Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 26121 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 26121 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato in Romania il DATA_NASCITA, avverso la sentenza della Corte di appello di Milano in data 27/10/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata e quella di primo grado; lette le conclusioni presentate dall’AVV_NOTAIO, il quale, nell’interesse di
NOME, ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 27 ottobre 2023, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Pavia in data 11 ottobre 2022 con la quale NOME COGNOME era stato condannato alla pena di 2 mesi di reclusione in quanto ritenuto colpevole, con le attenuanti generiche, del reato previsto dall’art. 483 cod. pen.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione lo stesso COGNOME a mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, avendo le Sezioni Unite affermato che la conoscenza del legittimo impedimento derivante dalla detenzione anche per altra causa dell’imputato ne preclude la dichiarazione di contumacia (oggi assenza), salvo che costui esplicitamente consenta che l’udienza avvenga in sua assenza, o, se detenuto, rifiuti di assistervi; e ancora che la restrizione dell’imputato agli arresti domicili per altra causa, documentata o comunque comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un legittimo impedimento a comparire che impone al medesimo giudice di rinviare ad una nuova udienza e disporne la traduzione. Dal momento che, nel caso di specie, il Tribunale, all’udienza dell’Il maggio 2021, era stato informato dal difensore dello stato di detenzione per altra causa di NOME, nonché della mancanza di un’esplicita dichiarazione di volontà di procedere in sua assenza, esso avrebbe dovuto considerare insussistenti le condizioni legittimanti la dichiarazione di assenza e disporre un rinvio dell’udienza, per consentire il diritto alla difesa dell’imputato. E non avendovi provveduto, all’udienza del’11 ottobre 2022 si sarebbe determinata la nullità, che diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, non sarebbe a regime intermedio, ma assoluta e insanabile a norma dell’art. 179 cod. proc. pen., sul rilievo che la mancata traduzione del detenuto in giudizio viola il suo diritto a intervenire nello stesso e trova la sanzione processuale negli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179 cod. proc. pen., con conseguente invalidità degli atti successivi. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla presunta rinuncia dell’imputato a presenziare all’udienza e all’omessa traduzione dell’imputato detenuto. Secondo la Corte territoriale, dal momento che dal verbale dell’udienza dell’il ottobre si ricava che l’imputato fosse assente, mentre il difensore, presente, nulla rilevava in merito alla mancata comparizione di COGNOME o al suo mancato collegamento via Teams, si dovrebbe concludere che l’imputato, avvisato dell’udienza e della facoltà di collegamento dal carcere, vi avesse rinunciato. In realtà, sulla difesa non incombeva nessun onere di eccepire la mancata comparizione del proprio assistito all’udienza, poiché lo stato detentivo dell’appellante era noto al giudice, mentre sussisteva un onere per quest’ultimo, una volta accertata la legittimità dell’impedimento a comparire, di rinviare l’udienza e disporre la traduzione del detenuto. In proposito occorre osservare che la celebrazione dell’udienza in absentia deve essere consentita
esplicitamente dall’imputato (eventualmente, anche a mezzo del proprio difensore), oppure l’imputato deve espressamente rifiutare di parteciparvi (depositando, ad esempio, la rinuncia a comparire).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. La detenzione dell’imputato per altra causa, sopravvenuta nel corso del processo e comunicata solo in udienza, integra un’ipotesi di legittimo impedimento a comparire e preclude la celebrazione del giudizio in contumacia, anche quando risulti che l’imputato medesimo avrebbe potuto informare il giudice del sopravvenuto stato di detenzione in tempo utile per la traduzione, in quanto non è configurabile a suo carico, a differenza di quanto accade per il difensore, alcun onere di tempestiva comunicazione dell’impedimento (Sez. U, n. 37483 del 26/09/2006, COGNOME, Rv. 234600 – 01). E ciò anche nel caso in cui l’imputato sia ristretto in regime di arresti domiciliari (così Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282806 – 01, secondo cui il giudice è tenuto a disporre il rinvio del procedimento ad una nuova udienza e la traduzione dell’imputato stesso).
2.1. Va, poi, osservato che la volontà di comparire all’udienza da parte dell’imputato detenuto, manifestata tempestivamente, produce i suoi effetti non solo in relazione all’udienza per la quale essa sia formulata, ma anche, qualora non si verifichi una espressa rinuncia, per quelle successive, fissate a seguito di rinvio a udienza fissa. Pertanto, in tale ipotesi, la mancata traduzione del detenuto all’udienza di rinvio determina la nullità della relativa sentenza (Sez. 1, n. 10508 del 5/12/2019, dep. 2020, Dieng, Rv. 278814 – 01).
Quanto alla tipologia di nullità in questo modo integrata, deve darsi continuità al condiviso orientamento secondo cui la mancata traduzione del detenuto all’udienza di rinvio determina la nullità assoluta e insanabile del giudizio camerale e della relativa sentenza ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 45392 del 16/10/2013, COGNOME, Rv. 257559 – 01; di recente in termini Sez. 1, n. 42657 dell’11/10/2023, COGNOME, non massimata), travolgendo anche gli atti successivi ai sensi dell’art. 185 cod. proc. pen.
2.2. Da quanto emerge dagli atti del fascicolo processuale, accessibile a questo Collegio in ragione della natura di error in procedendo del vizio dedotto (tra le altre, Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, COGNOME, Rv. 220092 – 01; Sez. 4, n. 47981 del 28/09/2004, COGNOME, Rv. 230568 – 01; Sez. 1, n. 8521 del 9/01/2013, COGNOME, Rv. 255304 – 01), l’imputato, pur essendo detenuto, non era stato tradotto per l’udienza di rinvio dell’Il ottobre 2022, benché egli non avesse fatto pervenire
alcuna dichiarazione di rinuncia a comparire. Di conseguenza, la sentenza di primo grado deve ritenersi affetta da nullità in conseguenza della mancata osservanza dell’art. 179 cod. proc. pen. e per la conseguente violazione del diritto di difesa. Del pari, anche la sentenza di appello deve essere travolta dalla nullità in parola, secondo la previsione del citato art. 185, comma 1, del codice di rito.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché la sentenza impugnata e quella di primo grado devono essere annullate, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Pavia.
3.1. La natura non particolarmente complessa della questione e l’applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.
PER QUESTI MOTIVI
Annulla la sentenza impugnata e quella di primo grado c:on rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Pavia.
Così deciso in data 7 marzo 2024
Il Presidente
Il Consigliere estensore