Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49449 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49449 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/11/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a ORISTANO il DATA_NASCITA
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza emessa in data 09 febbraio 2023 la Corte di appello di Cagliari, confermando la sentenza emessa dal Tribunale di Oristano in data 22 luglio 2020, ha condannato NOME COGNOME e NOME per vari delitti in materia di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, accertati tra il 2016 e il 2018.
La Corte di appello ha dichiarato infondati tutti i motivi di impugnazione, in particolare evidenziando che l’affermazione di carenza della prova circa la condotta della COGNOME non teneva conto dell’intero contenuto delle molte deposizioni ascoltate, che l’affermazione di impossibilità del reato era fondata su un’interpretazione errata della norma, e che la valutazione di mera equivalenza con le aggravanti delle attenuanti era correttamente motivata.
Avverso la sentenza hanno proposto separati ricorsi NOME COGNOME, per mezzo dei suoi difensori avv. AVV_NOTAIO COGNOME e NOME COGNOME, e NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore avv. NOME COGNOME.
2.1. La ricorrente COGNOME ha articolato tre motivi di ricorso. Con il primo deduce la violazione di legge e la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, quanto all’asserita offensività della condotta. La sentenza impugnata, pur riportando succintamente il motivo di appello, non lo esamina e non ne motiva, quindi, il rigetto. Il giudice di primo grado aveva respinto la questione, ma se la Corte di appello ha inteso confermare la sua decisione, adeguandosi ad essa, questa è sbagliata. L’art. 12, comma 3, lett. a), e comma 3-ter, lettera b), del d.lgs. n.286/1998, contestato all’imputata, punisce chi compie atti diretti a procurare l’ingresso illegale di cittadini extracomunitari, che ella avrebbe commesso inviando in via telematica false richieste di nulla osta per lavoro stagionale, a nome di aziende inconsapevoli, ma tale condotta deve portare all’effettivo ingresso dello straniero. In questo caso, invece, gli att erano inidonei a raggiungere tale scopo, perché l’ingresso è subordinato al perfezionamento del rapporto di lavoro e i vari datori, una volta interpellati sul punto, avrebbero negato di avere presentato la richiesta e non avrebbero stipulato alcun contratto, così impedendo l’ingresso dei soggetti i cui nominativi erano stati abusivamente inseriti. La condotta della ricorrente, quindi, non ha in concreto messo in pericolo l’interesse tutelato dalla norma.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente COGNOME censura l’omessa riqualificazione del reato come un mero tentativo.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente COGNOME censura l’omessa esclusione dell’aggravante del nesso teleologico contestata ai capi 5), 7), 11), 16 e 17), pur essendo stata ella assolta dai relativi reati-fine.
2.4. Il ricorrente NOME ha articolato un unico motivo di ricorso. Con esso deduce la violazione di legge e la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, quanto al reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, sostenendo la propria innocenza o, quanto meno, la necessità di escludere le aggravanti ivi contestate.
In primo luogo censura la sentenza impugnata laddove ha respinto la questione della inoffensività del reato. Analogamente al primo motivo del ricorso della coimputata, egli sostiene la assoluta inidoneità degli atti compiuti a procurare l’ingresso clandestino degli stranieri, perché gli imprenditori falsamente indicati come datori di lavoro non avrebbero mai stipulato i contratti di cui alle richieste di nulla-osta inoltrate. Il reato contestato, quindi, de essere qualificato come “impossibile” o come un mero tentativo.
E’ errata la contestazione dell’aggravante del numero di ingressi clandestini favoriti, perché le richieste di nulla osta inoltrate sono state solo due, una per due stranieri e l’altra per tre, mentre tale aggravante sussiste quando avviene l’ingresso contemporaneo degli stranieri.
Non è dimostrata neppure l’aggravante di avere agito a scopo di lucro, per mancanza della relativa prova.
Infine, la sentenza impugnata è errata laddove ha negato le attenuanti generiche nella massima estensione solo per la sua mancata resipiscenza, dedotta dalla sua omessa confessione: egli, però, non si è mai sentito responsabile perché ha agito secondo le direttive della COGNOME, è di giovane età ed è incensurato.
Con successiva memoria il ricorrente COGNOME ha ribadito il motivo di ricorso, con i medesimi argomenti, sia quanto alla impossibilità giuridica e alla inoffensività del reato contestato al capo 1), precisando che i datori di lavoro abusivamente indicati erano stati informati dell’avvio della procedura prima dell’inoltro delle pratiche ed avevano già espresso il proprio dissenso, per cui l’ingresso illecito del clandestino non sarebbe mai avvenuto, sia quanto alla insussistenza delle due aggravanti. Inoltre ha ribadito l’erroneità della sentenza per l’omessa concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione.
