Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11242 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11242 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/03/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASORIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 24/06/2025, dep. il 30/09/2025, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza di emessa dal Tribunale di Napoli il 20/02/2024 appellata da NOME COGNOME che, previa concessione delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena di mesi sei di arresto oltre al pagamento delle spese processuali in ordine al reato di cui agli artt. 31 e 76, comma 4, d.lgs.
159 del 2011, perchØ ometteva di depositare, entro il termine di quindici giorni, la somma di euro 15.000 alla Cassa delle Ammende, come disposto dal Tribunale di Napoli – Sezione misure di prevenzione con decreto n. 168/16 ‘A’ del 21/3/2015, notificatogli in data 15/08/2021. Fatto commesso in Napoli il 5/10/2021.
1.1. Il Tribunale di Napoli aveva fondato il giudizio di responsabilità sulla base della comprovata persistenza della pericolosità sociale dell’imputato e della non impossibilità dell’adempimento, ritenendo che l’COGNOME non avesse assolto all’onere di dimostrare la propria incapienza (pag. 3 sent. Trib. Napoli).
1.2. Anche ad avviso della Corte d’appello nessun elemento probatorio specifico era stato introdotto nel giudizio di primo grado quanto alla dedotta condizione di impossidenza del prevenuto, asseritamente derivante dal sequestro di prevenzione e poi dalla confisca definitiva di tutti i beni appartenuti all’appellante, «non potendo l’onere di allegazione ritenersi soddisfatto con l’allegazione del provvedimento ablatorio senza documentare la sua effettiva incapacità economica nel periodo in cui era tenuto al versamento, poichØ tali provvedimenti non valgono di per sØ a comprovare l’intera situazione patrimoniale e reddituale dell’imputato e la sua assoluta incapacità economica» (pagg. 2-3 sent. Corte d’appello).
Avverso la sentenza in epigrafe ricorre per cassazione il difensore di fiducia di NOME COGNOME, articolando due motivi, di seguito trascritti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. necessari per la motivazione.
2.1. Con primo motivo deduce violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 31 e 76, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011 e motivazione illogica, assente e contraddittoria per avere la Corte distrettuale ritenuto integrato il reato in contestazione sulla scorta di argomentazioni viziate, che non hanno tenuto conto della dedotta impossibilità economica dell’imputato di far fronte all’obbligo di versamento della cauzione.
L’imputato, da poco tornato in libertà a seguito di un periodo di carcerazione in regime speciale ex art. 41bis ord. pen., all’epoca dei fatti si trovava in una condizione connotata dall’assenza totale di prospettive di impiego e, pertanto, mancava dei mezzi necessari per rimettere in piedi l’impresa funebre della quale era titolare. Inoltre, come allegato nell’atto di appello, il predetto era stato destinatario di decreto di sequestro di prevenzione poi tramutato in confisca definitiva.
Incombeva sul giudice il dovere di accertare la reale condizione economica dell’imputato al momento in cui si Ł verificata l’inottemperanza, mentre gravava sull’imputato l’onere di allegazione dei fatti impeditivi; onere nella specie assolto.
2.2. Col secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’art. 99 cod. pen. e la mancanza ovvero la contraddittorietà della motivazione in relazione al quantum di pena irrogato.
La recidiva, ritenuta dalla Corte d’appello equivalente alle riconosciute attenuanti
generiche, Ł stata illegittimamente applicata perchØ il procedimento ha ad oggetto un reato contravvenzionale, come tale irrilevante agli effetti dell’art. 99 cod. pen.
Peraltro, il riconoscimento della recidiva rappresenta un mero errore materiale commesso dalla Corte territoriale non essendo stata effettivamente calcolata nel dispositivo della sentenza di prime cure che (in contrasto con la parte motiva dove si indica la penabase pari ad anni uno), ha applicato la pena pari a mesi sei di arresto.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME, con requisitoria scritta del 24 febbraio 2026, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, in data 23 marzo 2026 ha comunicato la propria impossibilità a presenziare all’odierna udienza per concomitanti impegni professionali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato con riferimento al primo assorbente motivo.
Va premesso che il reato di omesso versamento della cauzione (entro il termine stabilito dal giudice della prevenzione) risulta attualmente previsto dall’art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011 in termini del tutto corrispondenti alla previgente disposizione incriminatrice (art. 3bis , comma 4, legge n. 575 del 1965): resta punibile la condotta di inottemperanza, anche colposa, così come restano attuali le considerazioni operate dalla Corte costituzionale nella decisione n. 218 del 19 giugno 1998. In tale pronunzia, si Ł affermato – in modo significativo – che la materiale impossibilità di provvedere al versamento della cauzione, causata dalla mancanza di disponibilità economiche, evidentemente non preordinata o colposamente determinata, comporta l’esenzione da responsabilità per assenza di «colpevolezza» (intesa quale rimproverabilità concreta dell’agente).
Nella successiva giurisprudenza di legittimità si Ł andato pertanto radicando un orientamento teso a riconoscere il rilievo della «impossidenza» a fini di esclusione della penale responsabilità, sempre che l’imputato assolva in concreto un «onere di allegazione» di circostanze idonee a rappresentare la condizione de qua (in tal senso, Sez. 1, n. 34128 del 4/07/2014, COGNOME, Rv. 269843-01; Sez. 5, n. 39359 del 15/07/2011, COGNOME, Rv. 251532-01; Sez. 1, n. 13521 del 3/03/2010, COGNOME, Rv. 246830-01; Sez. 5 n. 32615 del 13/07/2007, COGNOME, Rv. 237106-01).
Muovendo dalle indicazioni offerte dal Giudice delle leggi, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato, per un verso, che l’impossibilità economica di far fronte all’obbligo di versamento della cauzione imposta, ai sensi dell’art. 3bis cit., al soggetto nei cui confronti
sia stata applicata una misura di prevenzione, Ł deducibile anche nel giudizio penale instaurato a carico del medesimo soggetto per il reato costituito dall’inosservanza di detto obbligo e deve quindi essere verificata dal giudice penale a prescindere da quanto già ritenuto dal giudice della prevenzione al momento della determinazione della somma da versare (Sez. 1, n. 34128 del 4/07/2014, cit.; Sez. 5, n. 39359 del 15/07/2011, COGNOME, Rv. 251532-01; Sez. 1, n. 13521 del 03/03/2010, COGNOME, cit.; Sez. 1, n. 39740 del 24/11/2006, COGNOME, Rv. 235416-01) e, per altro verso, che, con riferimento al reato in esame, rientra nella cognizione del giudice l’accertamento dell’impossibilità economica di adempiere al versamento della cauzione, mentre grava sull’imputato l’onere di allegazione dei fatti che hanno impedito il pagamento, non potendo egli difendersi con la sola affermazione del proprio stato di indigenza (Sez. 5, n. 39025 del 11/07/2008, COGNOME, Rv. 242325-01).
In altri termini, incombe sul giudice della cognizione investito della decisione sulla responsabilità il potere/dovere di accertare – anche servendosi delle verifiche operate in sede applicativa della misura di prevenzione – la reale condizione economica dell’imputato nel momento in cui si Ł verificata l’inottemperanza, quando quest’ultimo ha adempiuto all’onere di allegare circostanze idonee a rappresentare la sua situazione di impossidenza (Sez. 1, n. 34128 del 04/07/2014, COGNOME, Rv. 260843-01) ovvero fatti hanno impedito il pagamento (Sez. 5, n. 38310 del 05/07/2016, Passafiume, Rv. 267857-01).
Conclusione, questa, in linea con il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui nell’ordinamento processuale penale, non Ł previsto un onere probatorio a carico dell’imputato, modellato sui principi propri del processo civile, ma Ł, al contrario, prospettabile un onere di allegazione, in virtø del quale l’imputato Ł tenuto a fornire all’ufficio le indicazioni e gli elementi necessari all’accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore (Sez. 5, n. 38310 del 5/10/2016, cit., in motiv.; Sez. 2, n. 20171 del 07/02/2013, COGNOME e altro, Rv. 255916-01; conf. Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014, COGNOME, Rv. 261657-01).
Come si Ł da ultimo precisato (Sez. 1, n. 33747 del 9/10/2025, COGNOME, non mass., in motiv. § 1), l’onere di allegazione non può ritenersi soddisfatto con la sola affermazione dello stato di indigenza (Sez. 5, n. 39025 del 11/07/2008, COGNOME, Rv. 242325-01), richiedendosi, invece, la rappresentazione di circostanze di fatto idonee a concretizzare tale condizione (Sez. 1, n. 33747 del 9/10/2025, COGNOME, non mass., in motiv. § 1; conf. Sez. 1, n. 34128 del 04/07/2014, COGNOME, Rv. 260843; Sez. 1, n. 22628 del 21/05/2014, NOME, Rv. 262266-01).
Calando tali premesse nel caso che occupa, va verificato se l’imputato abbia compiutamente adempiuto all’onere di allegazione in parola.
2.1. La Corte distrettuale ha escluso detto adempimento, rilevando che la mera produzione del provvedimento ablatorio senza certificare l’effettiva incapacità economica nel
periodo in cui il proposto era tenuto al versamento Ł insufficiente perchØ tali provvedimenti non valgono di per sØ a comprovare l’intera situazione patrimoniale e reddituale e la sua incapacità economica (pag. 3).
2.2. Ad avviso di questa Corte si tratta di una motivazione errata in diritto giacchØ l’imputato, nei cui confronti era stato disposto il pagamento di una cauzione di importo considerevole come indicato nel capo di imputazione (pari a 15.000 euro), ha allegato nell’atto di gravame circostanze idonee a sostenere la deduzione della propria situazione di indigenza tali da determinare il conseguente potere/dovere di accertamento in capo al giudice della cognizione, nei termini suindicati, delle reali condizioni economiche, nel momento in cui si Ł verificata l’inottemperanza (cfr. Sez. 1, n. 34128 del 04/07/2014, COGNOME, Rv. 260843-01), tali da impedirne il pagamento (cfr. Sez. 5, n. 38310 del 05/07/2016, Passafiume, Rv. 267857-01): come risulta dalla sentenza di appello, infatti, nel primo motivo la difesa aveva dedotto ‘l’impossibilità del prevenuto, dal punto di vista economico, di versare la cauzione di euro 3.000’ ‘atteso che egli era stato destinatario di decreto di sequestro di prevenzione (poi tramutato in confisca definitiva) che aveva determinato un notevole danno economico nonchØ in considerazione del lungo periodo di detenzione determinato solo nel 2021’ (pag. 2 sent. imp).
D’altra parte, l’impossidenza, essendo una situazione caratterizzata dal «non» avere, risulta oltremodo difficile da dimostrare in senso positivo ( negativa non sunt probanda ), sicchØ non poteva esigersi in capo all’odierno imputato uno standard allegativo ulteriore, come quello preteso dalla Corte d’appello che, conseguentemente, a fronte di una non implausibile allegazione difensiva di impossidenza economica e del principio di prova offerto dall’appellante mediante allegazione del decreto ablatorio, avrebbe dovuto, tutt’al piø, fondare la ravvisata responsabilità penale solo all’esito di opportune verifiche istruttorie idonee (anche in via indiziaria) a smentire motivatamente la prospettazione difensiva.
In conclusione, la decisione impugnata va annullata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli affinchØ, libera nell’esito, si conformi ai suindicati principi di diritto.
2.Il secondo motivo Ł assorbito.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli.
Così Ł deciso, 24/03/2026
Il Consigliere estensore