Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1181 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1181 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nata a Cagliari il 22/02/1981 avverso il decreto del 15/12/2023 del GIP del Tribunale di Brescia dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME nella qualità di persona offesa, con unico motivo che rileva l’ «abnormità del provvedimento per mancanza/carenza assoluta di motivazionemotivazione comunque apparente-violazione legge», propone ricorso avverso la ordinanza di archiviazione emessa il 15 dicembre 2023 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia nei procedimento contro ignoti iscritto per abuso di ufficio a seguito di sua denuncia.
Tale ordinanza era stata emessa a seguito di udienza camerale con partecipazione delle parti, fissata a seguito dell’opposizione all’archiviazione presentata dalla ricorrente
Il ricorso ripercorre i fatti denunciati – secondo la parte la indebita applicazione n suoi confronti di una misura cautelare a fini di estradizione aveva integrato il reato di sequestro di persona -, rileva la erroneità della dichiarazione di inammissibilità della sua opposizione per mancata indicazione di nuovi mezzi di prova e, in modo analitico, argomenta gli errori del giudice delle indagini preliminari nel ritenere l’irrilevanza penal
del comportamento dei vari pubblici ufficiali che avevano contribuito a creare le condizioni per la applicazione della custodia in carcere a fini estradizionali.
Il ricorso è inammissibile.
Va premesso che, pur essendo il procedimento iscritto per il reato di abuso di ufficio, nelle more abrogato, la parte ha comunque prospettato la diversa qualificazione del medesimo fatto quale reato di sequestro di persona; non può, quindi, d semplicemente atto dell’ essere il fatto denunciato non più previsto dalla legge come reato essendo, in teoria, valutabile l’errore di qualificazione secondo la prospettazione del ricorso.
Passando alla valutazione delle doglianze, va rammentato che, in materia di decisione di archiviazione, non è prevista impugnazione riferita al merito della decisione. L’art. 410-bis cod. proc. pen. prevede che il provvedimento sia nullo nelle sole ipotesi in cui non sia stata consentita la partecipazione della persona offesa, ovvero non sia stata disposta la sua partecipazione ad apposita udienza camerale a seguito di rituale opposizione ovvero, fissata l’udienza, non siano state rispettate le regole in tema di partecipazione delle parti (art. 127, comma 5, cod. proc. pen.). Tale nullità va fatta valere con reclamo al Tribunale.
Nel caso di specie, il giudice per le indagini preliminari, a seguito della presentazione della opposizione alla archiviazione, ha proceduto a camera di consiglio partecipata.
In tale sede, come emerge chiaramente dal tenore dell’ordinanza, pur avendo il giudice formalmente dichiarato la inammissibilità dell’opposizione per non essere stati prospettati nuovi mezzi di indagine, ha comunque valutato gli argomenti svolti dalla parte. Pertanto, risultando rispettate sul piano formale e sostanziale le regole del contraddittorio, non residuano ambiti per il reclamo di cui all’art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen. e, quindi, non vi sono le condizioni per un eventuale provvedimento ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. (secondo cui «L’impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l’ha proposta. Se l’impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente»).
La stessa ricorrente, del resto, non sembra invocare la ripetizione dell’udienza camerale, unico esito consentito dalla limitata impugnabilità dell’ordinanza di archiviazione.
Invero, la parte appare propone nominalmente una impugnazione “straordinaria”; difatti contesta il merito della decisione qualificandola “abnorme”.
Senza necessità di richiamare la nozione di “abnormità” dei provvedimenti
giurisdizionali, riferito, per quando qui di possibile rilievo, a decisioni dal con tutto atipico, basta considerare che il ricorso afferma che il provvedimento è abnorme perché «priva del benché minimo riferimento alle norme di legge che reggono la questione», ma ciò certamente non esclude che il giudice abbia regolarmente deciso (seppure erroneamente nella prospettiva della difesa) nel merito nell’ambito dei propri poteri.
Del resto, il complessivo contenuto del ricorso consiste evidentemente in una rivisitazione della vicenda e nella prospettazione della propria valutazione; si tratta quindi, di una impugnazione di merito che, come già detto, non è consentita avverso la comune decisione di archiviazione.
Alla inammissibilità consegue la sanzione pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pgamenti delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa dell4 GLYPH men e. Roma, così deciso il 13 dicembre 2024