Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 27425 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 27425 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 24/06/2025
SENTENZA
su ricorso proposto da
NOME COGNOME nato in Senegal il 05/04/2005
avverso la sentenza dela839/2024 della Corte di appello di Genova;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione svolta dalla Consigliera NOME Di NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio la sentenza impugnata per improcedibilità dell’azione penale;
letta la memoria difensiva dell’Avvocato NOME COGNOME nell’interesse del ricorrente, che ha concluso chiedendo di accogliere il ricorso previa correzione del( termine di improcedibilità da ritenersi ispirato il 10 ottobre 2023. GLYPH 7
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Genova ha confermato la pronuncia di condanna di NOME COGNOME, emessa dal Tribunale di Genova il 16 giugno 2020, per i delitti di cessione di stupefacenti, resistenza e lesioni.
Avverso tale sentenza ha presentato ricorso NOME COGNOME con atto sottoscritto dal suo difensore, articolando un unico motivo di ricorso per avere la Corte di merito omesso di dichiarare l’improcedibilità dell’azione penale, ex art. 344-bis cod. proc. pen. nonostante il superamento del termine biennale di durata massima del giudizio di impugnazione al momento di definizione del giudizio di secondo grado.
Il procedimento è stato trattato nell’odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all’art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
La causa di improcedibilità, di cui all’art. 344-bis cod. proc. pen., introdotta dall’art. 2, comma 2, lett. a), legge 27 settembre 2021, n. 134, invocata dal ricorrente, applicabile nella specie in ragione della commissione dei reati successivamente al 10 gennaio 2020, ad oggi non è maturata.
Infatti, l’art. 2, comma 4, della citata I. n. 134 del 2021, dispone che «Per i procedimenti di cui al comma 3 nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano gia’ pervenuti al giudice dell’appello o alla Corte di cassazione gli atti trasmessi ai sensi dell’articolo 590 del codice di procedura penale, i termini di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 344-bis del codice di procedura penale decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge».
Nel caso in esame, dalla lettura degli atti, consentita a questa Corte in ragione della censura denunciata, risulta che, all’esito della sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Genova il 16 giugno 2020, il fascicolo processuale, in assenza di altri elementi documentali, può dirsi pervenuto alla
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Corte di appello il 24 novembre 2024 data di designazione, da parte del
Presidente, della Sezione della Corte di appello tenuta a provvedere sull’impugnazione.
Poiché il termine triennale di cui all’art. 2, comma 5, legge 27 settembre
2021, n. 134, applicabile nella specie («per i procedimenti di cui al comma 3
nei quali l’impugnazione è proposta entro la data del 31 dicembre 2024 i termini previsti.., sono… di tre anni per il giudizio di appello»), decorre dalla
data di entrata in vigore della legge, cioè dal 19 ottobre 2021, al momento della pronuncia della sentenza di appello, avvenuta il 16 giugno 2024, il
termine di durata massima del giudizio di impugnazione di cui all’art. 344-bis cod. proc. pen. non era ancora spirato.
3. Dagli argomenti che precedono consegue che il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 24 giugno 2025
La Consigliera estensora
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Il Presi