Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 44133 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 44133 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/05/2023 del TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di CAMPOBASSO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugNOME, il Tribunale di sorveglianza di Campobasso ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto in data 13 dicembre 2022 avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Campobasso del 29 novembre 2022 che aveva rigettato il reclamo proposto da NOME COGNOME ex art. 35-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.) per ottenere il rimedi risarcitorio relativo al periodo di detenzione espiato nella casa circondari Parma dal 29 luglio 2019 al 7 luglio 2022, rilevando che analoga precedente impugnazione era stata dichiarata inammissibile dal Magistrato di sorveglianza con ordinanza del 13 dicembre 2022.
Ricorre NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, che chiede l’annullamento del provvedimento impugNOME, denunciando la violazione RAGIONE_SOCIALE legge processuale, in riferimento agli artt. 35, comma 4-bis ord. pen. e 24, comma 6-sexies decreto-legge n. 137 del 2020, convertito con modificazioni nella legge n. 176 del 2020, e il vizio RAGIONE_SOCIALE motivazione, risultando applicabile il principio, cui si è rifatto il Tribunale di sorve secondo il quale il potere dì impugnazione si sarebbe consumato, indipendentemente dal decorso del termine fissato dalla legge, quando un atto d impugnazione è stato già dichiarato inammissibile o improcedibile, sicché l medesima impugnazione non potrebbe più essere riproposta.
Si tratta di un principio, non condivisibile, affermato dalla giurisprude civile e dunque non applicabile nel settore penale.
D’altra parte, la giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 26465/2022 valorizzato il principio di raggiungimento dello scopo, sicché l’impugnazio proposta, pur irritualmente, al Tribunale di sorveglianza in data 12 dicemb 2022 e da questo trasmessa al Magistrato di sorveglianza, non poteva esser dichiarata inammissibile.
Deve essere privilegiato, così come anche affermato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020 – dep. 2021, Bottari, Rv. 280167), il princi secondo il quale eventuali irrituali modalità di presentazione dell’impugnazio quando essa pervenga comunque tempestivamente all’ufficio destinatario, non ne consentono la declaratoria di inammissibilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
È opportuno preliminarmente ricostruire l’iter processuale.
2.1. Il Magistrato di sorveglianza di Campobasso ha respinto, con ordinanza in data 29 novembre 2022 n. 1072/2022, il reclamo ex art. 35-ter ord. pen. proposto nell’interesse di NOME COGNOME.
2.2. In data 12 dicembre 2022 ore 17:37 il difensore di NOME COGNOME ha trasmesso al Tribunale di sorveglianza di Campobasso il reclamoappello avverso il suddetto provvedimento del 29 novembre 2022; l’atto, sottoscritto digitalrnente, è stato inviato a un indirizzo di posta elettronica certificata che non è incluso nel provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del RAGIONE_SOCIALE in data 9 novembre 2020 (si trattava, nel caso di specie, dell’indirizzo di posta certificata del protocoll informatico dell’ufficio giudiziario, applicazione informatica che ha funzione unicamente amministrativa).
Il funzionario giudiziario del Tribunale di sorveglianza ha provveduto in data 13 dicembre 2022 a stampare l’atto, apponendovi l’attestazione relativa all’errato indirizzo PEC di destinazione; l’atto cartaceo è stato comunque trasmesso al Magistrato di sorveglianza di Campobasso.
2.3. Il Magistrato di sorveglianza di Campobasso, con decreto n. 3138/2022 emesso in data 13 dicembre 2022 nell’ambito del procedimento n. 4702/2022 SIUS, ha dichiarato l’inammissibilità del reclamo a norma dell’art. 24, commi 6sexies e 6-septies del decreto-legge n. 137 del 2020, rilevando che l’impugnazione era stata trasmessa a un indirizzo PEC diverso da quello dell’Ufficio di sorveglianza cui, per legge, doveva essere inviato.
2.4. In data 13 dicembre 2022 ore 13:39 il difensore di NOME COGNOME ha trasmesso nuovamente al Magistrato di sorveglianza di Campobasso il reclamo-appello avverso il suddetto provvedimento del 29 novembre 2022.
2.5. Con l’ordinanza impugnata, emessa in data 9 maggio 2023 n. 198/2023 nel procedimento n. 929/2022 SIUS, il Tribunale di sorveglianza, preso atto che il reclamo avverso la richiamata ordinanza in data 29 novembre 2022 era già stato dichiarato inammissibile dal Magistrato di sorveglianza con l’ordinanza del 13 dicembre 2022, ha dichiarato l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE seconda impugnazione.
3. Analizzando una situazione processuale non dissimile, ancorché sicuramente meno patologica, la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che «gli autonomi diritti all’impugnazione, attribuiti all’imputato e al difensore, trovano precisi limiti, al loro collegato esercizio, da una parte nell’attualità GLYPH di GLYPH decorrenza GLYPH del GLYPH termine, GLYPH dall’altra GLYPH nell’intervento GLYPH del provvedimento sollecitato comunque da uno degli aventi diritto. Tale conclusione può essere riportata alla ipotesi, non direttamente considerata dalla normativa, di impugnazione proponibile dai due distinti difensori che l’art. 96 cod. proc. pen. consente all’imputato di nominare: anche nel caso in cui essi vengano ad operare con distinte impugnazioni, la loro attività è funzionalmente volta al medesimo risultato in favore dell’imputato, ma non può comportare la reiterazione RAGIONE_SOCIALE medesima impugnazione. In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE richiesta di riesame, avanzata dal secondo difensore dopo che il Tribunale medesimo aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta dal primo difensore» (Sez. 1, n. 2952 del 23/10/2013 – dep. 2014, Tripodi, Rv. 258267; in precedenza, Sez. 5, n. 2804 del 05/06/1996, Atene, Rv. 205515).
La soluzione individuata dalla giurisprudenza, per il caso RAGIONE_SOCIALE duplicazione di impugnazione da parte di due distinti difensori, quando la seconda sopraggiunga dopo la declaratoria di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE prima, similmente all’ipotesi RAGIONE_SOCIALE duplice impugnazione proposta dal difensore e dall’imputato, è astrattamente applicabile al caso oggetto del giudizio che, tuttavia, presenta varie anomalie che impongono una specificazione del richiamato principio.
4. Il Collegio condivide il radicato e costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale gli autonomi diritti all’impugnazione, attribuiti all’imputato e al difensore, trovano precisi limiti, al loro collegato esercizio, da una parte nell’attualità GLYPH di GLYPH decorrenza GLYPH del GLYPH termine, GLYPH dall’altra GLYPH nell’intervento GLYPH del provvedimento sollecitato comunque da uno degli aventi diritto; principio vieppiù applicabile nel caso dell’impugnazione reiteratamente proposta dallo stesso difensore perché l’attività è funzionalmente volta al medesimo risultato in favore dell’imputato, fermo restando che la reiterazione RAGIONE_SOCIALE medesima impugnazione non può comportare che la stessa venga nuovamente esaminata.
Tale conclusione, tuttavia, deve essere rapportata alla ipotesi, non direttamente considerata dalla giurisprudenza, derivante dalle innovazioni temporaneamente introdotte dalla legislazione emergenziale COVID.
4.1. Anzitutto, la legislazione in questione (art. 24, commi 6 -sexies e 6septies del decreto-legge n. 137 del 2020) ha introdotto la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione da parte del giudice che ha emesso il provvedimento impugNOME.
Si tratta di un meccanismo processuale, già previsto dal codice di procedura penale di 1930 (art. 207), che, dopo la parentesi emergenziale, è stato nuovamente espunto dall’ordinamento (la cd. riforma Cartabia non ha riproposto la previsione normativa), sicché costituisce una disposizione eccezionale.
