Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 2234 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 2234 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato a Roma il 5/05/1983
avvero la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro il 20/02/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostitut Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento senza rinvio del ricorso
RITENUTO IN FATTO
GLYPH NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Catanzaro, in data 20 febbraio 2024, ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Vibo Valentia in data 1 ottobre 2020.
2.11 ricorso, a firma dell’avv. NOME COGNOME è affidato ai motivi seguito sintetizzati, nei limiti in cui risulta necessario ai fini della motivaz
2.1. Inosservanza ed erronea applicazione di legge, in rapporto all’ 344-bis cod. proc. pen.
La Corte di Appello, investita della questione di improcedibilità pe superamento dei termini del giudizio di appello, ha argomentato che il termine cui all’art. 344-bis, introdotto dalla legge 27 settembre 2021, n. 134 – t pari a tre anni per il giudizio di appello – non era decorso innanzi a sè, e stati trasmessi gli atti alla Corte di appello in data 20 dicembre 2021, ossi l’entrata in vigore della detta legge (risalente al 19 ottobre 202 considerando come dies a quo la data di entrata in vigore di essa che quello della trasmissione degli atti.
Di contro, il comma 3 dell’art. 344-bis ha chiaramente stabilito ch termine in discorso decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza d termine previsto dall’art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della motiva della sentenza, come eventualmente prorogato ai sensi dell’art. 154 disp. cod. proc. pen.
L’unica eccezione prevista dalla normativa è quella stabilita dall’art. 2, della legge, e cioè l’ipotesi in cui alla data di entrata in.vigore della m legge gli atti siano già pervenuti alla Corte, nel qual caso i termini dec dalla data di entrata in vigore della legge (19 ottobre 2021), in tutti gli dovendo trovare applicazione il termine come innanzi indicato.
Il termine per il giudizio di appello è, a regime, pari ad anni due e, ne di cui al comma 5 dell’art. 2, ossia quando l’impugnazione sia proposta entr data del 31 dicembre 2024, pari ad anni tre.
2.2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 546, 187, 190, 192 c proc. pen.
La Corte di appello avrebbe dovuto disporre la rinnovazione dell’istrutto dibattimentale, avendo ritenuto non attendibili le relazioni di consulenza prod dalla difesa.
In mancanza di richiesta di trattazione orale nei termini di leg Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME ha depositato note conclusio in cui ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata per improcedibilità dell’az penale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Si è dedotto, con il primo motivo, il superamento dei termini di dura massima del giudizio d’appello in data anteriore alla decisione impugnata.
La Corte d’appello, specificamente investita della questione, erroneamente individuato il dies a quo del termine indicato dall’art. 344-bis cod. proc. pen., nella data di trasmissione degli atti alla Corte d’appello (20 di 2021), anziché secondo il criterio dettato dall’art. 344-bis, comma 3, cod. pen., in forza del quale i termini in parola «decorrono dal novantesimo gi successivo alla scadenza del termine previsto dall’articolo 544, c eventualmente prorogato ai sensi dell’articolo 154 delle norme di attuazione coordinamento e transitorie del presente codice, per il deposito della motivaz della sentenza».
Alla stregua del criterio legale, il dies a quo corrisponde alla data dell’8 febbraio 2021 (sentenza di primo grado del 10 ottobre 2020, con termine di deposito di giorni 40, scadente il 10 novembre 2020, al quale devo aggiungersi 90 giorni).
Trattandosi di impugnazione proposta entro la data del 31 dicembre 2024, il termine in parola ha durata triennale e risulta decorso alla data dell’8 f 2024.
E’ peraltro incontroverso che gli atti di cui all’art. 590 cod. pro furono trasmessi alla Corte d’appello di Catanzaro in data successiva all’en in vigore della legge n. 134 del 2021, di talché non trova applicazio previsione intertemporale dell’art. 2, comma 4, della legge, che fa decorr termini di improcedibilità dalla data di entrata in vigore della legg procedimenti i cui atti siano stati trasmessi al giudice dell’impugnazione pri tale data.
Si impone, per conseguenza, l’annullamento della sentenza impugnata nonché di quella del Tribunale di Vibo Valentia del 1 ottobre 2020 p improcedibilità dell’azione penale.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nonché quella del Tribunale di Vibo Valentia del 1 ottobre 2020 per improcedibilità dell’azione penale. Così deciso il 13/11/2024