Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 46875 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 46875 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME, nato a Formia il DATA_NASCITA; COGNOME NOME, nato a Capua il DATA_NASCITA; COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA;
Firenze del 10 settembre avverso la sentenza n. 3511 della Corte di appello di 2021;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata ed i ricorsi introduttivi;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
sentito il PM, in persona del AVV_NOTAIO, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso redatto, nell’interesse di COGNOME dall’AVV_NOTAIO, ed il rigetto dei restanti ricorsi;
sentiti, altresì, per il ricorrente COGNOME, l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, del foro di Latina e il ricorrente COGNOME, gli l’AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME, del foro di Roma e NOME COGNOME, anch’egli del foro di Roma, quest’ultimo, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, del foro di Latina, anche per il ricorrente COGNOME, i quali tutt insistono per l’accoglimento dei ricorsi redatti nell’interesse dei loro difesi.
RITENUTO IN FATTO
Avendo integralmente confermato la sentenza emessa, in data 16 giugno 2020, dal Tribunale di Livorno, la Corte di appello di Firenze ha ribadito sia la dichiarazione di penale responsabilità di COGNOME NOME, detto NOME, di COGNOME NOME e di COGNOME NOME in relazione ai reati loro contestati – previa riqualificazione di uno di quelli ascritti al solo COGNOME – che la condanna inflitta ai medesimi rispettivamente alla pena di: anni 9 e mesi 8 di reclusione ed euri 46.000,00 di multa; anni 12 di reclusione ed euri 62.000,00 di multa; anni 9 e mesi 4 di reclusione ed euri 41.000,00 di multa.
Ai tre prevenuti era stata contestata, in concorso fra loro ed altre persone non identificate, la importazione dal Cile di una quantità di cocaina, superiore ad 84 kg di prodotto lordo, avente un discreto grado di purezza, atta alla preparazione di oltre 318.000 dosi medie singole.
La detta sostanza, pervenuta in Italia tramite una motonave portacontainer, era occultata all’interno dei sostegni metallici di una grande cisterna per contenere dell’acqua.
Al solo COGNOME erano stati, altresì, contestati anche tre altri reati minori in materia di falso documentale e personale, perchè, in un’occasione, utilizzando una carta di identità che aveva contraffatto apponendo la propria immagine fotografica al posto di quella originale riproducente il reale intestatario del documento, aveva indotto in errore il personale addetto ad alcuni uffici postali, facendosi rilasciare una carta di debito del tipo “Poste pay” falsamente intestata al titolare del predetto documento di identità, eseguendo anche tramite essa dei pagamenti necessari per lo sdoganamento delle merci pervenute dal Sudamerìca ed operando altresì dei versamenti sul conto corrente postale ad essa riferito, in tale modo attribuendosi le generalità del predetto titolare del citato documento; in altra occasione, di fronte ad un controllo operato dalle forze dell’ordine, aveva dichiarato delle false generalità, attribuendosi quelle del titolare del citato documento da lui esibito durante il controllo in questione.
Avverso la predetta sentenza hanno interposto ricorso per cassazione i tre prevenuti.
Mentre sia il COGNOME che il COGNOME hanno affidato le loro doglianze ad un solo atto impugnatorio, l’COGNOME risulta avere presentato tre distinte impugnazioni a firma di tre diversi difensori.
Prendendo le mosse dal ricorso redatto nell’interesse del COGNOME, si osserva che questi ha articolato due motivi di impugnazione; con il primo motivo egli ha lamentato l’avvenuto rigetto della eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Livorno, essendo, invece, a suo avviso, competente il Tribunale di Prato, sede della società che aveva commissionato la importazione della cisterna e dei suoi sostegni, ovvero quello di Latina, atteso che il COGNOME, individuato come l’ideatore della importazione, aveva la sua residenza abituale in zona ricompresa nell’ambito del circondario di tale Ufficio giudiziario.
Il secondo motivo di impugnazione era riferito al vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione al diverso e deteriore trattamento sanzionatorio a lui riservato rispetto a quello dei complici, giustificato in ragione di una sua, indimostrata secondo l’avviso del ricorrente, preminenza rispetto a costoro nella realizzazione del reato a lui contestato.
Anche il COGNOME, il quale ha affidato le sue doglianze a 7 motivi di impugnazione, ha censurato la mancata declinatoria della competenza territoriale da parte del Tribunale di Livorno, essendo competenti nell’ordine o il Tribunale di Prato o quello di Firenze ovvero quello di Milano, città sedi di società implicate nella ricezione e nell’ordine delle merci importate dal Cile, oppure, in via subordinata, quello di Velletri, in quanto è da Aprilia che sarebbe stata rivendicata dagli attuali imputati la titolarità delle merci in questione, o, infine ed in via ulteriormente subordinata, quello di Latina, circondario ove gli imputati risiedono.
Con un secondo motivo di impugnazione è stata contestata la nullità del decreto di citazione a giudizio, stante la indeterminatezza del capo di imputazione contestato a tutti i ricorrenti.
Il terzo motivo attiene al vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di riapertura della istruttoria per l’assunzione di una prova (l’escussione del soggetto che sarebbe stato il mittente originario della spedizione della merce incaricato da una non meglio identificata impresa di reperire in Cile la cisterna in questione) ritenuta decisiva.
