Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 8048 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 8048 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ASTI il 16/02/1971 parte offesa nel procedimento c/
Di NOME nato a ANAGNI il 13/07/1982
avverso l’ordinanza del 18/09/2024 del GIP TRIBUNALE di Pavia
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni in data 20/11/2024 del Sostituto Procuratore generale, Dottor NOME COGNOME ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 18 settembre 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia, rigettando l’opposizione proposta dalla persona offesa COGNOME COGNOME ha disposto l’archiviazione del procedimento a carico di COGNOME Fabio per i delitti di cui agli artt. 479, 371-bis, 595 e 368 cod. pen., tutti commessi in Vigevano il 15 settembre 2016.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di COGNOME NOMECOGNOME articolando due motivi, di seguito enunciati secondo il disposto di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
Con il primo motivo il ricorrente denuncia l’erronea applicazione della legge penale in relazione alla declaratoria di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione. Sostiene, in particolare, che il termine di prescrizione dei reati rubricati si sarebbe dovuto far decorrere non dal momento del deposito della nota di Polizia Giudiziaria a firma dell’indagato, tramite la quale erano state portate a conoscenza dell’Autorità Giudiziaria le false notizie relative alla parte offesa, ma dalla data di iscrizione di quest’ultima al registro degli indagati, ossia dal 2019.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce il vizio di motivazione con riferimento all’errata valutazione da parte del Giudice per le indagini preliminari del contenuto della sentenza di assoluzione, pronunciata nei confronti di Gallino ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., nonché dei fatti di causa, per come ricostruibili sulla base degli atti del processo celebrato a carico della persona offesa.
Con memoria trannessa in Cancelleria tramite PEC in data 23 dicembre 2024, il difensore dell’indagato COGNOME Marco COGNOME ha concluso per la declaratoria d’inammissibilità del ricorso ed ha chiesto, altresì, la condanna della parte offesa al pagamento delle spese sostenute dall’indagato per il presente giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Come stabilito da questa Corte: «Il provvedimento di archiviazione emesso all’esito dell’udienza camerale successivamente all’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell’art. 410-bis cod. proc. pen., nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale» (Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, Rv. 273371; Sez. 6, n. 18847 del 06/03/2018, Rv. 272932).
Non è possibile, d’altro canto, procedere alla conversione del ricorso per cassazione in reclamo, ai sensi dell’art. 568, ultimo comma, cod. proc. pen., poiché i vizi dedotti con il ricorso per cassazione esorbitano dal perimetro di quelli deducibili con il reclamo ex art. 410-bis cod. proc. pen..
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichia inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Nulla è dovuto per le spese sostenute dall’imputato resistente per la difes presente giudizio, non trovando applicazione nella fase procedimentale la norma di all’art. 592, ultimo comma, cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così è deciso, 14/01/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME.-4.1b