Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 33383 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 33383 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/07/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME nato a Napoli il 12/08/1980
COGNOME NOMECOGNOME nato a Villaricca il 29/12/1986
NOME NOMECOGNOME nato a Mugnano di Napoli il 24/07/1994
avverso l’ordinanza emessa il 07/04/2025 dal Tribunale di Napoli;
udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio della ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da COGNOME NOME, quale socio ed amministratore unico della società RAGIONE_SOCIALE, da NOME COGNOME quale socio delle medesima società, e da NOME NOME, anch’esso quale socio della società, avverso il provvedimento con cui è stata rigettata la richiesta di revoc del sequestro preventivo “sulle quote sociali, complesso aziendale e patrimonio sociale” della società indicata.
Hanno proposto ricorso COGNOME NOME, NOME COGNOME e COGNOME Raffaele articolando quattro motivi.
2.1. Con il primo si deduce violazione di legge con riguardo all’art. 525, comma 2, cod. proc. pen. che, si assume, sarebbe applicabile anche ai procedimenti cautelari.
Non vi sarebbe coincidenza fra i giudici che hanno celebrato l’udienza e quelli che hanno deciso l’impugnazione (in tal senso si fa riferimento alla intestazione della ordinanza e si allegano i verbali).
2.2. Con il secondo, il terzo e il quarto motivo, che possono essere descritti congiuntamente, si deducono plurime violazioni di legge sotto molteplici profili.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato quanto al primo motivo, che ha valenza assorbente.
In punto di fatto emerge che il Collegio che ha pronunciato l’ordinanza impugnata è composto da magistrati diversi rispetto quelli che hanno assunto la decisione (Cfr., verbale di udienza e intestazione della ordinanza impugnata).
In tale contesto assume rilievo il principio dell’immutabilità del giudice, sanci dall’art. 525, comma 2, cod. proc. pen..
Si tratta di una disposizione che, pur testualmente prescritta per il giudizio ordinari di cognizione, si ritiene espressione di un principio generale estensibile anche alle decisioni assunte con ordinanza all’esito dell’udienza camerale ex art. 127 cod. proc. pen. (così Sez. 4, 13/05/2014, n. 38122, Valenti, Rv. 261405, e Sez. 1, n. 25806 del 12/06/2007, n. 25806, Labroca, Rv. 237369: quest’ultima, in applicazione del principio, ha annullato l’ordinanza resa ex art. 310 cod. proc. pen. dal Tribunale del riesame, poiché vi era contrasto tra il verbale di udienza e l’intestazione del provvedimento, con conseguente dubbio che due magistrati che avevano partecipato alla decisione non avessero partecipato all’udienza).
Dunque è affetta da nullità di ordine generale, assoluta ed insanabile, il provvedimento pronunziato da un collegio non composto dalle medesime persone fisiche che hanno partecipato alla trattazione in udienza camerale, a meno che, variata la composizione, la procedura non sia stata riprodotta ex novo innanzi al collegio decidente.
È utile precisare che, per quanto concerne il rito camerale oggetto della presente verifica, il principio di immutabilità del giudice fissato dall’art. 525 cod. proc. pen., d si sta facendo applicazione, attiene al solo segmento che va dall’udienza di discussione in camera di consiglio, e di contestuale riserva, fino al momento della decisione che si perfeziona con la deliberazione e poi con il deposito del provvedimento (al lume dell’art. 128 cod. proc. pen.).
E’ questo l’ambito in relazione al quale il mutamento del collegio determina nel rito camerale la nullità assoluta di cui all’art. 525 cod. proc. pen., impregiudicata restando
la possibilità che si verifichi, per le più varie cause, l’ipotesi in cui dette parti ammesse a dedurre di nuovo ed a rassegnare le conclusioni innanzi ad un collegio diversamente composto prima (della nuova riserva e) della decisione (cfr., fra le altre, Sez. 5, n. 5737 del 15/01/2004, n. 5737, COGNOME, Rv. 228072, in tema di procedimento di prevenzione).
Ne deriva che l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 2 luglio 2025.