TI n n ·A COGNOME AI ..ffiirsi-rinract INDIRIZZO 1111,01.110 COGNOME l..11-‘1,…11’.. 41 VILIIJ MI I ÌILIL1VLJIICIIIL.. 1. COGNOME LII VflJII.ILILF1IL. VI .1/4..991- Il I ordine alle affermazioni della sua responsabilità, posto che, comunque, la condotta accertata a suo carico esulerebbe rispetto alla fattispecie della importazione dello stupefacente; infatti, essendo questo già stato prelevato dalle forze dell’ordine prima che i tre imputati avessero acquisito la materiale
disponibilità dello stesso, la ipotesi in esame rivestirebbe le forme del reato impossibile.
Il quinto motivo di ricorso attiene alla ritenuta ricorrenza della aggravante di cui all’art. 61, n. 2, viene, cioè, contestata l’esistenza del cosiddetto nesso teleologico esistente fra la commissione del reato di cui al capo D) della rubrica e gli altri reati in ipotesi commessi.
Il sesto motivo concerne la erronea qualificazione del reato sub D), in quanto la carta di identità da lui mostrata alle forze dell’ordine in occasione del controllo da lui subito non era del tipo valido per l’espatrio.
Infine, il settimo motivo di ricorso è relativo alla illegittimità del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
rnmc. COGNOME l’imputmy , AePrc-nnn hn procPrItntA Fr o COGNOME rirr,rci nr cassazione; il primo, datato 18 gennaio 2022, è a firma dell’AVV_NOTAIO e consta di 4 motivi con i quali è lamentata: la genericità della imputazione mossa al ricorrente; la mancata applicazione degli artt. 518, 521 e 546, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo stato condannato l’imputato per un fatto diverso da quello contestato; il vizio di motivazione in ordine alla prova della responsabilità del ricorrente; infine, in vizio di motivazione esclusione delle attenuanti generiche.
Il secondo ricorso è a firma dell’AVV_NOTAIO, il quale ha ricevuto la procura, con la quale era stata contestualmente revocata la nomina dell’AVV_NOTAIO, in data 24 dicembre 2021, e consta di due soli motivi di impugnazione.
Con il primo è contestata la qualificazione del fatto a lui ascritto non in termini di reato tentato e comunque in termini penalmente rilevanti.
Con il secondo motivo è lamentata la ricorrenza della ipotesi aggravata di cui all’art. 73, comma 6, del dPR n. 309 del 1990, non risultando in contestazione la commissione per ciascuno dei correi di condotte autonomamente costituenti reato.
Il terzo ricorso è a firma dell’AVV_NOTAIO, officiato dal ricorrente con procura rilasciata in data 20 settembre 2021, contenente anch’essa la revoca del mandato a suo tempo conferito all’AVV_NOTAIO, e consta dì 5 motivi di impugnazione.
Il primo motivo attiene alla nullità della sentenza di primo grado perché emessa da un giudice territorialmente incompetente.
Il secondo riguarda la violazione dell’art. 522 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale in sostanza modificato l’imputazione contestata, pu avendo confermato la sentenza di condanna.
Il terzo motivo di impugnazione concerne la critica, sul piano della sua congruità, della motivazione in merito alla affermazione della penale responsabilità dell’COGNOME.
Il quarto riguarda la ricorrenza degli elementi per la affermazione della sussistenza della aggravante di cui all’art. 73, comma 6, del dPR n. 309 del 1990.
T n fi n o, COGNOME q iii n tr, m nti v n ri n im pii gn 27in n p i-p ad rinnizttn applicazione delle circostanze attenuanti generiche. mancatz
In data 31 maggio 2023 l’AVV_NOTAIO, difensore del ricorrente COGNOME, ha depositato una memoria con la quale, insistendo per raccoglimento dei motivi di ricorso precedentemente rassegnati, ha replicato alla memoria scritta redatta dalla Procura AVV_NOTAIO presso questa Corte di cassazione indirizzata verso il rigetto di tutti i ricorsi, ivi compreso qu presentato dal predetto difensore nell’interesse dell’COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi ritualmente proposti vanno tutti dichiarati infondati, con l ulteriore precisazione di seguito formulata in relazione alla irrilevanza, invece data la sua irritualità del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO redatto nell’inte dell’COGNOME.
Ritiene il Collegio di dovere prioritariamente esaminare la eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Livorno sollevata sia dalla difesa dell’imputato COGNOME che da quella dell’imputato COGNOME che, infine, in uno d due ricorsi redatti nell’interesse dell’COGNOME.
Si tratta di doglianze prive di pregio.
Osserva il Collegio che tutte le difese ricorrenti rilevano che il soggett che aveva disposto l’importazione delle merci, all’interno delle quali era occultato il compendio costituito dalla sostanza stupefacente di cui al capo di imputazione, era la “RAGIONE_SOCIALE“, in persona del suo legale
rappresentante, la quale ha sede in Prato, di tal che avrebbero errato i giudic del merito nel non rilevare che la competenza si sarebbe dovuta radicare originariamente di fronte alla Autorità giudiziaria di tale città, dovendos ritenere che l’iter criminis oggetto di procedimento sia iniziato con l’ordine di importazione formulato da tale società ed, appunto, partito dalla sede di quella.
L’assunto è, tuttavia, erroneo in quanto l’argomento speseoda parte della Corte territoriale onde rintuzzare il motivo di gravame riguardante tale preteso radicamento della competenza territoriale sarebbe stato privo di una sua logica fondatezza ove fosse risultata la corresponsabilità dei vertic operativi della predetta Società nella commissione del reato concernente la importazione della sostanza stupefacente; poiché, invece, tale assunto, in qualche modo tacitamente predicato dalle ricorrenti difese, è risultato destituito di fondamento, atteso che, dalle indagini svolte, non è emerso alcun consapevole coinvolgimento nel reato del titolare della ricordata Società.
Questi, COGNOME per quanto risultante, aveva semplicemente curato, nell’interesse di una ulteriore impresa commerciale, le pratiche per la importazione di una cisterna destinata a contenere dell’acqua per l’allevamento delle trote e dei suoi sostegni in metallo, all’interno dei quali stato occultato lo stupefacente, apparentemente ignaro dell’utilizzo criminoso che era stato fatto della spedizione.
Dovendo, pertanto, escludersi che il reato abbia iniziato ad essere compiuto presso la sede della “RAGIONE_SOCIALE“, non vi era ragione di ritenere radicata la competenza territoriale presso il luogo ove quest’ultim aveva la propria sede.
Analogamente per quanto attiene alle subordinate ipotesi di radicamento della competenza formulate dalla difesa del COGNOME, posto che anche “RAGIONE_SOCIALE“, società che, come poi effettivamente verificatosi, avrebbe dovuto ricevere la merce una volta che la “COGNOME” ne avesse curato lo sdoganamento, non è risultata direttamente coinvolta nell’illecito (di tal che l circostanza che la sede di tale impresa fosse a Sesto Fiorentino, dove la merce importata è stata trasferita da Livorno, è dato del tutto irrilevante fini della competenza), così come irrilevante è la ubìcazìone della sede legale della “RAGIONE_SOCIALE“, questa fissata a Segrate, nel circondario del Tribunale di Milano, considerato che anche in questo caso non può affermarsi con la dovuta certezza che il reato ha iniziato ad essere commesso attraverso condotte poste in essere da soggetti riferibili a tale società.
Né, infine, può ritenersi, diversamente da quanto sostenuto in via ulteriormente subordinata dalla difesa del ricorrente COGNOME, che la competenza appartenga al Tribunale di Velletri in funzione dell’avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica – inviato da parte di un soggetto, falsamente qualificatosi come NOME COGNOME ma effettivamente identificabile con l’COGNOME, materialmente operante presso una impresa con sede in Ariccia afferente al ritiro della merce pervenuta a Livorno, posto che, quale che sia stato il luogo di partenza di tale messaggio, esso si è andato ad inserire in una vicenda che, indubbiamente, già aveva una sua ben chiara rilevanza penale, essendo lo stesso riferito al ritiro del carico, contenente anche la sostanza stupefacente, già da tempo approdato al porto di Livorno e, pertanto, giunto sul territorio nazionale.
A tali rilievi consegue che il reato concernente la importazione dello stupefacente già era perfezionato in tutte la sue parti al momento della spedizione del citato messaggio dì posta elettronica, e che, dì conseguenza, già si era determinato presso la curia di tale città il radicamento della competenza territoriale, senza dovere neppure ricorrere al foro sussidiario del domicilio degli imputati (sulla competenza del luogo di primo attracco della nave all’interno della quale vi è lo stupefacente importato sul territorìo nazionale cfr.: Corte di cassazione, Sezione IV penale, 17 giugno 2016, n. 25247).
Esaminando il secondo, ed ultimo, motivo di impugnazione agitato dalla difesa del COGNOME si rileva che esso è infondato.
Invero, considerato che lo stesso ha ad oggetto il ritenuto vizio di motivazione afferente alla illogicità della scelta di irrogare al predetto ricorrente un trattamento sanzionatorio più severo rispetto a quello somministrato agli altri due correi, si osserva che, effettivamente, la pena inflitta al COGNOME, pari ad anni 12 di reclusione ed euri 62.000,00 di multa, è più gravosa di quella riservata agli altri due correi; premesso che tale diversità è stata giustificata dal giudice di primo grado in funzione non tanto, e comunque non soltanto, del ruolo preminente da lui rivestito nella commissione del reato oggetto di contestazione, ma a cagione della maggiore caratura criminale che lo caratterizza rispetto ai correi – indicativa di una maggiore proclività al delinquere e della conseguente necessità di una più lungo periodo di espiazione di pena onde consentire a questa di meglio svolgere la sua funzione di carattere rieducativo, essendo, evidentemente, questa più lenta e complessa quanto più il condannato dimostra, con suo
vissuto criminale, la problematica permeabilità della sua indole ai contenuti rieducativi della pena – rileva il Collegio come non colga nel segno l’affermazione riguardante la illogicità della differenziazione sanzionatoria operata dai giudici del merito, atteso che la stessa si giustifica autonomamente, proprio in funzione della allarmante personalità dell’imputato in discorso, gravato da numerosissimi precedenti per reati aventi lo scopo del lucro, senza che sia necessario esaminare la congruità del riferimento al fatto, contestato dal ricorrente, che il suo apporto alla commissione del reato sia stato di maggiore spessore rispetto a quello dei complici.
In conclusione, la impugnazione presentata dalla difesa del COGNOME è destituita di fondamento.
Passando, a questo punto, ad esaminare, le plurime impugnazioni formulate nell’interesse del ricorrente COGNOME, si osserva che il ricorso sottoscritto dall’AVV_NOTAIO non deve essere preso in considerazione.
Come, infatti, già in precedenza considerato, nella parte ricostruttiva del presente provvedimento, il ricorso ora ricordato è stato redatto dal predetto professionista in data 18 gennaio 2022 ed è stato da lui depositato presso la cancelleria del Tribunale di Modena in data 21 gennaio 2022; ciò posto si osserva che già con atto del 20 settembre 2021 l’COGNOME aveva provveduto a nominare proprio difensore fiduciario l’AVV_NOTAIO, del foro di Roma, contestualmente revocando la nomina a suo tempo fatta in favore dell’AVV_NOTAIO; operazione quest’ultima dall’imputato confermata, il successivo 24 dicembre 2021, data in cui, nell’atto di investire della propria difesa fiduciaria anche l’AVV_NOTAIO, anch’egli del foro di Roma, l’COGNOME ha ribadito la revoca del mandato fiduciario già conferito all’AVV_NOTAIO.
L’evidente priorità temporale di tali revoche rispetto al momento in cui l’AVV_NOTAIO ha rassegnato il proprio ricorso nell’interesse dell’COGNOME, rendendo il detto difensore da quel momento privo di qualsivoglia potere rappresentativo degli interessi del citato prevenuto, esclude la riferibilità nei confronti di questo del ricorso redatto dall’ultimo professionista citato (sulla irritualità della presentazione di motivi di impugnazione presentati da un difensore privo di mandato: Corte di cassazione, Sezione III penale, 29 aprile 2022, n. 16579).
Di esso e del suo contenuto non si deve, pertanto, in questa sede assolutamente tenere conto.
Venendo, quindi, all’esame del primo dei due ricorsi rilevanti redatti nell’interesse dell’imputato COGNOME, cioè quello a firma dell’AVV_NOTAIO, ritiene il Collegio che il primo dei due motivi di impugnazione in esso contenuti e successivamente arricchiti con la memoria del 31 maggio 2023, sia manifestamente infondato.
Ed invero, seppure debba convenirsi con la esposizione in diritto contenuta nel ricorso in merito alla ricostruzione tassonomica del delitto di cui all’art. 73 del dPR n. 309 del 1990 quale reato a più fattispecie, nel quale le diverse condotte previste dall’art. 73 del dPR n. 309 del 1990, perdono la loro individualità, con conseguente esclusione del concorso formale per effetto dell’assorbimento, nel caso in cui esse costituiscano manifestazione di disposizione della medesima sostanza e risultino poste in essere contestualmente o, comunque, senza apprezzabile soluzione di continuità, in funzione della realizzazione di un unico fine (fra la molte: Corte di cassazione, Sezione III penale, 31 maggio 2023, n. 23759), deve, tuttavia, osservarsi che il concetto di “contestualità” e di assenza di “un’apprezzabile soluzione di continuità” va esaminato non esclusivamente in termini cronologici ma anche
Sostiene, infatti, il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere qualificabile il fatto a lui ascritto siccome integrante il reato di importazione di sostanza stupefacente anziché come quello di tentato trasporto della medesima; in sostanza sostiene la ricorrente difesa che, da una parte, non vi è prova del fatto che l’COGNOME sia stato partecipe della materiale importazione della sostanza stupefacente dal Sudamerica al porto di Livorno, essendo egli subentrato nell’attività criminosa solo in un momento successivo al pervenimento di quella sul territorio nazionale onde procedere solamente al suo trasporto dal luogo ove la stessa era stata provvisoriamente depositata, cioè Sesto Fiorentino, sino alla sua definitiva destinazione, cioè sino ad Aprilia in provincia di Latina, presso la residenza del correo COGNOME; che, d’altra parte, fra l’approdo dello stupefacente ed il momento in cui l’COGNOME sarebbe entrato in giuoco è decorso un significativo lasso di tempo, il che dovrebbe indurre a ritenere distinte sotto il profilo criminale la due condotte di importazione e di trasporto della cocaina; che, infine, neppure l’attività di trasporto poteva essere ascritta all’imputato in guisa di reato consumato, ma solo a livello di tentativo, in quanto prima che il carico fosse oggetto di trasferimento verso Aprilia, esso era già stato sequestrato ad opera della Guardia di Finanza. L’assunto dei ricorrente non è fondato. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
con riferimento al complessivo finalismo della operazione delittuosa specificamente concepita, la quale, ove caratterizzata da una certa complessità operativa (come nel caso di specie, trattandosi di una importazione dì una considerevole quantità di sostanza stupefacente da un continente ad un altro attraverso l’utilizzo di canali apparentemente leciti di accesso di prodotti consentiti all’interno del territorio nazionale), può richiedere che le sue distinte fasi si svolgano in tempi non necessariamente serrati (ciò, tanto più nella presente fattispecie, ove si consideri, come logicamente hanno fatto i giudici del merito, che l’interessamento da subito dimostrato dalle forze dell’ordine per la spedizione in questione, ben avrebbe potuto giustificare una maggiore circospezione da parte degli esecutori del crimine nello svolgimento delle varie fasi della complessa operazione criminale), con il risultato che, laddove gli stessi costituiscano i diversi e progressivi passi di un – complessivamente unitario ma, tuttavia, articolato unico progetto criminoso, si determina una forma di assorbimento delle varie condotte successivamente poste in essere in quella originariamente realizzata.
