Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 39651 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 39651 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Lec procedímento a carico di COGNOME NOMENOME nato a Gallipoli (Le) il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 22/2/2022 del Tríbunale di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblíco Ministero, in persona del Sostituto Pro generale NOME COGNOME, che ha chiesto annullare la sentenza con rinvio; lette le conclusioní del difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, chiesto con memoria dichiarare inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 22/2/2022, il Tribunale di Lecce dichiarava non d procedpre nei confronti di NOME COGNOME COGNOME ordine alla contravv dì cui agli artt. 54-1161 cod. nav., per esser estinta per intervenuta ob
Propone appello, poi convertito in ricorso per cassazione, il Procurat generale della Repubblica presso la Corte di appello di Lecce, chiedendo la rifo della sentenza. Il Tribunale, a fronte di una contravvenzione punita con p alternativa, non avrebbe motivato quanto alla gravità del fatto (che si so evidente nell’abusiva occupazione di 251 mq. di area demaniale marittima), e no avrebbe considerato che l’integrale ripristino dello stato dei luoghi sarebbe di qualunque formale attestazione; con tale omessa motivazione, dunque, s sarebbe consentita l’estinzione del reato con il pagamento di soli 338 eu peraltro, con la restituzione dell’intera attrezzatura sequestrata, di cui, i sollecita la confisca quale effetto di una pronuncia di condanna.
La difesa dell’imputato ha depositato memoria, con la quale ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve essere dichiarata l’improcedibilità dell’azione penale, ai sensi del 344-bis cod. proc. pen.
L’art. 344-bis, commi 1 e 2, cod. proc. pen., stabilisce che “la manc definizione del giudizio di appello entro il termine di due anni costituisce ca improcedibilità dell’azione penale”, e che “la mancata definizione del giudiz cassazione entro il termine di un anno costituisce causa di improcedibi dell’azione penale”. Ai sensi dell’art. 2, comma 5, I. 27 settembre 2021, n. poi, nei procedimenti di cui al comma 3 nei quali l’impugnazione è proposta ent la data del 31 dicembre 2024, come quello in esame, “i termini previsti dai com 1 e 2 dell’articolo 344-bis del codice di procedura penale sono, rispettivamen tre anni per il giudizio di appello e di un anno e sei mesi per il giudizio di cas Gli stessi termini si applicano nei giudizi conseguenti ad annullamento con ri pronunciato prima del 31 dicembre 2024. In caso di pluralità di impugnazioni, fa riferimento all’atto di impugnazione proposto per primo”.
Tanto richiamato, la sentenza impugnata è stata emessa il 22/2/2022 depositata lo stesso giorno, con motivazione contestuale; questa decisione no appellabile, ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., in quanto pron di proscioglimento relativa ad un reato punito con pena alternativa. Un impugnazione esperibile, dunque, è il ricorso per cassazione, come correttamen affermato dalla Corte di appello con l’ordinanza del 23/2/2024.
In forza delle disposizioni sopra richiamate, il giudizio di legittimità av quindi dovuto concludersi entro il 23/11/2023 (90 giorni+1 anno e 6 mesi d 22/2/2022); termine ormai decorso, con conseguente dichiarazione d improcedibilità dell’azione penale.
Dichiara improcedibile l’azione penale. Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2024
Deposítata in Cancelleria