Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46107 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46107 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA a CATANZARO
avverso l’ordinanza del 23/03/2023 del TRIBUNALE DI CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso; sentito l’AVV_NOTAIO, che ha illustrato i motivi del ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento;
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME, per il tramite del proprio difensore, impugna l’ordinanza in data 23/03/2023 del Tribunale di Catanzaro che, in sede di appello cautelare, ha confermato l’ordinanza in data in data 03/10/2022 della Corte di appello di Catanzaro, che aveva rigettato l’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare in carcere avanzata in ragione delle condizioni di salute del cautelato.
Deduce:
“Nullità dell’ordinanza impugnata per il reiterato mutamento del Collegio giudicante (art 606, comma 1, lett. C c.p.p. in relazione all’art. 525, comma 2,
c.p.p.)”.
Con l’unico motivo d’impugnazione il ricorrente lamenta la violazione del principio d’immutabilità del giudice, sancito dall’art. 525, comma 2, cod. proc. pen..
A tal fine osserva che nelle tre udienze che si sono tenute davanti al Tribunale per la trattazione dell’appello cautelare, un solo componente è risultato sempre presente, mentre gli altri due sono sempre cambiati.
Specifica, quindi, i nomi dei giudici che hanno composto il collegio alle udienze del 26 gennaio 2023 (nel corso della quale è stata disposta una perizia), del 07 febbraio 2023 (nei corso della quale è stato conferito l’incarico al perito) e del 23 marzo 2023 (nel corso della quale è stata acquisita documentazione e sono state rassegnate le conclusioni).
A sostegno dell’assunto viene richiamata la giurisprudenza di legittimità in tema di violazione del principio d’immutabilità del giudice e rimarca come in tutte le udienze, compresa quella conclusiva, sia stata espletata attività istruttoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.1. In via preliminare va evidenziato che, nel corso dell’udienza davanti a questa Corte, la difesa è stata invitata a interloquire circa la tempestività del ricorso
Ciò premesso, si evidenzia che il ricorso è stato tempestivamente depositato a mezzo EMAIL.
Dall’esame degli atti, invero, emerge che provvedimento oggi impugNOME è stato comunicato al difensore a mezzo PEC inviata e ricevuta il 26 aprile 2023, per come correttamente puntualizzato dalla stessa difesa nell’epigrafe del ricorso.
Lo stesso giorno, il provvedimento veniva altresì inviato a mezzo PEC anche all’indirizzo della Casa circondariale di Vicenza che, il giorno 27/4/2023, consegnava l’ordinanza nelle mani di COGNOME NOME.
Il successivo 2 maggio 2023, la difesa ha inoltrato ricorso per cassazione oggi in esame, a mezzo PEC, correttamente inviata all’indirizzo EMAIL e ricevuta lo stesso giorno dalla Cancelleria del Tribunale.
Tanto mostra la tempestività della presentazione del ricorso, in quanto pervenuto presso l’Ufficio del giudice che ha emesso impugNOME, nel rispetto del termine di dieci giorni previsto dall’art. 311 cod. proc. pen..
Va ulteriormente evidenziato che sul ricorso trasmesso in forma cartacea il Cancelliere del Tribunale di Catanzaro ha annotato “pervenuto” in data 12 maggio 2023.
Va tuttavia sottolineato che tale pervenuto non si riferiva al ricorso -che era stato presentato a mezzo PEC il 2 maggio 2023- ma si riferiva alle cinque copie cartacee dello stesso.
Queste ultime, invero, venivano richieste il 3 maggio 2023, a mezzo EMAIL, dalla Cancelleria alla difesa, che le inviava a mezzo di posta ordinaria e -appuntopervenivano presso il Tribunale il 12 maggio 2023.
Tale annotazione, ovviamente, non rileva ai fini della verifica della tempestività del ricorso, riferendosi ad attività successiva alla presentazione dello stesso, avvenuta tempestivamente.
Le ragioni dell’inammissibilità del ricorso, quindi, sono correlate ai motivi d’impugnazione.
1.2. A tale riguardo va premesso che il principio d’immutabilità del giudice, sancita dall’art. 525, comma secondo, cod. proc. pen., essendo espressione di un principio generale, si estende anche alle decisioni assunte nei giudizi di impugnazione cautelare (in tal senso cfr., Sez. 2, Sentenza n. 15702 del 01/04/2021, COGNOME, Rv. 281121 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 13599 del 22/11/2016 Cc., dep. il 2017, Sarr., Rv. 270057 – 01; Sez. 4, Sentenza n. 38122 del 13/05/2014, COGNOME, Rv. 261405 – 01).
1.3. Il ricorrente sostiene che tale violazione si è verificata in ragione della diversa composizione dei collegi nel corso delle tre udienze in cui si è sviluppata la trattazione dell’appello cautelare, durante le quali veniva disposta e conferita la perizia nelle prime due udienze, mentre nell’ultima udienza veniva acquisita ulteriore documentazione, veniva discusso l’appello e venivano rassegnate le conclusioni.
Così scandito l’andamento del procedimento incidentale, emerge che davanti ai due precedenti collegi è stata sostanzialmente disposto e conferita la perizia, senza lo svolgimento della trattazione; trattazione che, invece, si è tenuta davanti all’ultimo collegio, davanti al quale le parti hanno discusso e che ha riservato la decisione sulla base dei risultati della perizia e dell’ulteriore documentazione acquisita nella stessa udienza in cui la causa è stata assunta in decisione.
Da ciò emerge come la trattazione e la decisione della causa sia avvenuta davanti allo stesso collegio che ha poi deciso sull’appello, a nulla rilevando che tale decisione sia avvenuta sulla base di atti o elementi precedentemente acquisiti da collegi in diversa composizione.
Va infatti ribadito che anche nei procedimenti camerali non si ha violazione del principio in esame quando il giudizio venga definito da un giudice dinanzi al quale si siano svolte trattazione e discussione, anche se vengano utilizzati per la decisione atti esibiti dalle parti ad un giudice diverso o da questo ammessi od acquisiti su istanza di parte (in tal senso, cfr. Sez. 3, Sentenza n. 14755 del 02/03/2004, COGNOME, Rv. 228529 – 01; nello stesso senso, Sez. 5 – , Sentenza n. 48094 del 18/10/2019, COGNOME COGNOME, Rv. 278037 – 01; Sez. 6, Sentenza n. 5912 del 08/01/2009, COGNOME, Rv. 243060 – 01).
Il principio di diritto è pacifico e oramai risalente e da ciò discende la manifesta infondatezza dell’unico motivo d’impugnazione e, con esso, del ricorso.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell’Istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94, comma i ter, disp. att. cod. proc. pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma Iter, disp. Att. Cod. Proc. Pen..
Così deciso il 21/09/2023