Va, d’altra parte, anche considerato, quanto al caso ora in esame, che la Corte di Firenze ha, in termini di piena plausibilità motivazionale, evidenziato gli elementi da cui desumere la continuità oggettiva e soggettiva fra l’attività di importazione dello stupefacente e quella, divisata ma non realizzata, di suo trasporto fino ad Aprilia, laddove ha segnalato il contenuto, non contestato nella sua pregnanza semeiotica, il contenuto di una conversazione intercorsa proprio fra l’COGNOME ed un addetto della già ricordata “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in Urne Sri” nel giugno del 2018 (cioè a distanza di mesi dall’approdo in Italia della nave recante lo stupefacente occultato nei sostegni metallici della cisterna giunta dal Cile), nel corso della quale l’imputato, di fronte ad una precisazione dello spedizioniere ìn ordine ad un lieve ritardo dovuto a fattori burocratici nella trasmissione della merce, ha testualmente risposto, riconoscendo la irrilevanza del fatto: “Ormai abbiamo aspettato cinque mesi, non ci cambiano due giorni”; in tale modo dimostrando la unitarietà della complessa operazione, sia pure intervallata nella materiale realizzazione delle sue diverse fasi da un significativo lasso di tempo, e la sua partecipazione a ciascuna di esse.
Nessun rilievo ha, quindi, li fatto che ii compendio illecitamente importato in Italia fosse già stato oggetto di sequestro prima che l’COGNOME ne potesse materialmente prendere possesso, in tale modo facendo degradare, secondo l’avviso del ricorrente, la sua condotta a mero delitto tentato, posto che nel suo sviluppo, la “progressione crimìnosa” divisata dagli
imputati già aveva raggiunto lo stadio di reato consumato, attraverso la importazione dello stupefacente, fattore questo assorbente delle successive condotte delittuose poste in essere.
Passando oltre, si rileva, quanto al successivo motivo di ricorso, riguardante la configurabilità della circostanza aggravante del reato prevista dall’art. 73, comma 6, del dPR n. 309 del 1990, che la tesi difensiva riposa sulla ritenuta contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata in ordine allo specifico punto.
C nr.fiar,cs irsfai-fi l a COGNOME A l ga-a 4-1.14a I COGNOME etani-l· ia71n4nn .-1,211 os-, COGNOME RAGIONE_SOCIALE, COGNOME Il…VI I COGNOME I I IV., V L1LW111,….. impugnata sarebbe in argomento contraddittoria posto che in essa si legge, come riportato nell’atto introduttivo del presente grado di giudizio, sia che, ai fini della ricorrenza della circostanza in questione, “non si può fare riferimento alla mera pluralità delle condotte, ma si deve specificare il ruolo svolto in concreto da ciascun soggetto”, sìa che sarebbe “sufficiente, ai finì della integrazione dell’aggravante in esame, la compartecipazione di almeno tre soggetti”.
Anche in questo caso la censura non coglie nel segno.
La giurisprudenza di questa Corte in argomento è ferma nel rilevare che, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante del concorso di tre o più persone di cui all’art. 73, comma 6, del dPR n. 309 del 1990, è necessario che la pluralità dei soggetti sia riferitone a una delle condotte previste per l’integrazione del reato (offerta, eventuale intermediazione, acquisto, detenzione o altre), non essendo sufficiente l’indistinta attribuzione della pluralità delle condotte ai concorrenti, a prescindere dallo specifico ruolo svolto da ciascuno dì essi (Corte di cassazione, Sezione I penale, 5 ottobre 2022, n. 37686; idem Sezione VI penale, 4 marzo 2014, n. 10269); infatti, come è stato ulteriormente precisato, onde ritenere la sussistenza della aggravante in questione, occorre che la pluralità dei soggetti sia riferibile ad una delle condotte necessarie per l’integrazione del reato poiché l’ordinamento connette uno specifico disvalore proprio al coinvolgimento dì più persone nel medesimo ruolo (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 4 novembre 2006, n. 36616).
Fatta questa premessa si rileva che – sebbene la formulazione testuale della motivazione della sentenza sul punto non sia delle più felici, apparendo effettivamente distonica l’affermazione secondo la quale, ai fini della configurabilità della aggravante, è sufficiente il concorso di almeno tre
persone nel reato (senza che sia in alcun modo chiarito quale possa essere stato l’apporto materiale fornito da ciascuna di esse all’integrazione dell’illecito), facendo essa seguito al rilievo, apparentemente contrastante, che è, invece, necessario che “ciascuno dei soggetti coinvolti (…) agisca nell’ambito di una delle condotte richiamate per l’integrazione del reato, non potendosi fare richiamo alla mera pluralità di esse (…) a prescindere dallo specifico ruolo” svolto dai concorrenti – va, tuttavia, osservato come, nella precedente parte della motivazione della sentenza impugnata la Corte medicea abbia individuato, puntualmente segnalandone le condotte da ciascuno di essi poste in essere, come i tre odierni imputati abbiano, sinergicamente, cooperato fra loro per rendere possibili sia le pratiche di sdoganamento della merce importata – provvedendo l’uno, il COGNOME, su impulso degli altri al pagamento dello spedizioniere, sia il successivo trasporto di quello che gli stessi ritenevano essere lo stupefacente.
Attraverso l’esame della motivazione della sentenza impugnata è, pertanto, possibile comporre la apparente contraddizione presente in essa e risalire alle effettive e legitRAGIONE_SOCIALE ragioni che hanno indotto i giudici del merito a correttamente sostenere la applicabilità a carico degli imputati della aggravante di cui all’art. 73, comma 6, del dPR n. 309 del 1990.
