Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 26269 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 26269 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/05/2025
In nome del Popolo Italiano
TERZA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Sent. n. sez. 753
PU – 06/05/2025
R.G.N. 1336/2025
-Relatore –
SENTENZA
sul ricorso di COGNOME NOMECOGNOME nato a Napoli il 03/12/1952, avverso la sentenza in data 21/10/2024 del Tribunale di Nola, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 21 ottobre 2024 il Tribunale di Nola ha condannato NOME COGNOME alle pene di legge per le contravvenzioni degli art. 29 e 18, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2008.
Ricorre per cassazione l’imputato per violazione di norme processuali in relazione agli art. 178 lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen. perchØ il Giudice non aveva tenuto conto dell’istanza di differimento per impedimento dell’imputato e del difensore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato.
Il difensore ha dimostrato di aver trasmesso tempestivamente, via pec, in data 18 ottobre 2024, per l’udienza del 21 ottobre 2024, l’istanza di rinvio per il legittimo impedimento del suo assistito e proprio. Tale comunicazione Ł stata completamente ignorata dal Giudice che ha dichiarato all’udienza del 21 ottobre 2024 che non era stato dedotto alcun impedimento da parte dell’imputato.
L’art. 152 cod. proc. pen., come riformato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, consente al difensore dell’imputato, e in generale alle parti private, di utilizzare la pec nelle comunicazioni o nelle notificazioni, salvo che la legge disponga altrimenti. Nel caso in esame, non vi Ł una norma ostativa alla comunicazione via pec dell’impedimento. Peraltro, già prima della riforma, in contrapposizione a un orientamento negativo (Sez. 6, n. 2951 del 25/09/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278127 – 01) si era consolidato un orientamento positivo che ammetteva la comunicazione via pec perchØ la verifica della regolare instaurazione del contraddittorio processuale era rilevabile anche d’ufficio e poteva essere tratta da ogni elemento disponibile comunque portato alla effettiva conoscenza del giudice (Sez. 2, n. 3436 del 01/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280520 – 01) o l’ammetteva subordinatamente a un supplemento di diligenza del difensore che doveva assicurarsi che la comunicazione fosse portata a conoscenza del giudice (Sez. 2, n. 35542 del GLYPH14/07/2021, COGNOME Rv. 281964 – 01).
L’errore del Giudice ha comportato una decisione in violazione del contraddittorio in spregio dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., per cui si impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con restituzione degli atti al Tribunale di Nola, in diversa persona fisica, per l’ulteriore corso
P.Q.M.
Così deciso, il 6 maggio 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME