Impugnazione Archiviazione: il Reclamo è la Via Giusta, non il Ricorso in Cassazione
Nel complesso mondo della procedura penale, conoscere lo strumento giuridico corretto da utilizzare è fondamentale per tutelare i propri diritti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su un punto cruciale: qual è il mezzo corretto per l’impugnazione archiviazione di un procedimento penale? La risposta, come vedremo, risiede nel reclamo previsto dall’art. 410-bis del codice di procedura penale, e non nel ricorso diretto alla Suprema Corte. Questo caso offre una lezione pratica sul principio di conservazione degli atti e sull’importanza delle riforme legislative.
I Fatti del Caso: un’opposizione respinta
La vicenda ha origine dalla decisione del Giudice per le Indagini Preliminari (G.i.p.) del Tribunale di Perugia di archiviare un procedimento penale. La persona offesa si era opposta a tale archiviazione, chiedendo al giudice di disporre ulteriori indagini. Tuttavia, il G.i.p. ha ritenuto queste richieste investigative ‘generiche, superflue ed esplorative’, dichiarando l’opposizione inammissibile e confermando l’archiviazione.
Sentendosi lesa da questa decisione, la persona offesa ha deciso di impugnare il provvedimento, presentando un ricorso direttamente alla Corte di Cassazione, lamentando una violazione di legge processuale.
La Decisione della Corte: Riqualificazione e Trasmissione degli Atti
La Corte di Cassazione, anziché dichiarare inammissibile il ricorso, ha preso una decisione diversa. Ha ‘riqualificato’ il ricorso in reclamo e ha ordinato la trasmissione di tutti gli atti al Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, identificato come il giudice competente a decidere nel merito. In pratica, la Corte ha corretto l’errore della parte, incanalando l’impugnazione nella sua sede naturale, senza però entrare nel merito delle ragioni dell’appellante.
Le Motivazioni: L’errore sul mezzo di impugnazione archiviazione
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nell’analisi della normativa applicabile, in particolare delle modifiche introdotte dalla Legge n. 103 del 2017. Questa legge ha introdotto nel codice di procedura penale l’articolo 410-bis, che disciplina specificamente i casi di nullità del provvedimento di archiviazione.
L’introduzione dell’art. 410-bis c.p.p.
Il terzo comma di questo articolo stabilisce chiaramente che il mezzo di impugnazione contro un decreto di archiviazione emesso in determinate condizioni (come nel caso di specie) è il reclamo da presentare al Tribunale in composizione monocratica. Questo strumento ha sostituito il precedente ricorso per Cassazione, creando una via di contestazione più rapida e interna allo stesso grado di giurisdizione.
Il Principio di Conversione dell’Impugnazione
La parte offesa aveva erroneamente utilizzato il vecchio strumento del ricorso per Cassazione. Tuttavia, la legge processuale, all’articolo 568, comma 5, del codice di procedura penale, prevede il cosiddetto principio di conversione (o riqualificazione) dell’impugnazione. Questo principio stabilisce che un’impugnazione proposta a un giudice incompetente o con un mezzo non corretto non è inammissibile se il giudice a cui è stata proposta la trasmette a quello competente.
La Corte ha quindi applicato questo principio: ha riconosciuto l’errore della parte, ma anziché sanzionarlo con l’inammissibilità (che avrebbe chiuso definitivamente la questione), ha ‘convertito’ il ricorso in reclamo e lo ha inviato al giudice che la legge individua come competente, ovvero il Tribunale di Perugia.
Le Conclusioni: Guida Pratica per la Corretta Impugnazione Archiviazione
Questa ordinanza offre due importanti lezioni pratiche.
- La via maestra è il reclamo: Per chi intende opporsi a un provvedimento di archiviazione, è essenziale sapere che, dopo la riforma del 2017, lo strumento corretto è il reclamo ex art. 410-bis c.p.p. al Tribunale in composizione monocratica. Presentare un ricorso in Cassazione è un errore procedurale.
- Il ‘salvagente’ della riqualificazione: L’ordinanza dimostra l’applicazione pratica del principio di conservazione degli atti. Anche in caso di errore sul tipo di impugnazione, l’atto non viene necessariamente ‘cestinato’. La giurisprudenza tende a preservarne gli effetti, riqualificandolo e indirizzandolo al giudice corretto. Questo, tuttavia, non deve essere una scusa per l’imprecisione, poiché comporta comunque un allungamento dei tempi processuali.
Qual è il modo corretto per contestare un decreto di archiviazione emesso dal G.i.p.?
Secondo la normativa introdotta con la L. n. 103 del 2017 (art. 410-bis c.p.p.), il mezzo di impugnazione corretto è il reclamo da presentare al Tribunale in composizione monocratica.
Cosa succede se si sbaglia a presentare il ricorso, rivolgendosi alla Corte di Cassazione invece che al Tribunale?
In base al principio di conservazione degli atti processuali (art. 568, comma 5, c.p.p.), il ricorso non viene dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione lo riqualifica come reclamo e trasmette gli atti al giudice competente, che è il Tribunale in composizione monocratica.
Per quale motivo il G.i.p. aveva inizialmente disposto l’archiviazione?
Il G.i.p. aveva disposto l’archiviazione ritenendo che le ulteriori indagini richieste dalla persona offesa nell’atto di opposizione fossero generiche, superflue ed esplorative.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1352 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 5 Num. 1352 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 27/08/2025 del GIP del TRIBUNALE DI PERUGIA Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugNOME il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia ha dichiarato inammissibile l’opposizione ex art. 410 cod. proc. pen. della persona offesa NOME COGNOME e ha disposto l’archiviazione.
Avverso il decreto ricorre NOME COGNOME, persona offesa, proponendo un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge processuale avendo erroneamente il G.i.p. ritenuto generiche le investigazioni difensive indicate nell’ atto di opposizione all’archiviazione .
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il RAGIONE_SOCIALEp. ha disposto l’archiviazione rilevando che le indagini suppletive sollecitate fossero generiche, superflue ed esplorative.
Tanto premesso, deve evidenziarsi come il provvedimento impugNOME sia stato adottato nel vigore della l. n. 103 del 2017, che ha introdotto l’art. 410bis cod. proc. pen
Il terzo comma della norma citata individua quale mezzo di impugnazione il reclamo innanzi al Tribunale in composizione monocratica, che provvede con ordinanza non impugnabile.
Pertanto, a mente dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., va riqualificato il ricorso e disposta la trasmissione degli atti al giudice competente, che si individua nel Tribunale di Perugia in composizione monocratica.
P.Q.M.
Riqualificato il ricorso come reclamo dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Perugia per l’ulteriore corso.
Così deciso il 30/10/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME