Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 47356 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 47356 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME COGNOME NOME nato a GROTTERIA il 23/03/1943
avverso l’ordinanza del 23/07/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato per la rideterminazione della proroga.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata nel preambolo la Corte di appello di Reggio Calabria ha disposto, ai sensi dell’art. 344 bis cod. proc. pen., la proroga di un anno termine di durata massima del giudizio di impugnazione pendente nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME termine che sarebbe venuto a scadere il 5 agosto 2024 –
A ragione osserva che i reati per cui si procede – il delitto di detenzione illeg e porto in luogo pubblico di armi e le contravvenzioni previste dagli artt. 703 697 cod. pen. – sono stati commessi dopo il 31 dicembre 2019 e che il giudizio di appello risulta particolarmente complesso.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME con atto a firma del suo difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME articolando un unico motivo per violazione di legge in relazione all’art. 344-bis cod. proc. pen.
Evidenza che l’ordinanza impugnata è affetta da nullità insanabile perché ha disposto la proroga di un termine processuale dopo la sua scadenza.
Il termine di improcedibilità di due anni di cui all’art. 344-bis, comma 1, cod proc. pen., era iniziato a decorrere, ai sensi del successivo comma 3, da novantesimo giorno successivo alla scadenza del temine previsto dall’art. ‘544 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione (4 maggio 2021), quindi dal 7 settembre 2021. Il temine entro il quale doveva essere definito il giudizio d appello, era, pertanto, il 19 ottobre 2023 e non il 5 agosto 2024, data indicata provvedimento impugnato. La proroga non poteva essere legittimamente disposta dalla Corte di appello il 23 luglio 2024, parecchi mesi dopo l’intervenuta scadenza del termine prorogato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Come correttamente osservato dal Procuratore generale di questa Corte nelle sue conclusioni scritte, il caso in verifica – in ragione della data in pervenuto il fascicolo processuale alla Corte di appello di Reggio Calabria ovvero il 29 giugno 2021 – è assoggettato alla disciplina transitoria prevista dall’art commi 3, 4 e 5 della legge. 27 settembre 2021, n. 134.
Il terzo comma circoscrive l’applicazione dell’istituto dell’improcedibilità di c art. 344-bis cod. proc. pen. “ai soli procedimenti di impugnazione che hanno a oggetto reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020”.
Il quarto comma distingue all’interno della categoria dei procedimenti nei quali si applica l’improcedibilità, come individuati dal comma precedente, quelli nei quali “alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già pervenuti al giudice dell’appello o alla Corte di cassazione gli atti trasmessi ai sensi dell’articolo 590 del codice di procedura penale” dai rimanenti, prevedendo solo per i primi che “i termini di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 344 bis del codice di procedura penale decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge” e non “dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall’articolo 544, come eventualmente prorogato ai sensi dell’articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, per il deposito della motivazione della sentenza”.
Il quinto comma, infine, stabilisce che “Nei procedimenti di cui al comma 3 nei quali l’impugnazione è proposta entro la data del 31 dicembre 2024, i termini previsti dai commi 1 e 2 dell’articolo344 bis del codice di procedura penale sono, rispettivamente, di tre anni per il giudizio di appello e di un anno e sei mesi per il giudizio di cassazione. Gli stessi termini si applicano nei giudizi conseguenti ad annullamento con rinvio pronunciato prima del 31 dicembre 2024. In caso di pluralità di impugnazioni, si fa riferimento all’atto di impugnazione proposto per primo”
Dall’interpretazione sistematica di tali norme di desume, quindi, che il termine fissato per la definizione di tutti i processi relativi a reati commessi dopo gennaio 2020 e pervenuti entro il 31.12.2024 al giudice di impugnazione – Corte d’appello o Corte di cassazione – è quello previsto dal quinto comma e che, tuttavia, per una parte di essi, quelli pervenuti prima del 19.10.2021, tale term inizia a decorrere da quest’ultima data, coincidente con l’entrata in vigore de norma, e non dal “novantesimo giorno successivo allo scadere del termine di deposito della sentenza”.
Non è condivisibile la diversa tesi ermeneutica, cui sembra avere aderito il provvedimento impugnato, in forza della quale dalla data di entrata in vigore della legge,c 27 settembre 2021, n. 134, quindi dal 19 ottobre 2021, iniziano a decorre soltanto i termini ordinari indicati nel primo e nel secondo comma dell’art. 2 cit non quello, più lungo, previsto dal successivo terzo comma, perché, oltre che contraria alla già illustrata interpretazione sistematica delle disposizioni contribuiscono a formare la complessiva disciplina transitoria, è del tut incompatibile con la dichiarata finalità perseguita del legislatore ovvero contemperare le misure di accelerazione del processo penale con le esigenze organizzative del sistema giudiziario.
Tanto posto, nel caso in verifica il termine di improcedibilità, senza considerare eventuali sospensioni rilevanti ai sensi del sesto comma dell’art. 344 bis cod. proc. pen., non può essere decorso prima del 19 ottobre 2024 sicché la proroga annuale è stata legittimamente disposta dall’ordinanza impugnata disposta prima della effettiva scadenza.
Va, però precisato che il termine prorogato verrà a scadere non il 5 agosto 2024 bensì il 19 ottobre 2025, salve sempre le sospensioni di cui all’art. 159, com 1, come richiamate dall’art. 344-bis, comma 6, cod. proc. pen.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente il pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, in Roma 7 novembre 2024.