Immutabilità del Giudice: Quando un Errore di Trascrizione non Invalida la Sentenza
Il principio di immutabilità del giudice è uno dei cardini del giusto processo penale, garantendo che a decidere siano gli stessi magistrati che hanno assistito alla formazione della prova. Ma cosa accade se nell’intestazione della sentenza compare un nome diverso da quello del giudice effettivamente presente in udienza? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce la differenza tra un vizio sostanziale e un semplice errore materiale, confermando che la sostanza prevale sulla forma.
I Fatti del Caso
Un imputato proponeva ricorso in Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello, lamentando la violazione del principio di immutabilità del giudice sancito dall’art. 525, comma 2, del codice di procedura penale. Nello specifico, il ricorrente evidenziava una discrepanza nella composizione del collegio giudicante: il verbale dell’udienza dibattimentale riportava la presenza di un determinato consigliere, mentre l’intestazione della sentenza, depositata alcuni giorni dopo, indicava un magistrato differente.
A prima vista, la doglianza sembrava sollevare una questione di nullità assoluta. Tuttavia, l’analisi della Suprema Corte ha portato a una conclusione diversa.
La Decisione della Corte: Errore Materiale vs. Violazione di Legge
La Corte di Cassazione ha rigettato la tesi del ricorrente, qualificando la discrepanza non come una violazione di legge, bensì come un mero errore materiale. Questa distinzione è cruciale e si basa su due elementi fattuali incontrovertibili emersi dagli atti processuali.
Il Collegio Decidente era lo Stesso del Dibattimento
Il primo punto, e il più importante, è che il collegio di fronte al quale si era svolto il dibattimento e si era formata la prova era esattamente lo stesso che aveva emesso il dispositivo, ovvero la parte della sentenza contenente la decisione finale, letta in udienza. Il verbale dell’udienza e il dispositivo, entrambi datati 03/10/2023, coincidevano nella composizione del collegio. L’errore era quindi confinato esclusivamente nell’intestazione del documento cartaceo depositato successivamente in cancelleria.
Nessun Mutamento del Giudice Estensore
In secondo luogo, il presunto cambiamento non aveva interessato il giudice estensore, cioè il magistrato incaricato di redigere le motivazioni della sentenza, che era lo stesso presidente del collegio che aveva presieduto l’udienza. Questo ha ulteriormente rafforzato la tesi che non vi fosse stata alcuna alterazione nel processo logico-decisionale che ha portato alla condanna.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha motivato la sua decisione sottolineando che il principio di immutabilità del giudice è posto a garanzia del fatto che la deliberazione sia frutto della diretta percezione delle prove da parte dei giudici. Nel caso di specie, questa garanzia era stata pienamente rispettata. Il collegio che aveva ascoltato le parti e valutato le prove era lo stesso che aveva deliberato e letto la decisione in udienza. L’errore di trascrizione nell’intestazione della sentenza depositata è un evento successivo e puramente formale, inidoneo a inficiare la validità di un atto deliberativo già correttamente formato e reso pubblico.
La Suprema Corte ha inoltre specificato di non poter procedere autonomamente alla correzione dell’errore materiale. Ai sensi dell’art. 130 del codice di procedura penale, tale potere spetta al giudice solo nei casi in cui l’impugnazione sia ammissibile. Poiché il motivo del ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato, il ricorso stesso è stato dichiarato inammissibile.
Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un principio di fondamentale importanza pratica: non tutti gli errori formali in un atto giudiziario ne determinano la nullità. È necessario distinguere tra vizi che intaccano la sostanza del procedimento e del diritto di difesa, come un reale cambiamento nella composizione del collegio decidente, e semplici sviste materiali che non alterano il corretto svolgimento del processo. La decisione della Cassazione, dichiarando il ricorso inammissibile e condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione, serve da monito contro l’uso pretestuoso di errori formali per contestare decisioni giudiziarie altrimenti valide.
Un errore nel nome di un giudice nell’intestazione della sentenza la rende nulla?
No, non necessariamente. Se dagli atti risulta che il collegio che ha partecipato al dibattimento è lo stesso che ha emesso la decisione (dispositivo), un errore di trascrizione nel documento depositato è considerato un semplice “errore materiale” e non una violazione del principio di immutabilità del giudice.
Cosa distingue un errore materiale da una violazione del principio di immutabilità del giudice?
La violazione si verifica quando un giudice che non ha assistito al dibattimento partecipa alla deliberazione della sentenza. L’errore materiale, invece, è una svista formale nella stesura del documento (come un nome errato) che non altera la corrispondenza tra i giudici del dibattimento e quelli che hanno deciso.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile e non semplicemente respinto?
Il motivo del ricorso è stato considerato manifestamente infondato, poiché l’errore segnalato era chiaramente materiale e non una violazione di legge. In questi casi, la procedura prevede la dichiarazione di inammissibilità, che comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39317 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39317 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso e lette le note difensive.
L’unico motivo di ricorso censura la violazione del principio dell’immutabilità del giudice ex art. 525, secondo comma, cod. proc. pen. Il ricorrente sottolinea, in particolare, la diversità della composizione del collegio giudicante tra il momento dell'(unica) udienza dibattimentale in appello (cfr. verbale del 03/10/2023) e quello del deposito delle motivazioni (cfr. sentenza di appello, depositata in cancelleria il 18/10/2023). Il cambiamento riguarda, nello specifico, il AVV_NOTAIO Paone, presente all’udienza, e il AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che figura nell’intestazione della sentenza.
Si deve rilevare che il vizio censurato dal ricorrente, lungi dal potersi qualificare come violazione di legge, integra – molto più semplicemente – un errore materiale. In effetti, alcuna violazione del principio di immutabilità del giudice può essere occorsa in quanto, in primo luogo, il Collegio di fronte al quale si è formata la prova in appello è il medesimo che ha contestualmente emesso il dispositivo (cfr. verbale del 03/10/2023 e dispositivo recante la medesima data). In secondo luogo, il preteso mutamento non ha riguardato il giudice estensore (AVV_NOTAIO), che presiedeva l’udienza dibattimentale.
Occorre infine rilevare l’impossibilità, in sede di legittimità, di procedere alla correzione di tale errore materiale in quanto, ai sensi dell’art. 130, comma 1, cod. proc. pen. tale potere sussiste esclusivamente nei casi in cui l’impugnazione sia ammissibile.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/06/2024