Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2523 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2523 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASERTA il 13/11/1986
avverso l’ordinanza del 18/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Rilevato che:
l’art. 1, comma 1, lett. b), d.l. 23 dicembre 2013, convertito, con modificazioni, dalla 21 febbraio 2014, n. 10, ha introdotto nell’art. 678 cod. proc. pen. il comma 1-bis secondo cui «il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative (…) alla valutazione sull’esito dell’aff in prova al servizio sociale, (…) procede a norma dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen.»;
tale ultima disposizione stabilisce che il giudice provvede senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero, e notificata all’interessato, e che contro l’ordinanza posso proporre opposizione, davanti allo stesso giudice, il pubblico ministero, l’interessato difensore;
pertanto, contro il provvedimento del Tribunale di sorveglianza reso in punto di esi dell’affidamento in prova al servizio sociale l’interessato deve esperire il rimedio dell’opposi davanti allo stesso giudice che ha assunto il provvedimento, che dovrà procedere a norma dell’art. 666 cod. proc. pen.;
alla stessa soluzione si deve giungere anche nell’ipotesi in cui il giudice del merito ab come nel caso in esame, provveduto irritualmente nelle forme dell’udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen., in quanto anche contro tale tipo di provvedimento è prevista solo la facolt proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato il ricorso per cassazion proposto avverso il suddetto provvedimento (Sez. 2, n. 8645 del 09/11/2022, dep. 2023, Cedric, Rv. 284403; Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, COGNOME, rv 265538; Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, COGNOME, Rv. 259454; Sez. 1, n. 4083 del 11/01/2013, COGNOME, Rv. 254811)
nel caso in esame, è mancata la fase dell’opposizione davanti allo stesso giudice;
per il principio di conservazione delle impugnazioni (Sez. 1, n. 38048 del 22/06/2016, COGNOME, Rv. 267643), il ricorso per cassazione, erroneamente proposto, deve, pertanto, essere qualificato come opposizione, con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Napo per la decisione;
P.Q.M.
Qualificata l’impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Napoli
Così deciso il 5 dicembre 2024.