Né può ritenersi, come ritenuto dal ricorrente ed argomentato anche nella memoria del 31 maggio us, che l’aggravante in discorso non sia stata contestata (di tal che la sentenza che la ha, invece, ritenuta sarebbe viziata), posto che il puntuale riferimento a tutti e tre gli imputati quali esecutori della condotta di importazione vale ad evidenziare l’avvenuta contestazione in fatto della circostanza aggravante in discorso che, per non contenere aspetti valutativi ma meramente descrittivi, ben può ritenersi legittimamente formulata anche solamente attraverso l’indicazione nel capo di imputazione della commissione da parte di almeno tre persone di una delle condotte tipicamente riconducibili alla violazione dell’art. 73 del dPR n. 309 del 1990 (in punto di legittimità della contestazione “in fatto” di una circostanza aggravante nelle ipotesi in cui essa non presenti profili di carattere valutativo, si veda: Corte di cassazione, Sezione V penale, 20 luglio 2022, n. 28668).
L’altro ricorso presentato nell’interesse dell’COGNOME – che, come già ricordato, reca la firma dell’AVV_NOTAIO – consta di 5 motivi di impugnazione.
Con riferimento al primo motivo, attinente al mancato accoglimento della eccezione di incompetenza territoriale del giudice originariamente adito,
si rimanda a quanto già in precedenza rilevato in ordine alla infondatezza di tale censura.
Passando, quindi all’esame del secondo motivo, riguardante la ritenuta nullità della sentenza di appello per non essere stata in essa rilevata violazione del principio della corrispondenza fra il fatto contestato e quello accertato posto che, a fronte della contestazione riguardante la importazione della sostanza stupefacente, la condanna inflitta, fra gli altri, all’Aversa riguarderebbe, invece, l’avvenuto trasporto dello stupefacente da Sesto Fiorentino ad Aprilia, sì rileva che la doglianza è stata erroneamente argomentata, considerato che, secondo quanto dianzi già rilevato e diversamente da quanto, invece, ritenuto dal ricorrente, la condotta penalmente rilevante attribuita all’attuale ricorrente non è esclusivamente riferita al trasporto dello stupefacente, quanto, piuttosto, alla importazione (attività che come detto ha assorbito quella successiva del trasporto), essendo, come già rilevato, l’COGNOME pienamente coinvolto, secondo quanto dimostrato con le due sentenze di merito, anche (se non soprattutto, atteso che il trasporto di fatto non vi è stato, avendo la Guard di Finanza provveduto al sequestro della sostanza stupefacente prima che la stessa fosse recapitata ad Aprilia), in tale condotta delittuosa.
Riguardo al successivo terzo motivo di impugnazione, riguardante il vizio di motivazione in ordine alla responsabilità dell’COGNOME per il reato a lu contestato, si ribadisce come la Corte di merito abbia dato, in termini sicuramente esulanti rispetto alla manifesta irragionevolezza ma anzi improntati ad una coerente congruità logica, contezza delle ragioni, fondate sul contenuto di una, già ricordata, conversazione telefonica oggetto di captazione nel corso della quale egli dimostra di essere pienamente ai corrente dell’avvenuto arrivo nel gennaio del 2018 della sostanza stupefacente introdotta sul territorio nazionale, in base alle quali h giustificato l’affermazione della penale responsabilità del prevenuto relativamente al reato a lui contestato.
Nessun rilievo ha l’affermazione contenuta nel ricorso secondo la quale la frase dianzi evocata (“abbiamo aspettato cinque mesi, non ci cambiano due giorni”) potrebbe avere anche una diversa spiegazione; invero, questa Corte ha più volte considerato che, laddove sia stata posta in discussione sotto i profilo della sua logicità la motivazione della decisione assunta in sede di merito, la doglianza, per essere accolta, non deve limitarsi ad evidenziare la possibile diversa interpretazione di un dato probatorio rispetto a quella datagli
in occasione della redazione della sentenza di condanna, essendo, invece, necessario che la ricostruzione proposta dal ricorrente, contrastante con il procedimento argomentativo recepito nella sentenza impugnata, sia inconfutabile e non rappresenti soltanto un’ipotesi alternativa a quella plausibilmente ritenuta in sentenza (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 25 gennaio 2021, n. 2972; idem Sezione II penale, 29 gennaio 2020, n. 3817).
Anche con riferimento al quarto motivo di impugnazione è sufficiente richiamare, essendo esso riferito alla mancanza di motivazione ed al vizio di violazione di legge della impugnata sentenza in ordine all’avvenuto riconoscimento della circostanza aggravante di cui al comma 6 dell’art. 73 del dPR n. 309 del 1990, quanto già ricordato in relazione all’analogo motivo di doglianza contenuto nel ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO, dovendo ribadirsi come i tre imputati siano, nella loro generalità, coinvolti nelle condotte materiali volte a consentire il perfezionamento della introduzione dello stupefacente sul territorio dello Stato e – nelle loro intenzioni – anche il suo trasferimento, dapprima, a Sesto Fiorentino e, quindi, ad Aprilia.
Con riferimento all’ultimo motivo sviluppato nel secondo ricorso nell’interesse dell’COGNOME, riguardante, anch’esso sotto il profilo del vizio di motivazione e sotto quello della violazione di legge, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è agevole osservare che con esso il ricorrente si limita a dedurre il fatto che la Corte medicea abbia negato il richiesto beneficio “senza alcuna specifica motivazione”; al contrario la Corte territoriale ha espressamente rilevato che, quanto alla entità dell’apporto causale del ricorrente alla commissione del reato, questo è qià stato valutato in sede di graduazione delle pena fra i diversi imputati, mentre le ammissioni di colpevolezza, stante la loro parzialità, non possono costituire un fattore dimostrativo di piena resipiscenza.
Tali essendo le giustificazioni addotte dalla Corte, deve escludersi in radice il vizio di violazione di legge per omessa motivazione essendo questa presente nella sentenza impugnata, mentre per ciò che attiene alla sua inadeguatezza, la doglianza presentata dal ricorrente – stante, per un verso, l’ampia discrezionalità di cui gode il giudice del merito nel riconoscere il beneficio in questione (si veda, infatti, al riguardo: Corte di cassazione, Sezione III penale, 14 giugno 2019, n. 26272) e, per altro verso, la genericità della impugnazione, non essendo specificato in quali termini le argomentazioni sviluppate dalla Corte di merito avrebbero lasciato inesauste le ragioni che in
sede di appello erano state formulate a sostegno della richiesta di riconoscimento del beneficio – si palesa, comunque, generica e, pertanto, inammissibile.
Non rimangono, a questo punto, che da esaminare i motivi di impugnazione formulati dalla difesa del COGNOME, unico imputato – si rammenta cui non è ascritto il solo reato in materia di stupefacenti ma anche altre tr imputazioni, peraltro, connesse alla condotta delittuoso posta in essere in concorso con gli altri ricorrenti.
(hanni-r n ·-C car.r.ca-rinnn di inr.nenne’-can-rn 1–nrril-nrinIn ci rinn nrIm COGNOME ne-rvra una volta alle argomentazioni in precedenza svolte. Il secondo motivo di ricorso, concernente la ritenuta nullità del decreto che dispone il giudizio a carico dell’imputato stante la affermata indeterminatezza del capo di imputazione, è infondato; invero, l’art. 429 del codice di rito penale prevede, alla lettera c), che nel decreto che dispone il giudizio sia enunciato, in forma “chiara e precisa”, il fatto oggetto d contestazione a carico dell’imputato; ciò posto osserva il Collegio, quale che sia l’effettiva o meno indeterminatezza della contestazione mossa al prevenuto (il quale, giova per completezza rilevarlo, si è ampiamente difeso nel merito rispetto alla contestazione elevata a suo carico), che il vizio o denunziato dalla difesa del COGNOME COGNOME, per condivisa giurisprudenza d questa Corte, una nullità dì carattere relativo la quale non solo non è rilevabil di ufficio dal giudice ed è soggetta a sanatoria ove la stessa non sia fat valere entro il termine, costituito dall’espletamento per la prima volta dell formalità di apertura del dibatRAGIONE_SOCIALEnto, di cui all’art. 491, comma 1, cod. proc. pen. (in tale senso, fra le altre: Corte di cassazione, Sezione III penale, maggio 2019, n. 19649; idem Sezione VI penale, 12 dicembre 2013, n. 50098; idem Sezione V penale, 1 giugno 2010, n. 20739), ma deve intendersi, altresì, rinunziata ove non riproposta in sede di conclusioni a termine del dibatRAGIONE_SOCIALEnto di primo grado. Corte di Cassazione – copia non ufficiale 2″2
Evento, questo della omessa riproposizione della eccezione di nullità del decreto di rinvio a giudizio. effettivamente verificatosi nella present circostanza, posto che, secondo quanto incontestatamente riportato nella sentenza emessa dal Tribunale di Livorno in data 16 giugno 2020, in sede di discussione finale la difesa del COGNOME, che pure aveva in limine litis eccepito la invalidità del decreto che disponeva il giudizio stante l’indeterminatezza del capo di imputazione in esso riportato, ha omesso di reiterare la eccezione in questione avendo rassegnato, oltre alla richiesta di declaratoria d
incompetenza territoriale del Tribunale labronico, solamente conclusioni di merito volte alla assoluzione del prevenuto quanto al reato in materia di stupefacenti ed alla condanna dello stesso alla minima pena possibile per gli altri reati contestati, unificati dal vincolo della continuazione.
Il successivo terzo motivo di ricorso è egualmente inammissibile; con esso si censura la sentenza della Corte territoriale per non essere stata d questa riaperta la istruttoria dibatRAGIONE_SOCIALEntale onde procedere all’esame di un teste (in particolare si tratta di tale NOME COGNOME, responsabile della “RAGIONE_SOCIALE“, altra impresa interessata, in qualità di mittente, all’attività di importazione della cisterna e dei relativi sostegni metallici).
Osserva al riguardo questa Corte, premessa la natura eccezionale della ipotesi della riapertura della istruttoria dibatRAGIONE_SOCIALEntale in grado di appello ( punto, fra le tante: Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 25 marzo 2016, n. 12602) ed il carattere discrezionale della scelta del giudice del gravame di riaprire o meno l’istruttoria dibatRAGIONE_SOCIALEntale, scelta perciò suscettibile di ess sindacata di fronte a questa Corte di legittimità solo se affetta da manifest illogicità (in tale senso, infatti: Corte di cassazione, Sezione VI penale 2 ottobre 2018, n. 48093), che nella specie non solamente la istanza istruttoria appare in sé perplessa, posto che la stessa è esclusivamente basata su di un giudizio di “non improbabilità” della fruttuosità dell’eventuale esame, del test sopraindicato ma, principalmente, la medesima non risulta essere stata esclusa dalla Corte con motivazione illogica, posto che nella sentenza impugnata sono esaurientemente esposte, con adeguata puntualità e precisione, le ragioni che hanno indotto i giudici del merito, e la Cort distrettuale in particolare, a ritenere gli attuali imputati coinvolti nella vic criminosa fin dal momento della sua originaria ideazione, di modo che la riapertura della istruttoria sarebbe risultata non utile ai fini del decidere. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Con riferimento al quarto motivo di doglianza si rinvia per gli aspetti afferenti in particolare alla responsabilità del ricorrente in relazione a condotta di importazione a quanto già rilevato in precedenza con riferimento all’analoga censura articolata dai complici, evidenziandosi che, anche il relazione al COGNOME, l’impegno da questi indirizzato, come dalla Corte di appello evidenziato, allo svolgimento delle pratiche di sdoganamento risulta indicativo del fatto che anche questi fosse complice sin dall’inizio dell operazione criminale; parimenti per ciò che attiene alla denunziata difformità fra le condotte accertate e quelle contestate è sufficiente rimandare a quanto
già osservato in merito ai motivi di ricorso formulati dagli altri ricorrenti riguardo.
