Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39543 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39543 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LA NAVE NOME nato a parte offesa nel procedimento
NAPOLI il DATA_NASCITA ci
ECCELLENTE COGNOME nato a GRUMO NEVANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/03/2024 del TRIBUNALE di NAPOLI NORD
41attraVVis o GLYPH ; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso affidato al difensore di fiducia, RAGIONE_SOCIALE, che si dichiara parte offes nell’ambito del procedimento n. 8744/2023 r.g.n.r., impugna l’ordinanza con cui il Tribunale d Napoli Nord, all’esito della camera di consiglio, ha rigettato il reclamo avverso l’ordinanz archiviazione del Giudice delle indagini preliminari in ordine al reato di cui all’art. 328 cod. nei confronti di COGNOME.
Il ricorrente deduce la abnormità del provvedimento di reclamo.
Con memoria trasmessa il 2 settembre 2024 la difesa dell’indagata deduce la inammissibilità del ricorso. Con memoria della difesa del ricorrente RAGIONE_SOCIALE si insist nell’accoglimento del ricorso in ragione della rilevata abnormità dell’ordinanza.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché proposto avverso provvedimento non impugnabile in cassazione. Il provvedimento con cui il giudice decide, ex art. 410-bis cod. proc. pen., sul reclamo della persona offesa avverso il provvedimento di archiviazione è, per espressa indicazione legislativa, non impugnabile fr ma alla parte che non sia stata posta in condizione di partecipare effettivamente al procedimento instaurato per i controllo sulla decisione contestata è consentito, quale rimedio atto a ripianare il difet partecipazione, avanzare richiesta di revoca del provvedimento adottato, da presentarsi al medesimo dal giudice del reclamo. Il ricorso per cassazione è ipotizzabile esclusivamente al ricorrere di un profilo di abnormità dell’atto reclamato e non anche al fine di dedurn impropriamente riconducendola alla categoria dell’abnormità, una pretesa illegittimità o erroneità aliunde ricavabile (Sez. 5, n. 40127 del 09/07/2018, P.O. in proc. RAGIONE_SOCIALE, Rv. 273875; Sez. 6, n. 12244 del 07/03/2019 Fascetto COGNOME NOME C/ COGNOME NOME, Rv. 275723; si veda anche Sez. 5, n. 44133 del 26/09/2019 COGNOME NOME C/ COGNOME NOME, Rv. 277433).
La citata conclusione non si pone in contrasto con l’art. 24 Cost. e con l’art. 2 del protocollo addizionale CEDU (cfr. sul punto Sez. 5 n. 40127 del 09/07/2018, RAGIONE_SOCIALE c/ RAGIONE_SOCIALE, Rv. 273875) non avendo il provvedimento in esame carattere sostanziale di sentenza (Sez. 6, n. 17535 del 23 marzo 2018, P.O. in proc. Scarcella, Rv. 272717), in quanto sfornito di specifico valore decisorio che non sia quello rebus sic stantibus.
Non deve farsi luogo alla condanna alle spese del ricorrente in favore della parte civil tenuto conto del consolidato principio secondo cui nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc pen., va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile solo quando questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un’attiv diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarc (tra le tante, Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974); nel caso di specie nessun concreto utile apporto è stato fornito dalla parte che, dopo aver avuto notizia del provvedimento con cui si disponeva che il procedimento fosse inviata in Settima Sezione in quanto valutato in
prima battuta come inammissibile, ha sollecitato la declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna alle spese in proprio favore.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 30/09/2024