Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 30790 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 6 Num. 30790 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME COGNOME nato a Milano il 31/8/1957
nel procedimento contro ignoti avverso l’ordinanza del 6/6/2025 emessa dal Tribunale di Milano
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorrente impugna l’ordinanza con il quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano dichiarava l’inammissibilità dell’opposizione all’archiviazione dal predetto proposta.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, posto che l’ordinanza di archiviazione emessa successivamente all’entrata in vigore della legge 23 giugno
,c–
2017, n. 103 non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell’art. 410-bis cod. proc. pen., nei soli casi · di nullità previsti dall’art. 127, comma 5, cod. prod. pen.(Sez.5, n. 32427 del 18/4/2018, Toller, Rv. 273578).
2.1. Occorre precisare che, nel caso di specie, poiché il ricorrente non lamenta l’omessa instaurazione del contraddittorio, bensì l’erroneità della decisione prospettando il vizio di motivazione, l’ordinanza non era reclannabile e, quindi, non può neppure disporsi la conversione dell’impugnazione.
2.2. La mancanza di uno specifico mezzo di impugnazione per far valere i vizi motivazionali dedotti dal ricorrente non è superabile neppure ipotizzando la possibilità di adire il giudice di legittimità per saltum, secondo gli ordinari criteri.
Va chiarito, infatti, come l’impugnabilità, con il ricorso per cassazione, non può essere invocata adducendo il fatto che, a seguito dell’opposizione della persona offesa, il procedimento dinanzi al giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell’art. 409, comma 2, cod. proc. pen., “si svolge nelle forme previste dall’articolo 127”.
Le Sezioni Unite hanno chiarito che il rinvio all’art. 127 cod. proc. pen. operato in altre norme dello stesso codice con la formula “secondo le forme previste” o con altre equivalenti riguarda le regole di svolgimento dell’udienza camerale, ma non implica, di per sé, la ricezione completa del modello procedimentale descritto in questa norma, ivi compreso il ricorso in sede di legittimità, tanto che per diverse disposizioni contenenti tale rinvio il legislatore ha previsto espressamente quel rimedio (Sez. U, n. 17 del 06/11/1992, COGNOME, Rv. 191786 – 01).
Ne consegue che, in tema di ricorribilità per cassazione avverso il provvedimento emesso all’esito della camera di consiglio ex art. 127 cod. proc. pen., occorre una esplicita previsione di impugnabilità, tutte le volte in cui richiamo al rito camerale sia espresso con riferimento alle forme previste dall’art. 127 o attraverso termini equipollenti come “secondo le forme”, “con le forme”, “osservando le forme”, mentre, a diversa soluzione, si deve pervenire quando il legislatore adotti il termine “a norma dell’art. 127”, perché tale terminologia è da considerarsi più ampia così da comprendere anche il rimedio previsto dal comma 7 dell’art. 127 cod. proc. pen., sicché laddove il rinvio sia riferito alla norma, ricorso deve ritenersi ammissibile per tutti i motivi previsti dall’art. 606 cod. pro pen., mentre la ricorribilità per cassazione, ex art. 127, comma 7, cod. proc. pen., deve essere esclusa quando il rinvio sia riferito alle sole forme. Del resto, non avrebbe senso prevedere un ricorso per cassazione ex art. 127, comma 7, cod. proc. pen. e, al tempo stesso, un reclamo che ha sostituito la ricorribilità per cassazione contemplata dalla previgente disciplina negli stessi casi di nullità
procedimentali.
3. Ricostruendo il sistema dei rimedi riconosciuti alla persona offesa avverso l’ordinanza di archiviazione, deve affermarsi che il reclamo al Tribunale
monocratico può essere proposto esclusivamente nel caso in cui il provvedimento di archiviazione sia viziato dalle nullità di cui all’art. 410-bis, commi 1 e 2, co
proc. pen. A sua volta, il provvedimento con il quale il Tribunale monocratico respinge il reclamo avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini
preliminari, rigettando l’opposizione dell’indagato, disponga l’archiviazione, non è
impugnabile con ricorso in Cassazione.
Negli altri casi, in virtù del principio di tassatività delle impugnazioni, nessun gravame è ammesso, in quanto non espressamente previsto, non potendosi
neppure ipotizzare il ricorso per cassazione, in applicazione del principio secondo cui – ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. – sono sempre ricorribili per cassazione
per violazione di legge i provvedimenti che incidono sulla libertà personale (salvo quanto previsto in tema di archiviazione per particolare tenuità del fatto, si veda: Sez.5, n. 36468 del 31/05/2023, Tramo Rv. 285076; Sez.6, n.611 del 22/11/2023, dep.2024, COGNOME, Rv. 285604).
Si tratta di una soluzione che, tuttavia, non è sicuramente azionabile dalla persona offesa che, pertanto, rimane titolare, della sola facoltà impugnazione nei casi di nullità dell’ordinanza di archiviazione per violazione del principio del contraddittorio.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
PQM
o GLYPH ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle cc GLYPH
: -J, GLYPH Così deciso l’8 settembre 2025
e> GLYPH
Il Consigliere estensore
Il Presidente