Con riferimento alle imputazioni specificamente contestate al solo COGNOME e da questo avversate, si osserva, in relazione al quinto motivo di ricorso riguardante il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta ricorrenze dell’aggravante del nesso teleologico fra il reato di cui al capo A), cioè quell afferente alla importazione della sostanza stupefacente, e quello riguardante il capo C), cioè la falsa indicazione sulle proprie generalità, suffragata dall presentazione di un documento di identità contraffatto, in occasione di un controllo di polizia, che la motivazione della sentenza impugnata, oggetto di specifica contestazione da parte dell’attuale ricorrente, si salda, trattandosi cosiddetta “doppia conforme”, con la sentenza di primo grado costituendo un unico corpo decisionale; in quest’ultima è stato puntualmente osservato che le ragioni della sussistenza del vincolo finalistico fra i reati di cui al capo C) d rubrica e quello di cui al capo A) sono da rinvenire non nel solo dato cronologico della prossimità fra la commissione degli uni e dell’altro, quanto nel fatto che il COGNOME è entrato in possesso della carta di identità contraff onde evitare che la sua reale identità potesse essere messa in correlazione con le operazioni riguardanti lo sdoganamento del carico contenente la sostanza stupefacente e, successivamente, ha utilizzato tale identità in occasione del controllo in quanto, trovandosi in tale circostanza in compagnia dell’COGNOME – altro soggetto coinvolto nell’operazione criminosa -, intendeva anche allora stornare da sé dei possibili sospetti di partecipazione all’alt reato a lui contestato, in tal modo cercando di procacciarsi la impunità per il reato commesso; non essendosi il ricorrente confrontato anche con tali profili decisoti, avendo fatto riferimento solo a quelli valorizzati dalla Corte d appello, la sua censura è sul punto inammissibile. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In ordine al sesto motivo di lagnanza, in funzione del quale avrebbero errato i giudici del merito nel ritenere integrato il reato di cui al capo D) de rubrica contestata al COGNOME, così come riqualificato già in sede di primo grad ai sensi dell’art. 497-bis, comma secondo, cod. pen., in quanto il documento contraffatto dal COGNOME non sarebbe stato idoneo a consentire l’espatrio de portatore, si rileva che, sebbene sia vero che il reato in questione, laddove s tratti della contraffazione di una carta di identità, sia integrato nel solo caso cui questa contenga la clausola di validità per l’espatrio (tematica, si precis avente rilevanza per le sole carte di identità non conformi allo standard della “Carta NUMERO_DOCUMENTO“, posto che la stessa è da intendersi come regolarmente valida per l’espatrio, essendo l’eccezione riscontrabile o nel caso
che la stessa non sia fornita della riproduzione fotografica del volto del titolare ovvero abbia la espressa dicitura di non validità a tale fine; si veda, infatti, in tale senso: l’art. 3, commi 1 e 2, del dPCm n. 437 del 1999) come questa Corte ha in passato già affermato (cfr. infatti: Corte di cassazione, Sezione I penale, 9 febbraio 2012, n. 5061), deve, tuttavia, rilevarsi che, trattandosi di documento ordinariamente atto al fine di cui sopra, grava sul soggetto che voglia, al contrario, far rilevare una tale sua inettitudine l’onere di fornire un’adeguata allegazione probatoria sul punto (Corte di cassazione, Sezione V penale, 7 settembre 2020, n. 25218); il che nel presente caso non risulta essere avvenuta o, quanto meno, non risulta essere stata congruamente segnalata, come invece si sarebbe dovuto fare ai fini della necessaria specificità del ricorso.
Quanto, infine, all’ultimo motivo di doglianza, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, si osserva che, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente difesa, non solo la incompletezza delle ammissioni fatte dal prevenuto rende problematica l’affermazione della sua piena resipiscenza, ma, per altro verso, pare da escludere la ritenuta assenza di spessore criminale nell’imputato, atteso che in senso opposto depongono sia l’articolazione delle sue condotte delittuose sia la preesistenza di un corredo penale, anche specifico, a suo carico, di tal che appare del tutto giustificata la scelta della Corte medicea di non riconoscere neppure in suo favore il beneficio di cui all’art. 62-bis cod. pen.
I ricorsi esaminati, essendo risultati i motivi in essi dedotti o inammissibili o, comunque, infondati, vanno, in definitiva, rigettati ed i tre ricorrenti, visto l’art. 616 cod. proc. pen., vanno, pertanto, condannati al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2023
Il AVV_NOTAIO estensore
COGNOME
Il Presidente