Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 14186 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14186 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato ad Angri il 09/12/1962
avverso l’ordinanza emessa 1’08/10/2024 dal Tribunale di sorveglianza di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza dell’8 ottobre 2024 il Tribunale di sorveglianza di Bologna rigettava l’istanza di concessione del beneficio penitenziario dell’affidamento i prova al servizio sociale richiesto da NOME COGNOME ai sensi dell’art. 47 legge luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), per la pena detentiva che il condannato doveva scontare, che veniva quantificata in tre anni, nove mesi e due giorni d reclusione.
Avverso questa ordinanza NOME COGNOME a mezzo dell’avv. NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, articolando un’unica censura difensiva.
Con tale doglianza si deduceva la violazione di legge dell’ordinanza impugnata, in riferimento agli artt. 97, 178, 179, 666, 678 e 420-ter cod. proc pen., per avere il Tribunale di Sorveglianza di Bologna rigettato l’istanza d affidamento in prova al servizio sociale formulata da NOME COGNOME all’esito dell’udienza camerale dell’8 ottobre 2024, celebrata nonostante l’istanza di rinvi per legittimo impedimento professionale presentata dal difensore del ricorrente, contestualmente impegnato in altra sede giudiziaria.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME è infondato.
Occorre premettere che costituisce un dato processuale incontroverso quello secondo cui, all’udienza camerale dell’8 ottobre 2024, celebrata davanti al Tribunale di sorveglianza di Bologna, il difensore di fiducia del ricorrente, l’av NOME COGNOME presentava un’istanza di rinvio per legittimo impedimento professionale, deducendo di essere contestualmente impegnato in un altro ufficio giudiziario.
Tanto premesso, deve rilevarsi che lo svolgimento dell’udienza in camera di consiglio davanti al tribunale di sorveglianza, cui ci si deve riferire l’inquadramento dell’udienza celebrata 1’8 ottobre 2024, è disciplinato dalla previsione dell’art. 127, comma 3, cod. proc. pen., che stabilisce: «Il pubbli ministero, gli altri destinatari dell’avviso nonché i difensori sono sentit compaiono. Se l’interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta, deve essere sentito prima del giorn
dell’udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo». Questa disposizione, a sua volta, deve essere integrata dal quarto comma della stessa norma, che recita: «L’udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell’imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice».
La disciplina dell’art. 127, commi 3 e 4, cod. proc. pen. deve essere ulteriormente integrata dalla previsione dell’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., secondo la quale il giudice «provvede a norma del comma 1 nel caso di assenza del difensore, quando risulta che l’assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità a comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato ».
Il combinato disposto degli artt. 127, commi 3 e 4, e 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., dunque, comporta che le garanzie previste per il detenuto o l’internato debbano essere estese al suo rappresentante, con la conseguenza che al difensore deve essere garantito il diritto al rinvio dell’udienza laddove legittimamente impedito.
Tuttavia, l’esistenza di un legittimo impedimento del difensore non rileva sic et simpliciter, ma deve essere documentato e tempestivamente comunicato all’autorità giudiziaria davanti alla quale è in corso di svolgimento il procedimento di sorveglianza, come costantemente affermato da questa Corte, secondo cui: «L’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. si applica anche nel procedimento di sorveglianza, sicché il legittimo impedimento del difensore, anche dovuto a concomitante impegno professionale, costituisce causa di rinvio dell’udienza, purchè documentato e tempestivamente comunicato all’autorità giudiziaria» (Sez. 1, n. 28203 del 23/09/2020, COGNOME, Rv. 279725 – 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 20998 del 26/06/2020, Puca, Rv. 279333 – 01; Sez. 1, n. 27074 del 03/05/2017, Recupero, Rv. 270343 – 01).
In questa cornice, deve rilevarsi che il Tribunale di sorveglianza di Bologna rigettava l’istanza di rinvio per legittimo impedimento presentata dall’avv. NOME COGNOME rilevando correttamente che l’impegno concomitante era sopravvenuto rispetto all’udienza di sorveglianza dell’8 ottobre 2024, che, peraltro, era stata rinviata dall’udienza del 7 maggio 2024, in accoglimento di un’ulteriore istanza di rinvio.
A tali considerazioni deve aggiungersi che l’impedimento controverso veniva invocato dal difensore di fiducia del ricorrente mediante il generico richiamo della contestuale esistenza di un concomitante impegno professionale, senza alcuna indicazione della natura degli adempimentcf processuali che dovevano svolgersi e dell’impossibilità di farsi sostituire in udienza, rendendo evidente, anche sotto
questo profilo, l’insussistenza delle condizioni legittimanti il rinvio invocato nell’interesse del detenuto ai sensi del combinato disposto degli artt. 127, commi
3 e 4, e 420-ter, comma 5, cod. proc. pen.
Occorre, pertanto, ribadire conclusivamente che la disposizione dell’art. 420- ter,
comma 5, cod. proc. pen. si applica anche nel procedimento di sorveglianza,
onde il legittimo impedimento del difensore costituisce causa di rinvio, purché
documentato e tempestivamente comunicato, con la conseguenza che il riferimento al contestuale impegno professionale implica l’assolvimento di un
duplice onere di diligenza, riguardante l’indicazione degli adempimenti processuali che devono essere svolti nell’altra sede e dell’impossibilità di farsi
sostituire in udienza.
3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 18 marzo 2025.