Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21478 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21478 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NOCERA TERINESE il 09/03/1978
avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME COGNOME ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito dei reati di cui agli artt.
189, commi 1, 6 e 7 cod. strada (capo a); 186, comma 2, lett. c) cod. strada
(capo b), fatti commessi il 26/1/2020.
Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso: I) Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza
impugnata con riferimento all’elemento soggettivo dei reati sub capo a) della rubrica; II) Mancanza di motivazione in ordine alla invocata declaratoria di
estinzione del reato di cui al capo b) della rubrica per intervenuta prescrizione;
carenza di motivazione in ordine alla lamentata omessa omologazione dell’etilometro adoperato per la misurazione.
Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nel primo motivo di ricorso, dietro l’apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in
realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento delle prove testimoniali, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiv
competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su
corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e coerente con le emergenze probatorie rappresentate in
motivazione.
Ritenuto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decision impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice de merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Considerato che il secondo motivo di ricorso è palesemente destituito di fondamento: occorre rimarcare come per i fatti commessi a partire dal 1 gennaio 2020 trovi applicazione il regime dell’improcedibilità, disciplinato dall’art. 344-bi cod. proc. pen., a mente del quale, dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall’articolo 544 codice di rito, la mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di due anni e la mancata definizione del giudizio di cassazione entro il termine di un anno costituiscono causa di improcedibilità dell’azione penale.
Pertanto, l’invocata estinzione del reato con applicazione del regime della prescrizione è del tutto inconferente.
Ritenuto, quanto all’asserita mancanza di prova circa l’omologazione dell’etilometro, la Corte d’appello ha offerto puntuale risposta a pag. 8 della sentenza dove si sottolinea che gli scontrini acquisiti al fascicolo riportano in modo esplicito le caratteristiche dell’apparecchio adoperato e la specificazione dell’avvenuta omologazione.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 maggio 2025