Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 27065 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 27065 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 15/07/2025
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Genova, con sentenza del 22 ottobre 2024, ha confermato la sentenza del 29 giugno 2021 del Tribunale di Genova nei confronti di NOME COGNOME in relazione ai reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990, 337, 582 e 585 cod. pen., commessi il 10 dicembre 2020.
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Con un unico motivo di ricorso NOME COGNOME denuncia violazione di legge in relazione all’articolo 344-bis cod proc. pen. e chiede l’annullamento
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della sentenza perché emessa quando il termine di procedibilità era ormai decorso. Sostiene che la Corte d’appello, a fronte di sentenza emessa il 29 giugno 2021 con riserva di un termine per il deposito pari a giorni 30, e, quindi, decorrenza della improcedibilità dal 29 settembre 2021, ha emesso la sentenza oltre il termine biennale previsto dall’art. 344-bis cod. proc. pen., maturato il 28 ottobre 2023, in mancanza di ordinanze per il prolungamento dei termini di cui all’articolo 344-bis, comma 4, cod. proc. pen.
Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell’art. 23, comma 8, di. 137 del 28 ottobre 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 18 dicembre 2020, la cui disciplina continua ad applicarsi per effetto della proroga da ultimo disposta dall’art. 17 del d.l. 22 giugno 2023 n. 75.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I. ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.
Va ricordato che l’art. 344-bis cod. proc. pen. è stato introdotto nel codice di procedura penale con la legge n. 134 del 27 settembre 2021 contenente “delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia ripar va e disposizioni per la celere definizione di procedimenti giudiziari”.
In funzione delle più ampie riforme da realizzare con la legge delega, era di preliminare e imprescindibile esigenza, collegata alla coeva problematica della materia della prescrizione e della sospensione del corso della prescrizione, disciplinare con effetto immediato l’improcedibilità del processo penale che avrebbe sostituito, per i reati commessi dal 1 gennaio 2020, il termine di prescrizione dei reati nei giudizi di impugnazione.
Come noto, la materia della prescrizione era stata oggetto delle due riforme attuate, l’una, con la legge n. 103 del 23 giugno 2017, entrata in vigore 1’8 agosto 2017, che si applicava ai reati commessi a partire dall’8 agosto 2017, l’altra con la legge n. 3 del 9 gennaio 2019, entrata in vigore, con riferimento alle disposizioni in materia di prescrizione, dal 1 gennaio 2020.
La legge n. 134 del 2021, entrata in vigore il 4 ottobre 2021, ha regolato con riferimento ai reati commessi dal 1 gennaio 2020, l’improcedibilità del processo penale per effetto del decorso del tempo nei giudizi di impugnazione.
A parte il termine previsto per i processi che, alla data di entrata in vigore della legge (4 ottobre 2021) fossero già pervenuti al giudice di appello o alla Corte di Cassazione, evenienza nel caso non sussistente perché l’atto di appello veniva depositato solo il 13 ottobre 2021, la legge n. 134 ha previsto un termine di improcedibilità differenziato, della durata di anni tre, rispetto a quello biennale
previsto dall’art. 344-bis, comma 1, cod. proc. pen., in relazione alle impugnazioni proposte entro il 31 dicembre 2024, termine di tre anni che decorre dal
novantesimo giorno dalla scadenza del termine previsto dall’art. 544 cod. proc.
pen., salvo proroghe.
Nel caso in esame, a fronte di sentenza di primo grado del 29 giugno 2021, con riserva del termine di deposito di giorni trenta, anche senza computare il
termine di sospensione feriale, il termine di improcedibilità della durata di anni tre, con decorrenza dal 28 luglio 2021, sarebbe decorso entro il 26 ottobre 2024 tenuto
conto dei novanta giorni previsti dall’art. 344, comma 2, cod. proc. pen.: la sentenza impugnata è stata, dunque, deliberata entro il termine di improcedibilità.
2.Consegue alla inammissibilità del ricorso la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 15 luglio 2025
La Consigliera relatrice
Il Presidente