Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 36915 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36915 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Castellammare di Stabia il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza della Corte di appello di Salerno, in funzione di giudice dell’esecuzione, del 03/04/2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Salerno, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto le istanze di NOME COGNOME dirette al riconoscimento della continuazione in sede in sede esecutiva ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. ed alla disapplicazione della recidiva dichiarata nei suoi confronti.
In particolare, la prima domanda era relativa ai reati per i quali il predetto era stato condannato con le seguenti sentenze irrevocabili: 1) sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Salerno in data 12 ottobre 2016, con applicazione della pena di mesi otto di reclusione ed euro 2.000 di multa per violazione dell’art. 73 d.P.R: 309/90 commessa il 22 luglio 2016 in Capaccio; 2) sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno in data 18 settembre 2019, con applicazione della pena di anni due e mesi dieci di reclusione ed euro 20.000 di multa per violazione dell’art.73, comma 1, d.P.R. 309/90 commessa nel settembre 2016 in Capaccio; 3) sentenza della Corte di appello di Salerno in data 11 giugno 2019, con condanna ad anni sei di reclusione per associazione ex art. 74 d.P.R. 309/90 e cessione di stupefacenti, commesse dal giugno 2015 in Capaccio. La seconda domanda riguardava, invece, la richiesta di esclusione della recidiva specifica, reiterata infraquinquennale per la sentenza n.255/2022 della Corte di appello di Salerno (riportata sotto il n.7 del certificat del casellario giudiziale) in quanto mai contestata dal Pubblico ministero.
Avverso detta ordinanza NOME COGNOME, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistend l’annullamento del provvedimento impugnato.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la inosservanza degli artt. 179 e 525 del codice di ri perché l’ordinanza è stata emessa da un collegio diverso da quello che aveva trattato il procedimento ed in una data differente rispetto a quella in cui era stata celebrata l’udienza camerale al termine della quale la Corte territoriale si era riservata la decisione.
2.2. Con il secondo deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione mancante, contraddittoria ed illogica rispetto all’accertamento fattuale contenuto nelle sentenze irrevocabili oggetto della istanza di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva.
2.3. Con il terzo motivo egli censura, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 99 cod. pen. ed il vizio di motivazione mancante, contraddittoria ed illogica con riferimento al
rigetto della richiesta di disapplicazione della recidiva nonostante essa non fosse stata oggetto di contestazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è fondato ed assorbente.
Come noto il principio di immutabilità del giudice trova applicazione anche nel procedimento di esecuzione e comporta che la decisione debba essere assunta – a pena di nullità assoluta ai sensi dell’art. 179 cod. proc. pen. – dallo stess giudice COGNOME che NOME ha COGNOME provveduto COGNOME alla COGNOME trattazione COGNOME della COGNOME procedura (Sez. 1, n. 20351 del 10/04/2014, Rv. 262258 – 01).
2.1. Nel caso in esame, come risulta dall’esame degli atti (che questa Corte è autorizzata a compulsare in ragione della natura del vizio lamentato) l’incidente di esecuzione in oggetto era stato trattato alla udienza camerale del 19 marzo 2024 (al termine della quale la Corte territoriale si era riservata la decisione) davanti ad un collegio differente rispetto a quello che poi risulta avere emesso il provvedimento di cui si tratta. In particolare, il procedimento risulta essere stato trattato una prima volta alla udienza del 12 marzo 2024 con rinvio al 19 marzo 2024, allorquando la Corte si è riservata la decisione; l’ordinanza, però, è stata emessa da un Collegio differente (con riguardo alla persona del Presidente) rispetto a quello che si era riservato di decidere.
2.2. Essa, pertanto, risulta affetta da nullità assoluta per violazione del disposto dell’art.525, comma 2, del codice di rito.
Il provvedimento impugnato deve, quindi, essere annullato senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Salerno, in funzione di giudice dell’esecuzione, per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Salerno per l’ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 9 luglio 2024.