Impedimento a Comparire: L’Onere di Comunicazione Grava sull’Imputato
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. 7 Penale, n. 40900 del 2024, offre un importante chiarimento su un aspetto cruciale della procedura penale: la gestione dell’impedimento a comparire dell’imputato. Quando un soggetto non può presentarsi in aula per una ragione legittima, come uno stato di detenzione, chi ha la responsabilità di informare il giudice? La Suprema Corte ribadisce un principio consolidato: l’onere della comunicazione spetta all’imputato o al suo difensore, e la loro inerzia può rendere il processo, svoltosi in assenza, pienamente valido.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. L’individuo, inizialmente citato a giudizio in stato di libertà, era stato successivamente arrestato e detenuto per un’altra causa. Nonostante la sua condizione di detenzione costituisse un palese e legittimo impedimento a presenziare all’udienza, né l’imputato né il suo difensore si erano attivati per comunicare tale circostanza all’autorità giudiziaria procedente. Di conseguenza, il processo si era svolto in sua assenza (secondo la vecchia dicitura, ‘in contumacia’). L’imputato ha quindi impugnato la decisione, sostenendo la nullità del procedimento a causa del mancato rinvio dell’udienza per il suo legittimo impedimento.
La Decisione della Corte sull’Impedimento a Comparire
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile. I giudici hanno respinto la tesi difensiva, allineandosi a un orientamento giurisprudenziale ormai solido e confermato anche dalle Sezioni Unite. La decisione si fonda su un principio di auto-responsabilità processuale: non è compito del giudice ricercare d’ufficio le possibili cause di assenza dell’imputato. Al contrario, è l’imputato stesso, una volta ricevuta la notifica della citazione a giudizio, a dover informare tempestivamente il giudice di qualsiasi condizione che gli impedisca di partecipare al processo.
Le Motivazioni: la Collaborazione Processuale e l’Onere della Prova
La Corte ha spiegato che la corretta costituzione del rapporto processuale, che avviene con la regolare notifica della citazione all’imputato, fa sorgere in capo a quest’ultimo un onere di collaborazione. Se sopravviene una causa impeditiva, come la detenzione, l’interessato deve ‘veicolare’ questa informazione al giudice.
Le motivazioni si basano sui seguenti punti chiave:
1. L’onere della comunicazione: L’impossibilità per il giudice di ‘accertare ogni ipotetica causa di assenza’ viene bilanciata dall’onere, posto a carico di chi ha ricevuto la citazione, di informare l’autorità giudiziaria della propria condizione restrittiva. Questo dovere deve essere adempiuto prima della prima udienza.
2. Preclusione della nullità: Se l’imputato non comunica il suo impedimento, non può successivamente lamentare una nullità del procedimento. L’inerzia dell’imputato o del suo difensore rende legittimo il procedimento in assenza, poiché il giudice ha correttamente verificato la conoscenza del processo da parte dell’interessato.
3. Consolidamento della giurisprudenza: La decisione richiama esplicitamente una sentenza delle Sezioni Unite (n. 7635/2022), che ha cementato questo principio, stabilendo che la mancata deduzione di cause impeditive entro la prima udienza esclude ogni successiva rilevabilità di cause di nullità non comunicate.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
L’ordinanza in esame rafforza un principio fondamentale per la funzionalità del sistema giudiziario. Affidare al giudice il compito di indagare su ogni possibile impedimento paralizzerebbe i processi. La decisione sottolinea l’importanza di un ruolo attivo e diligente da parte dell’imputato e del suo difensore.
In pratica, chiunque sia citato a giudizio e si trovi in una situazione che gli impedisce di partecipare (detenzione, grave malattia, ecc.) ha il dovere perentorio di comunicarlo immediatamente al tribunale. In caso contrario, il processo proseguirà validamente e le eventuali sentenze emesse saranno pienamente efficaci. Questa pronuncia serve da monito: nel processo penale, la passività può costare cara, e il diritto a partecipare al proprio processo deve essere esercitato con diligenza e responsabilità.
Se un imputato è detenuto per un’altra causa, il processo a suo carico può procedere in sua assenza?
Sì, il processo può legittimamente procedere in sua assenza se né l’imputato né il suo difensore hanno comunicato all’autorità giudiziaria procedente lo stato di detenzione, che costituisce un legittimo impedimento a comparire.
A chi spetta l’onere di comunicare al giudice l’impedimento a comparire dell’imputato?
L’onere di comunicare l’informazione relativa alla condizione di restrizione (come la detenzione) grava sull’imputato stesso o sul suo difensore. È un loro dovere attivarsi diligentemente per informare il giudice.
Cosa succede se l’imputato non comunica il suo legittimo impedimento al giudice?
Se l’impedimento non viene comunicato, il giudice può procedere legittimamente in assenza dell’imputato. La mancata comunicazione preclude la possibilità di eccepire successivamente la nullità del procedimento per non aver considerato l’impedimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40900 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40900 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta erronea applicazione del combinato disposto degli artt. 420-ter, 178, comma 1, lett. c), 179, comma 1, cod. proc. pen. è manifestamente infondato poiché in ‘contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di impedimento a comparire, può legittimamente procedersi in contumacia dell’imputato – citato a giudizio in stato di libertà e successivamente tratto in arresto e detenuto per altra causa – quando di tale sopravvenuta condizione il giudice non sia stato posto a conoscenza e l’imputato, o il suo difensore, pur potendo, non si siano diligentemente attivati per darne comunicazione all’autorità giudiziaria procedente (Sez. 2, n. 17810, del 09/04/2015, COGNOME, Rv. 263532 – 01);
osservato che la questione è stata risolta nel medesimo senso dalle Sezioni Unite affermando il principio secondo cui “in assenza della comunicazione o della rilevabilità dagli atti processuali della condizione di restrizione domiciliare, corretta costituzione del rapporto processuale esclude che il successivo accertamento di tale preesistente condizione possa assumere valenza invalidante dell’attività processuale antecedente a tale conoscenza: all’impossibilità per chi procede di accertare ogni ipotetica causa di assenza, anche se non dedotta, fa da contraltare l’onere, per chi ha ricevuto notizia diretta della citazione, di veicolar al proprio giudice l’informazione inerente alla sua condizione di restrizione, onere che, in difetto di deduzione di cause impeditive della comunicazione entro la prima udienza, esclude ogni rilevabilità successiva di causa di nullità, non esposta, né altrimenti nota al giudicante. Pertanto, in assenza di risultanze o comunicazioni che giustifichino la presenza di impedimenti, l’accertamento di regolare costituzione delle parti, effetto del controllo conclusosi con esito positivo sulla conoscenza da parte dell’interessato sia dell’accusa elevata, che della data e del luogo del processo, rende legittimo il procedimento in assenza.” (Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021 dep. 2022, COGNOME, Rv. 282806 – 01);
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore . della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1’8 ottobre 2024
Il Consigliere Estensore
Il Presidente