Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 29332 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Penale Ord. Sez. 2 Num. 29332 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 10/07/2025
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
ORDINANZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nella qualità di legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE avverso l’ordinanza del 3 febbraio 2025 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Piacenza;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
lette le conclusioni del difensore della persona offesa, Avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza oggetto di ricorso e depositato comparsa conclusionale e nota spese.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
In data 09 aprile 2024 NOME COGNOME nella qualità di legale rappresentante della persona offesa COGNOME RAGIONE_SOCIALE ha ricevuto notifica della richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico ministero in relazione al procedimento instaurato a seguito della querela -sporta dal COGNOME in data 22 dicembre 2023- per il reato di truffa.
In data 09 aprile 2024 la menzionata persona offesa ha depositato opposizione avverso detta richiesta di archiviazione
In data 03 febbraio 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Piacenza ha emesso decreto di archiviazione, previa declaratoria di inammissibilità dell’opposizione proposta dalla persona offesa.
In data 19 febbraio 2025 la persona offesa ha depositato reclamo, ai sensi dell’art. 410 cod. proc. pen., avverso il menzionato decreto di archiviazione.
In data 4 aprile 2025 il Tribunale di Piacenza ha convertito l’atto di reclamo proposto dalla persona offesa in ricorso per cassazione,ritenendo il gravame proposto per ragioni diverse da quelle tassativamente indicate dall’art. 410-bis cod. proc. pen.
Con la prima doglianza il ricorrente lamenta l’erroneità della motivazione con cui il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto che la vicenda sia connotata da profili esclusivamente civilistici, senza tenere conto che le indagini avrebbero dimostrato la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa.
7.Con la seconda e terza censura Ł stata eccepita carenza di motivazione del decreto di archiviazione in ordine alla produzione documentale effettuata dalla persona offesa ed erroneità della ritenuta inammissibilità dell’opposizione per mancata indicazione di investigazioni suppletive.
¨ stato, in proposito, rimarcato che secondo la giurisprudenza di legittimità la produzione di documenti Ł sufficiente a fondare l’ammissibilità dell’atto di opposizione alla richiesta di archiviazione, integrando di per sØ stessa gli estremi dell’investigazione suppletiva.
8. In data 26 giugno 2025, il difensore del ricorrente, Avv. NOME COGNOME ha depositato memoria conclusiva con cui ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato.
9.Deve essere, preliminarmente, evidenziato chela legge 103 del 23 giugno 2017 ha modificato la forma dell’impugnazione dei provvedimenti di archiviazione, indicando il Tribunale, in composizione monocratica, quale organo deputato all’esame delle questioni dedotte in sede di reclamo avverso i decreti e le ordinanze di archiviazione.
L’art. 410-bis, commi primo e secondo, cod. proc. pen. prevede, in proposito, che l’interessato possa ricorrere al Tribunale esclusivamente avverso il decreto di archiviazione che dichiari l’opposizione inammissibile per motivi diversi dalle cause di nullità di cui al comma primo della norma in esame nonchØ nel caso in cui il decidente ometta di pronunciarsi sull’ammissibilità dell’opposizione ovvero la dichiari inammissibile nonostante l’interessato abbia indicato, ai sensi dell’art. 410, comma primo, cod. proc. pen., «l’oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova».
Per quanto rileva ai fini del presente giudizio, ove la persona offesa proponga rituale opposizione alla richiesta di archiviazione, articolando puntuali indicazioni in ordine a specifiche attività investigative ritenute necessarie, il giudice non può legittimamente pronunciarsi de plano sulla fondatezza dell’opposizione, essendo tenuto, in ossequio al principio del contraddittorio, a disporre la celebrazione dell’udienza nelle forme previste dall’art. 127 cod. proc. pen. In difetto di tale adempimento, non sussistono ragioni per escludere l’esperibilità del rimedio del reclamo dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, trovando fondamento tale opzione interpretativa nel tenore letterale dell’art. 411, comma primo, cod. proc. pen., che richiama integralmente l’art. 410 cod. proc. pen., inclusi i presidi partecipativi ivi previsti.
10.Ciò premesso deve essere ribadito che il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione, a seguito della riforma del 2017, Ł possibile esclusivamente per lamentare l’abnormità del provvedimento di archiviazione e non anche per dedurne l’illegittimità per uno dei vizi elencati nell’art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 18847 del 06/03/2018, p.o. in proc. COGNOME, Rv. 272932 – 01; Sez. 5, n. 29656 del 19/05/2023, P., non massimata).
