Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23863 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 23863 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 28/03/1995
avverso la sentenza del 21/02/2023 del GIUDICE COGNOME di SAN SEVERO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
letti i motivi del ricorso, nel quale è stato convertito l’appello presentato dall’imputato avverso la sentenza del giudice di pace, con la quale egli è stato
condannato a pena esclusivamente pecuniaria;
rilevato che il secondo motivo di impugnazione – con il quale NOME COGNOME lamenta che il giudice di pace abbia illegittimamente omesso di pronunciare
sentenza di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto – non è
manifestamente infondato, atteso che l’imputato, all’udienza del 21 febbraio 2003, chiese, in via subordinata, per come risulta dal relativo verbale, l’adozione di
sentenza di improcedibilità per particolare tenuità del fatto (sia pure incorrendo in imprecisione nell’indicazione del pertinente riferimento normativo) e che il giudice
di pace, con la sentenza impugnata, non ha esaminato, neanche implicitamente, la questione, pur ritualmente dedotta;
che detta circostanza impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, stante la sopravvenuta improcedibilità dell’azione penale ai sensi
dell’art. 344-bis cod. proc. pen., maturata il 6 gennaio 2025, ovvero ad un anno e sei mesi di distanza dal novantesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine per proporre impugnazione;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per improcedibilità dell’azione ai sensi dell’art. 344-bis cod. proc. pen..
Così deciso il 20/03/2025.