Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41952 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41952 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/01/2023 del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata nel preambolo, il Tribunale di Civitavecchia ha rigettato l’istanza con cui NOME COGNOME aveva chiesto la revoca dell’ordine di esecuzione della pena di anni 2 mesi 11 e giorni 28 di reclusione, inflittagli con sentenza/ in data 10 novembre 2011 sul presupposto che il titolo non fosse divenuto irrevocabile. La sentenza, infatti, era stata emessa nei confronti di imputato che, per essere stato espulso dal territorio dello Stato prima del decreto di citazione diretta a giudizio, avrebbe dovuto beneficare della disposizione di cui all’art. 13, comma 3-quater, d.lgs. n. 286 del 1998, che prevede l’improcedibilità dell’azione penale.
A ragione della decisione, il Giudice dell’esecuzione osserva che la sopravvenuta condizione di non procedibilità dell’azione penale, per quanto documentata, non è rilevante. La dedotta causa di proscioglimento poteva essere fatta valere solo in sede di cognizione o informando dell’intervenuta espulsione il giudice procedente nel corso del primo grado del giudizio o in sede di impugnazione. In alternativa, l’imputato, a suo tempo dichiarato contumace, avrebbe dovuto chiedere la restituzione nel temine ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen. nel testo previgente all’entrata in vigore della disciplina sull’assenza.
Ricorre NOME sviluppando un unico motivo con cui deduce violazione di legge in relazione all’art. 13, comma 3-quater, d.lgs. n. 286 del 1998 che nonché vizio di motivazione.
Lamenta che il Tribunale abbia erroneamente considerato il condannato a conoscenza della pendenza del procedimento, nonostante risultasse informato soltanto di atti relativi ad “una fase preliminare” e nonostante fosse assisto da un difensore di fiducia con il quale non aveva instaurato un rapporto fiduciario effettivo. In siffatta situazione COGNOME, a prescindere dalla produzione in sede dibattimentale del decreto di espulsione, non doveva essere processato ab initio posto che la causa di improcedibilità prevista all’art. 13, comma 3-quater, d.lgs. n. 286 del 1998 deve essere accertata di ufficio e, in ogni caso, l’espulsione può essere eseguita solo previo nulla osta dell’autorità giudiziaria che, pertanto, ne viene necessariamente a conoscenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato perché propone censure infondate.
È pacifico che l’esecuzione dell’ordine d’i espulsione opera, a mente dell’art. 13, comma 3-quater, d.lgs. n. 286 del 1998, come una causa sopravvenuta di improcedibilità dell’azione penale che impedisce l’instaurazione del rapporto processuale (Sez. 1, n. 41095 del 04/07/2014, P.G. in proc. Dragan, Rv. 260370 – 01; Sez. 5, n. 30929 del 09/03/2016′ P.M. in proc. Teri, Rv. 267697 – 01; Sez. 5, n. 26519 del 07/05/2021, K., Rv. 281681 01).
Le cause di improcedibilità dell’azione penale, tuttavia, una volta formatosi il giudicato, non possono essere fatte valere in sede esecutiva (Sez. 1, 7 giugno 2006, Criaco Rv. 235085 – 01). E ciò perché in sede di esecuzione è preclusa la deduzione di questioni concernenti la fase di cognizione – proponibili soltanto attraverso i normali mezzi di impugnazione ordinaria e straordinaria – dovendo le
richieste da far valere nel procedimento di esecuzione riguardare esclusivamente l’esistenza del giudicato e la validità formale del titolo che legittima l’esecuzione.
Pertanto, il giudice dell’esecuzione non può attribuire alcun rilievo ad eventuali nullità, anche assolute e insanabili, eventualmente verificatesi nel corso del processo di cognizione in epoca precedente a quella del passaggio in giudicato della decisione, ma deve limitare il proprio accertamento alla “regolarità formale e sostanziale del titolo” su cui si fonda l’intrapresa esecuzione (Sez. U del 26/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280931 – 01.
Come correttamente osservato dal Tribunale, il condannato in contumacia ha a sua disposizione, in presenza delle condizioni normativamente previste, specifici strumenti per ottenere l’inefficacia del titolo illegittimamente ritenu irrevocabile . Oltre ad essere legittimato a chiedere la restituzione del termine per impugnare a mente dell’art. 175 cod. proc. pen., nel testo applicabile, rettone temporis, al processo contumaciale, può legittimamente proporre, ai sensi dell’art. 670, questione sul titolo esecutivo per omessa notifica dell’estratto contumaciale, la cui invalidità, anche per derivazione da nullità inerenti il verbale identificazione e di elezione di domicilio di cui all’art. 161, comma primo, cod. proc. pen., verificatesi nel giudizio di cognizione, non subisce alcuna preclusione collegata al giudicato (Sez. 1, n. 7430 del 17/01/2017, COGNOME, Rv. 269228 – 01; Sez. 1, n. 34113 del 08/05/2015, COGNOME, Rv. 264638 – 01).
Al rigetto consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, in Roma il 28 giugno 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente