di legge.
Questo significa che il ricorrente non può limitarsi a sostenere che la motivazione del GIP sia debole, contraddittoria o illogica (vizi che rientrano nella previsione dell’art. 606, lett. e, c.p.p.), ma deve dimostrare che il giudice ha applicato una norma in modo errato o ha disapplicato quella che avrebbe dovuto regolare il caso.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha analizzato i motivi addotti dal ricorrente, riscontrando che essi si concentravano su una critica alla valutazione del GIP, configurandosi quindi come meri vizi di motivazione. I giudici hanno specificato che il provvedimento impugnato non poteva essere considerato come avente una motivazione solo “apparente”, unico caso in cui una carenza motivazionale può tradursi in una violazione di legge. Poiché le doglianze non rientravano nell’alveo della violazione di legge, il ricorso non superava il vaglio di ammissibilità.
Di conseguenza, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un principio cruciale in materia di impugnazione archiviazione tenuità. Chi intende contestare un’archiviazione per la speciale tenuità del fatto deve essere consapevole che il ricorso in Cassazione ha un perimetro molto ristretto. Non è sufficiente essere in disaccordo con le conclusioni del giudice di merito; è indispensabile individuare un preciso errore di diritto, una violazione di legge sostanziale o processuale. Questa pronuncia serve da monito sulla necessità di formulare i ricorsi con estremo rigore tecnico, pena l’inammissibilità e le conseguenti sanzioni economiche.
È possibile impugnare in Cassazione un’ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto?
Sì, è possibile, ma solo per specifici motivi. La legge prevede che il ricorso per cassazione avverso tale provvedimento possa essere proposto esclusivamente per violazione di legge, come stabilito dall’art. 111, settimo comma, della Costituzione.
Quali sono i motivi non ammessi per il ricorso contro l’archiviazione per tenuità del fatto?
Non sono ammessi motivi che attengono a vizi della motivazione, come la sua presunta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità (art. 606, lett. e, c.p.p.), a meno che la motivazione non sia talmente carente da risultare meramente “apparente”, il che equivale a una violazione di legge.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Se la Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una sanzione di 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19300 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19300 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME CAVA DE’ TIRRENI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/10/2023 del GIP TRIBUNALE di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso l’ordinanza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Salerno ha disposto ai sensi dell’art. 411 comma 1-bis c.p.p. l’archiviazione del procedimento iscritto nei suoi confronti per il reato di cui all’art. 610 c.p.
Rilevato che l’ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto emessa, ex art. 411, comma 1-bis, c.p.p., a seguito di opposizione dell’indagato, è impugnabile con ricorso per cassazione esclusivamente per violazione di legge, ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost. (Sez. 5, n. 36468 del 31/05/2023, Tramo, Rv. 285076).
Rilevato che quelli dedotti dal ricorrente sono invece meri vizi riconducibili all’alveo dell previsione di cui all’art. 606 lett. e) c.p.p., mentre il provvedimento impugNOME non può ritenersi solo apparentemente motivato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il
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