Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 28922 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28922 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Benevento il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/12/2023 della Corte di assise di Benevento letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale,
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; NOME COGNOME, che ha concludo chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata, la Corte di assise di Benevento ha applicato a NOME COGNOME, condannato all’ergastolo con sentenza della medesima Corte del 26 marzo 2021, divenuta irrevocabile il 4 maggio 2023, l’isolamento diurno per la durata di un anno.
2.Propone tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, AVV_NOTAIO, eccependo la nullità dell’ordinanza per violazione degli artt. 178, comma 1 lett. c), e 179 comma 1 cod. proc. pen., nonché dell’art. 666, comma 4, codice di rito.
Si deduce che il procedimento di esecuzione, che è stato svolto nei confronti del ricorrente, è disciplinato dall’art. 666, comma 4, cod. proc. pen. e che si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero.
Si ritiene che, nel caso di specie, si è configurata una nullità assoluta consistita nell’omessa notificazione del decreto di fissazione dell’udienza camerale al co-difensore, avvocato AVV_NOTAIO COGNOME, nominato fin dal 7 ottobre 2022.
La mancata notificazione al difensore indicato ha determinato l’assenza dello stesso in un caso in cui ne era obbligatoria la presenza, cioè la celebrazione dell’udienza, ex art 666, comma 4, cod. proc. pen.
In data 11 dicembre 2023, inoltre, si rileva che l’esponente difensore inviava una documentata istanza di rinvio della trattazione del procedimento a causa di un concomitante impegno professionale, ossia un’udienza avente ad oggetto la celebrazione del riesame avverso ordinanza impositiva della misura cautelare della custodia in carcere, nei confronti di un soggetto che, soltanto in data 9 dicembre 2023, aveva provveduto a nominare proprio difensore l’avvocato AVV_NOTAIO quale legale di fiducia.
Tale richiesta di differimento non veniva presa in considerazione dal giudice mentre questa aveva rilievo posto che, per concomitante impegno professionale, tale da integrare impedimento assoluto a presenziare all’udienza, non era stata tempestivamente eccepita la nullità, all’udienza del 12 dicembre 2023 per difetto di notifica al codifensore.
3.11 Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha chiesto il rigetto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
2.L’esame degli atti, necessitato per la qualità dell’eccezione formulata (nel senso che, in materia processuale, la Corte di cassazione è anche giudice del fatto e che, quindi, nella ricerca degli eventuali errores in procedendo, opportunamente denunciati con specifico motivo di ricorso, occorre verificare, ex actis, l’osservanza della legge processuale, Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Rv 220092), ha consentito di acclarare che il decreto di fissazione dell’udienza camerale, dinanzi alla Corte di assise di Benevento, è stato emesso il 28 settembre 2023 e vengono indicati quali difensori di COGNOME, gli AVV_NOTAIOti NOMEAVV_NOTAIO e NOME. COGNOME.
La nomina di fiducia del codifensore, AVV_NOTAIO, risale al 7 ottobre 2022 e proviene dall’Istituto di pena ove il ricorrente era ristretto, anche se risult rilasciata in un procedimento indicato con il n. 2 (non diversamente specificato), in cui COGNOME risulta ricorrente e viene indirizzata alla Corte di appello di Napoli, sezione Quarta penale.
Ciò posto, si rileva che la documentazione allegata, corrispondente a quella in atti, non attesta senz’altro, che la nomina fiduciaria del difensore non avvisato, AVV_NOTAIO, con revoca dell’AVV_NOTAIO, si riferisse al procedimento di esecuzione, celebrato dinanzi alla Corte di assise di Benevento in cui è stata applicato, a COGNOME, l’isolamento diurno, in relazione alla sentenza del 26 marzo 2021, divenuta definitiva il 4 maggio 2023.
3.1. La nomina allegata, in primo luogo, è successiva al decreto di fissazione dell’udienza camerale.
In secondo luogo, non si comprende se questa si riferisca, o meno, al procedimento concluso con l’ordinanza impugnata, resa il 12 dicembre 2023 dalla Corte di assise di Benevento, in quanto rilasciata per un procedimento contrassegnato dal n. 2, non indicato con preciso numero di ruolo, in cui il COGNOME risulta “ricorrente” e, comunque, indirizzata alla Corte di appello di Napoli, sezione Quarta penale e non al Giudice dell’esecuzione.
3.2. Quanto al dedotto impedimento, si osserva che questa Corte può operare scrutinio diretto della legittimità delle istanze di rinvio, proposte in sede di merito, esame che trova legittimazione nella giurisprudenza di questa Corte che il Collegio condivide – secondo cui, qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte stessa è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, a prescindere dal ragionamento esibito per giustificarla (Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, Girardi, Rv. 275636; Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, COGNOME e
altri, Rv. 255515; in termini, Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri, Rv. 221322).
Per delibare sulla questione in rito, la Corte di cassazione, infatti, può (e deve) accedere all’esame dei relativi atti processuali, viceversa precluso quando si tratti di vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, COGNOME, Rv. 220092; Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., Rv. 273525; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, COGNOME, Rv. 255304).
Ciò posto, si rileva che, nella richiesta di rinvio allegata (cfr. all. 2 de produzione difensiva), tempestivamente trasmessa all’Autorità giudiziaria procedente, non risulta indicata la ragione per la quale, nel procedimento di esecuzione, per il quale viene chiesto il rinvio, stante il concomitante, sopraggiunto ed indifferibile impegno professionale dinanzi al Tribunale del riesame, non è stato possibile indicare un sostituto, facendo soltanto riferimento, l’istanza citata, all’esigenza di assicurare il personale espletamento del mandato. Tanto, rende non assoluto l’impedimento dedotto (cfr. Sez. 6, n. 20130 del 04/03/2015, Rv. 263395 – 01). Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, l’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l’impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l’assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato; d) rappresenti l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (nel caso richiamato, questa Corte ha escluso che l’impossibilità di nominare un sostituto potesse desumersi dalla deduzione del difensore secondo cui gli assistiti intendevano avvalersi della sua opera professionale, e non di quella di sostituti. conf., Sez. 3, n. 23764 del 22/11/2016, dep. 2017, Rv. 270330 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3.3. In ogni caso, si osserva che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 25948 del 5/05/2004, COGNOME Paola, Rv. 229717) l’omissione dell’avviso ad uno dei due difensori dell’imputato della data fissata non dà luogo a nullità assoluta, in quanto tale omissione non è annoverata tra quelle specificamente elencate nell’art. 179 cod. proc. pen. ma ad una nullità a regime intermedio, poiché incide sull’assistenza dell’imputato (art. 178 lett. c) cod. proc. pen.).
Nella specie, l’eccepita nullità non risulta inficiare la regolarità d contraddittorio.
Invero, nell’udienza camerate risulta dedotta dinanzi alla Corte di assise di Benevento, la sussistenza del concomitante impegno professionale del difensore, AVV_NOTAIO, richiesta respinta dalla Corte di assise ritenendo non operante, nel procedimento di esecuzione, il rinvio per impedimento professionale concomitante.
Tale decisione, invero, si richiama all’indirizzo di questa Corte (Sez. U, n. n. 31461 del 27/06/2006, Passamani, Rv. 234146 – 01; Sez. 1, n. 18304 del 14/02/2020, Rv. 279187 – 01), secondo il quale nel procedimento di esecuzione, ai fini dell’eventuale rinvio dell’udienza camerate, non è rilevante l’impedimento del difensore a causa di concomitante impegno professionale, attesa l’assenza di espresse disposizioni normative in tal senso e la specificità del procedimento, dovendo sopperirsi alla mancanza del difensore di fiducia con la nomina di uno d’ufficio.
Tuttavia, il richiamato provvedimento non si confronta con la giurisprudenza più recente, che ha ritenuto l’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. applicabile anche nel procedimento di esecuzione; sicché il legittimo impedimento del difensore, anche dovuto a concomitante impegno professionale, costituisce causa di rinvio dell’udienza camerate a partecipazione necessaria (Sez. 1, n. 13775 del 15/12/2020, dep. 2021, Perfetto, Rv. 281058 – 01; Sez. 5, n. 17775 del 21/02/2022, Rv. 283163 – 01 che ha ritenuto applicabile l’art. 420ter, comma 5, cod. proc. pen. anche al procedimento di sorveglianza).
In ogni caso, come sopra riscontrato, il rinvio richiesto non era rispondente a tutti i requisiti, individuati dalla giurisprudenza di legittimità, perché fo accoglibile la relativa istanza, per concomitante impegno professionale, come impedimento assoluto a comparire e dunque, la decisione di respingere la richiesta appare, nella sostanza, ineccepibile.
A ciò deve aggiungersi che la dedotta omessa notifica al codifensore, in ogni caso, non ha prodotto alcun effetto sulla regolare instaurazione del contraddittorio camerate, stante l’intervenuta nomina dopo l’udienza camerate e, comunque, nella impossibilità di ascrivere al procedimento definito con il provvedimento oggetto di ricorso, la nomina proveniente dall’Istituto di pena ove COGNOME, all’epoca, era ristretto.
3.Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Così deciso, il 10 aprile 2024 Il Consigliere estensore
Presidente