Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 28511 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 28511 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 12/03/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Cremona il DATA_NASCITA avverso la sentenza emessa il 07/03/2023 dalla Corte d’Appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed ill ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 07/03/2023, la Corte d’Appello di Brescia ha per un verso parzialmente riformato la sentenza emessa in data 06/12/2018 dal Tribunale di Cremona, con la quale COGNOME NOME era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai reati di cui agli artt. 2 e 8 d.lvo n. 74 del 2000 (in particolar Corte, accogliendo l’appello del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, ha applicato al COGNOME le pene accessorie di cui all’art. 12 divo n. 74).
Per altro verso, la Corte d’Appello ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, l’appello proposto nell’interesse dell’imputato.
Ricorre per cassazione il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione della legge processuale. Si deduce la legittimità della presentazione a mezzo pec, avvenuta nei termini di legge, e il carattere meramente integrativo dell’inoltro dell’appello cartaceo a mezzo raccomandata.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, osservando come la presentazione di un’impugnazione a mezzo pec non fosse consentita, prima dell’entrata in vigore della normativa correlata all’emergenza pandemica.
CONSIDERATO :IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Devono invero essere integralmente condivise le conclusioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO che, nella propria requisitoria, ha osservato che solo con l’entrata in vigore della normativa emergenziale (art. 6-quinquies d.l. n. 137 del 2020, introdotto dalla legge di conversione n. 176 del 2020) è stata prevista la possibilità, alle condizioni ivi meglio specificate, di proporre impugnazione mediante deposito a mezzo EMAIL.
Quanto ai ricorsi presentati (come nel caso di specie) in epoca precedente, non può che trovare applicazione il consolidato principio secondo cui «è inammissibile il ricorso per cassazione proposto mediante l’uso della posta elettronica certificata, in quanto le modalità di presentazione e di spedizione dell’impugnazione, disciplinate dall’art. 583 cod. proc. pen., sono tassative ed inderogabili» (Sez. 5, n. 12347 del 13/12/2017, dep. 2018, Gallo, Rv. 272781 -01:, la quale in applicazione del principio, ha dichiarato inammissibili i motivi nuovi presentati tardivamente con il servizio postale, malgrado fossero stati anticipati a mezzo della posta elettronica). V. anche Sez. 6, n. 41283 del 11/09/2019, COGNOME, Rv. 277369 – 01: «è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dinanzi ad autorità giudiziaria diversa da quella competente a riceverlo e trasmessa a mezzo PEC all’ufficio competente da parte dlella cancelleria del giudice ove era stato depositato ai sensi dell’art. 582, comma 1, cod. proc. pen.» (in motivazione, si è ulteriormente precisato che la previsione dell’art. 64 disp. att. cod. proc. pen. che consente il ricorso ai mezzi idonei di cui agli artt. 149 e 150 cod. proc. pen., tra i quali la EMAIL, riguarda unicamente la comunicazione degli atti del giudice e non la trasmissione, a cura della cancelleria dell’ufficio giudiziario presso cui l’impugnazione è stata depositata, di un atto di parte, quale l’impugnazione).
In tale quadro, nessun dubbio può porsi in ordine alla tardività dell’appello presentato nell’interesse del COGNOME avverso la sentenza emessa in data 06/12/2028 dal Tribunale di Cremona.
Emerge invero dagli atti: che il termine per la sua proposizione scadeva in data 20/02/2019 (45 giorni dopo il decorso dei 30 giorni indicati in dispositivo per
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C
la motivazione, tempestivamente depositata); che in data 19/02/2019 l’AVV_NOTAIO ha trasmesso l’atto di appello, a mezzo PEC, al Tribunale di Cremona; che la successiva trasmissione del cartaceo, avvenuta a mezzo posta (ed inizialmente indirizzata, per errore, alla Corte d’Appello di Brescia), è pervenuta al predetto Tribunale in data 06/03/2019, ovvero in data ampiamente successiva alla scadenza del termine per impugnare (cfr. l’annotazione di Cancelleria in calce alla sentenza del Tribunale di Cremona).
Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 12 marzo 2024
Il Consigli GLYPH estensore
Il Presidente