Impugnazione Archiviazione: Guida ai Rimedi Corretti secondo la Cassazione
L’impugnazione archiviazione di un procedimento penale è un momento cruciale per la tutela dei diritti della parte offesa. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce in modo definitivo qual è lo strumento processuale corretto da utilizzare, pena l’inammissibilità dell’azione e la condanna a sanzioni pecuniarie. Vediamo insieme cosa ha stabilito la Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un decreto del Giudice per le Indagini Preliminari (G.i.p.) del Tribunale di Roma, il quale aveva disposto l’archiviazione di un procedimento penale. La parte offesa, ritenendo ingiusta tale decisione, aveva presentato opposizione alla richiesta di archiviazione. Il G.i.p., tuttavia, dichiarava de plano (cioè senza udienza) l’inammissibilità di tale opposizione, accogliendo di fatto la richiesta del Pubblico Ministero.
Non arrendendosi, la parte offesa decideva di contestare questo provvedimento, presentando un ricorso direttamente alla Corte di Cassazione.
La Procedura di Impugnazione Archiviazione e la Decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso attraverso una procedura semplificata, anch’essa de plano, prevista dall’art. 610, comma 5 bis del codice di procedura penale. L’esito è stato netto: il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento non solo delle spese processuali, ma anche di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questa decisione severa non entra nel merito della vicenda, ma si concentra su un errore procedurale fondamentale commesso dal ricorrente.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione dell’art. 410 bis del codice di procedura penale. La Suprema Corte ha ribadito un principio ormai consolidato: avverso il provvedimento del G.i.p. che dispone l’archiviazione, lo strumento di tutela previsto dalla legge non è più il ricorso per cassazione, bensì il reclamo al tribunale.
Questa possibilità, tuttavia, è limitata a specifici casi di nullità previsti dai commi 1 e 2 dello stesso articolo. Il legislatore ha inteso creare un filtro, riservando il reclamo solo a vizi procedurali ben definiti. Pertanto, tentare la via del ricorso diretto in Cassazione costituisce un’impugnazione archiviazione non consentita dalla legge.
La Corte ha richiamato anche un proprio precedente (Sez. 3, n. 41612 del 2019), a conferma di un orientamento giurisprudenziale stabile. L’errore nella scelta del mezzo di impugnazione, quindi, non è scusabile e conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un insegnamento pratico di grande importanza per cittadini e avvocati. La scelta del corretto strumento processuale è fondamentale per la tutela dei propri diritti. Nel contesto dell’impugnazione archiviazione, è imperativo sapere che la via maestra è il reclamo al tribunale nei casi previsti dalla legge.
Sbagliare rimedio non solo impedisce di ottenere una revisione nel merito della decisione sfavorevole, ma comporta anche conseguenze economiche significative, come la condanna alle spese processuali e al pagamento di una sanzione. È quindi essenziale affidarsi a una consulenza legale esperta per navigare correttamente le complesse norme della procedura penale.
Come si può contestare un decreto di archiviazione emesso dal G.i.p.?
Secondo la Corte, il provvedimento di archiviazione può essere contestato attraverso un reclamo al tribunale, ma solo per i specifici casi di nullità previsti dall’art. 410 bis, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.
È possibile presentare un ricorso per cassazione contro un’ordinanza di archiviazione?
No, l’ordinanza stabilisce che il ricorso per cassazione non è più il rimedio consentito per impugnare un provvedimento di archiviazione, essendo stato sostituito dal reclamo al tribunale.
Cosa succede se si utilizza un mezzo di impugnazione non corretto?
Se si propone un’impugnazione non consentita dalla legge, come in questo caso, il ricorso viene dichiarato inammissibile e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2016 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 2016 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MELITO DI PORTO SALVO il DATA_NASCITA parte offesa nel procedimento nei confronti di COGNOME NOME nato a MARINO il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 01/06/2023 del G.i.p. del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Il G.i.p. del Tribunale di Roma, con il decreto impugnato in questa sede, ha dichiarato de plano l’inammissibilità dell’opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal P.m., accogliendo tale ultima richiesta;
considerato che, trattandosi di impugnazione non consentita ai sensi dell’art. 410 bis cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con la procedura de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.;
f
ritenuto, infatti, che avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che dispone l’archiviazione è prevista la possibilità di proporre reclamo al tribunale per i particolari casi di nullità previsti dall’art. 410 bis, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e non più il ricorso per cassazione (Sez. 3, n. 41612 del 29/05/2019, Saquella, Rv. 277051 – 01);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/11/2023