La finalità perseguita dalla riforma introdotta con la legge n. 103 del 2017 deve essere individuata, infatti, nella volontà del legislatore di procedere a una razionalizzazione del sistema processuale, mediante la semplificazione delle procedure e la conseguente deflazione del carico gravante sulla Corte di legittimità. In tale prospettiva, Ł stata espressamente sottratta alla cognizione della Cassazione la competenza a conoscere delle impugnazioni avverso i provvedimenti di archiviazione (vedi Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, p.o. in proc. B., Rv. 273371 – 01; Sez. 5, Ordinanza n. 23844 del 15/05/2025, Markova, non massimata).
Deve, in proposito, rammentarsi che la Relazione al d.d.l. n. 2798, – in Atti parlamentari, Camera dei Deputati, XVII legislatura, definisce « il ricorso per cassazione un mezzo eccessivo rispetto alla funzione connessa all’esame dei vizi che attengono alla mera violazione del contraddittorio camerale in sede di procedimento di archiviazione ».
11. Deve essere, inoltre, ribadito come, in tema di impugnazioni, il principio generale di tassatività dei “casi” e dei “mezzi” declinato dall’art. 568, comma primo, cod. proc. pen., Ł derogato per le sole ipotesi di abnormità, ovvero per le ipotesi di provvedimenti
strutturalmente o funzionalmente estranei all’ordinamento che, in quanto tali, sfuggono ad una previa definizione e rispetto ai quali il riconoscimento della ricorribilità per cassazione tende al superamento di una situazione di stallo, altrimenti non rimediabile.
Nei termini indicati, l’abnormità dell’atto processuale può riguardare due profili che si saldano all’interno di un fenomeno unitario (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590): quello strutturale (allorchØ l’atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale) e quello funzionale (quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo, ovvero una indebita regressione del procedimento stesso, ponendosi, in tal caso, anche in contrasto con il principio costituzionale di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., comma 2).
Nella delineata prospettiva, la verifica in concreto dell’abnormità dell’atto processuale postula il rilievo di anomalie genetiche o funzionali, radicali al punto da fuoriuscire dallo schema normativo processuale, palesando una irriducibile estraneità, mentre non costituisce atto strutturalmente “eccentrico” rispetto a quelli positivamente disciplinati, nØ l’atto normativamente previsto e disciplinato, ma utilizzato al di fuori dell’area che ne individua la funzione e la stessa ragion d’essere nell’iter procedimentale, nØ l’atto illegittimo.
12. Nel caso di specie Ł evidente come non ci si trovi di fronte ad alcuna delle cause di abnormità enucleate dalla giurisprudenza.
Sotto il profilo strutturale, il decreto di archiviazione in esame Ł stato pacificamente adottato in un caso espressamente previsto dalla disciplina normativa e il giudice per le indagini preliminari non ha evidentemente ecceduto dai poteri conferitogli, essendosi limitato ad operare la valutazione impostagli dalla legge.
Quanto al profilo funzionale basti osservare come l’impossibilità di proseguire il procedimento che consegue ad un provvedimento di archiviazione sia la conseguenza ordinaria dell’atto processuale in parola e non già un effetto anomalo derivante da un atto processuale abnorme. In ogni caso trattandosi di provvedimento a stabilità limitata, lo stesso non Ł definitivamente preclusivo della procedibilità e, di conseguenza, non determina una stasi del procedimento, essendo appunto possibile disporre la riapertura delle indagini ai sensi dell’art. 414 cod. proc. pen.
13. In tale cornice normativa e giurisprudenziale, deve prendersi atto della irritualità della conversione del reclamo proposto dalla persona offesa in ricorso per cassazione disposta dal Tribunale di Piacenza, trattandosi di un mezzo non piø previsto dall’ordinamento ad eccezione che nei casi di abnormità del provvedimento di archiviazione, abnormità non eccepita nØ ravvisabile nel caso di specie.
Peraltro, l’opponente aveva correttamente posto una questione di nullità del decreto di archiviazione conseguente alla violazione dell’art. 410-bis, comma primo, cod. proc. pen. in relazione all’art. 410, comma primo, cod. proc. pen. e, di conseguenza, la relativa istanza deve essere indirizzata al giudice che ha impropriamente emesso il provvedimento di conversione del reclamo in ricorso per cassazione.
14. In conclusione, l’impugnazione proposta dalla persona offesa avverso il decreto di archiviazione emesso dal giudice per le indagini preliminari, deve essere qualificata come reclamo ex art. 410-bis cod. proc. pen. -come peraltro indicato dalla persona offesa- e trasmessa al Tribunale di Piacenza, che dovrà procedere all’esame del reclamo alla stregua della disciplina relativa a detto mezzo di impugnazione.
Confermata la natura di reclamo dell’istanza presentata nell’interesse della persona offesa NOME COGNOME dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Piacenza per l’ulteriore corso. Così Ł deciso, 10/07/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME