Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 25605 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 25605 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/06/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Palermo il 06/07/1953
avverso l’ordinanza emessa il 04/03/2025 dalla Corte d’Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale M. NOME COGNOME che ha concluso -chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 04/03/2025, la Corte d’Appello di Palermo ha respinto la richiesta di revoca o sospensione dell’ordine di demolizione, formulata nell’interesse di COGNOME NOME con riferimento al manufatto per la cui realizzazione egli era stato condannato con sentenza del Pretore di Palermo, parzialmente riformata dalla Corte territoriale con sentenza del 07/07/1998.
Ricorre per cassazione il COGNOME a mezzo del proprio difensore, deducendo:
2.1. Nullità assoluta dell’ordinanza perché emessa da un Collegio diverso da quello che aveva preso parte all’udienza di trattazione.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata considerazione degli elementi nuovi posti a sostegno dell’istanza, costituito dall’avvenuta richiesta di parere di conformità geomorfologica richiesto, dal comune di Palermo all’autorità di Bacino della Regione Sicilia, con riferimento all’immobile per cui è causa, “oggetto di richiesta di condono edilizio”. Il comune aveva quindi ritenuto di “riaprire” l’iter istruttorio, che aveva subito una “sostanziale paralisi” dopo la richiesta del 1995. Si deduce ancora che il parere favorevole aveva consentito di presentare al comune la richiesta “di convocazione di un tavolo tecnico al fine di rivalutare tutte le problematiche che avevano determinato il rigetto delle istanze di sanatoria”. Queste ultime erano state rigettate per la mancanza di un formale atto di divisione dell’immobile, ma l’istanza relativa al piano terra e del seminterrato risultava di cubatura inferiore ai mc 750, e come tale era condonabile ai sensi dell’art. 25 della I. n. 326 del 2003: in forza del parere rilasciato, era stato presentato un progetto di demolizione parziale dell’immobile, da valutare congiuntamente con l’ufficio condono edilizio del comune di Palermo.
La difesa deduce che, in tale quadro, si configurava una “ragionevole probabilità” dell’adozione di un provvedimento di sanatoria da parte del comune, “quantomeno parziale”. Tali elementi non erano stati considerati dalla Corte d’Appello, nonostante la decisione della Suprema Corte avesse espressamente chiarito di non poter esprimere valutazioni di merito sulla documentazione prodotta dinanzi a sé, e dovendo la Corte territoriale affrontare la questione della “riattivazione del progetto finalizzato alla sanatoria edilizia dell’immobile”.
Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, per l’infondatezza della prima censura e per la presenza di un’adeguata motivazione a sostegno del rigetto della residua doglianza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato, ed assume rilievo assorbente delle altre questioni prospettate.
Secondo un indirizzo interpretativo del tutto consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, «il principio di immutabilità del giudice trova applicazione anche nel procedimento di esecuzione e comporta che la decisione debba essere assunta dallo stesso giudice che ha provveduto alla trattazione della procedura, ma non impedisce che nella stessa possano essere
utilizzati anche atti precedentemente ammessi o acquisiti innanzi al giudice in diversa composizione» (Sez. 1, n. 20351 del 10/04/2014, Said, Rv. 262258 – 01).
Si tratta di un principio ribadito anche in epoca recentissima (da ultimo, cfr. Sez.
1, n. 36915 del 09/07/2024, COGNOME), avente portata generale, non limitata al procedimento di esecuzione (cfr. Sez. 1, n. 17146 del 05/04/2016, Loi, Rv. 267242
– 01, relativa ad una fattispecie di mutamento del giudice nell’ambito di un procedimento di sorveglianza).
Nel caso di specie, emerge dagli atti che l’udienza camerale di trattazione della richiesta di revoca o sospensione dell’ordine di esecuzione, formulata dal
COGNOME, è stata celebrata in data 04/03/2025 dalla Corte d’Appello di Palermo composta dal Pres. NOME COGNOME e dai Consiglieri NOME COGNOME e NOME COGNOME
(cfr. il relativo verbale), mentre il provvedimento impugnato, avente la data
predetta e depositato il successivo 25/03/2025, risulta deliberato dalla Corte palermitana composta dal Pres. NOME COGNOME e dai Consiglieri NOME COGNOME e NOME
NOME COGNOMEcfr. la copia dell’ordinanza in atti, sottoscritta dal Pres. COGNOME e dal
Cons. COGNOME.
Risulta quindi fondata la questione di nullità veicolata con il primo motivo di ricorso. Da ciò consegue l’annullamento senza rinvio dell’impugnata ordinanza, e la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Palermo per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Palermo per l’ulteriore corso.
Così deciso il 17 giugno 2025
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Il Presidente