4.2. Sotto altro profilo, l’avvio RAGIONE_SOCIALE digitalizzazione del processo penale ha fatto emergere, a causa RAGIONE_SOCIALE natura istantanea delle comunicazioni, alcune peculiari situazioni, proprie dell’utilizzo dello strumento informatico, che giustificano un’attenzione particolare da parte dell’interprete.
4.3. È questo il caso che si è verificato nella vicenda oggetto del giudizio: il difensore, avvedutosi immediatamente di avere trasmesso l’impugnazione all’indirizzo errato, ha subitaneamente provveduto a inoltrarla a quello corretto.
Sono sorti, solo apparentemente, due distinti atti di impugnazione, mentre, in realtà, si tratta RAGIONE_SOCIALE duplice trasmissione dell’unico originale informatico che la rappresenta; tale duplice trasmissione, del resto, è avvenuta a distanza di poche ore l’una dall’altra.
4.4. Il banale errore (primo invio del messaggio PEC) si è tradotto – a causa RAGIONE_SOCIALE particolare solerzia del giudice a quo che ha immediatamente dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione trasmessagli dal giudice ad quem, senza attendere il completo decorso del termine per impugnare – nella causa di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE impugnazione inviata per prima e, per conseguenza, anche di quella trasmessa per seconda, ancorché trasmessa all’indirizzo corretto poche ore dopo la prima.
Il Collegio ritiene, dunque, che debba ritenersi ammissibile l’impugnazione proposta in considerazione RAGIONE_SOCIALE natura eccezionale RAGIONE_SOCIALE normativa emergenziale e RAGIONE_SOCIALE peculiarità del caso, caratterizzato dalla quasi contestuale trasmissione informatica del medesimo atto di impugnazione a due indirizzi di
posta elettronica certificata e dalla declaratoria di inammissibilità pronunciata immediatamente dal giudice a quo senza attendere il decorso del termine per impugnare.
Non può, di certo, farsi dipendere dalla particolare solerzia del giudice a quo, nel dichiarare immediatamente l’inammissibilità dell’impugnazione proposta, la grave conseguenza processuale che quell’unico atto di impugnazione non sia esamiNOME, anche soltanto per verificarne i requisiti formali di ammissibilità, quando comunque pervenga entro il termine di legge all’indirizzo PEC corretto.
5.1. Non sussiste, nel caso di specie, neppure il potenziale rischio del contrasto di giudicati poiché si tratta di un unico atto pervenuto tempestivamente al giudice competente per l’impugnazione, giudice anche a conoscenza RAGIONE_SOCIALE circostanza che l’atto in questione era già pervenuto poche ore prima.
La ratio, sottesa al principio di consumazione dell’impugnazione, è di evitare che il frammentato esercizio del relativo diritto, pur temporalmente dimensioNOME dal termine legale soggetto a scadenza, possa determinare, con la moltiplicazione dei giudizi di impugnazione, e con i suoi negativi effetti sull’economia del processo e sulla sua ragionevole durata, l’insorgere del rischio di pronunce contrastanti sulla medesima regiudicanda, che neppure l’eventuale diversità dei motivi via via addotti dall’impugnante sarebbe in grado di superare.
L’esito di potenziale conflitto di giudicati sostanziali, non risolvibile a norma dell’art. 669 cod. proc. pen. o, anche altrimenti, con gli strumenti processuali ordinari, è l’evenienza da scongiurare, sulla quale fa perno la regola dell’unicità del diritto di impugnazione, già enucleata come regola fondamentale del sistema nel previgente codice di rito e importata nell’attuale (in motivazione, Sez. U, n. 6026 del 31/01/2008, Huzuneanu, Rv. 238472-01).
Nel caso di specie, quindi, è in radice evitato anche il potenziale rischio di moltiplicazione dei giudizi di impugnazione.
5.2. L’ordinanza impugnata va, quindi annullata. Il giudice di rinvio procederà, nell’assoluta libertà delle proprie valutazioni di merito, all’esame dell’impugnazione.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Campobasso.
Così deciso il 26 settembre 2023.