3.1. La ricorrente COGNOME, invece, ha depositato una memoria contestando l’assegnazione del ricorso alla Settima sezione penale, ribadendo la fondatezza e non inammissibilità del proprio ricorso, per non avere la Corte di appello valutato la sussistenza effettiva di un’attività di favoreggiamento. La richiesta di
esclusione dell’aggravante della finalità teleologica, poi, può essere esaminata dalla Corte di legittimità, pur non essendo stata proposta tra i motivi di appello, perché ha comportato l’irrogazione di una pena illegale.
Entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili per la loro manifesta infondatezza e aspecificità.
4.1. Il primo motivo del ricorso dell’imputata COGNOME e la prima parte dell’unico motivo dell’imputato COGNOME ripropongono l’identica questione della insussistenza del reato commesso, perché la condotta tenuta sarebbe priva di offensività. Entrambi i ricorsi non si confrontano con la sentenza impugnata, che ha respinto la questione alla pagina 16, mentre la ricorrente COGNOME ha erroneamente affermato che essa non ha risposto al relativo motivo di appello. La Corte di appello ha respinto la questione affermando che la norma non parla di idoneità degli atti e che quelli compiuti, comunque, non erano né astrattamente né in concreto inidonei, così come sostenuto dagli appellanti, dal momento che i due imputati, oltre ad inoltrare le false richieste, tentavano poi di convincere gli imprenditori, indicati a loro insaputa come datori di lavoro, a portare avanti le pratiche, addirittura promettendo loro lauti guadagni.
I ricorsi non si confrontano con questa specifica motivazione, che afferma, sulla base delle prove raccolte, la concreta idoneità degli atti compiuti, in quanto i due imputati, dopo l’abusivo inserimento dei nomi dei datori di lavoro, proseguivano l’attività criminosa al fine di realizzare effettivamente l’ingresso illecito degli stranieri.
La norma, peraltro, è interpretata dalla più recente giurisprudenza di legittimità come un reato di pericolo o a consumazione anticipata, che si commette con la mera realizzare degli atti diretti a procurare l’ingresso illecito, anche se questo, in concreto, non avviene. Così recita la sentenza Sez. 1, n. 45734 del 31/03/2017, Rv. 271127: «In tema di disciplina dell’immigrazione, la fattispecie criminosa disciplinata dall’art. 12, comma 3, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 integra un reato di pericolo o “a consumazione anticipata”, che si perfeziona per il solo fatto di compiere atti diretti a procurare l’ingresso dello straniero nel territorio dello Stato in violazione della disciplina di settore, no richiedendo l’effettivo ingresso illegale dell’immigrato in detto territorio». (ved anche Sez.1, n. 28819 del 22/05/2014, Rv. 259915). La isolata pronuncia riportata ampiamente nel ricorso della COGNOME, la n. 40624/2014, che distingue tra il reato di cui all’art. 12, comma 1, d.lgs. n. 286/1998 e quello di cui all’ar 12, comma 3, d.lgs. n.286/1998, è superata dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 40982 del 21/06/2018, Rv. 273937, che ha qualificato le fattispecie previste nell’art. 12, comma 3, d.lgs n. 286/ 1998 come delle circostanze aggravanti del
reato di pericolo di cui al comma 1 del medesimo articolo, le quali mantengono, quindi, la medesima natura del reato-base.
Questo motivo di ricorso, comune ai due ricorrenti, è quindi manifestamente infondato, perché aspecifico e perché fondato su una interpretazione della norma in contrasto con il suo testo e con la giurisprudenza di legittimità.
4.2. Anche il secondo motivo di ricorso proposto dalla ricorrente COGNOME è manifestamente infondato. La natura di reato di pericolo, o a consumazione anticipata, del reato di cui all’art. 12, comma 3, d.lgs. n. 286/1998 esclude l’ammissibilità del tentativo: la commissione degli atti diretti a procurare l’ingresso illegale dello straniero costituisce già la consumazione del delitto in questione, essendo irrilevante se, sulla base di quegli atti, l’ingresso avvenga concretamente.
4.3. Il terzo motivo della ricorrente COGNOME è inammissibile, in quanto non risulta essere stato proposto davanti al giudice di secondo grado, come ammesso dalla ricorrente stessa. Inoltre esso è inammissibile in quanto non viene indicato l’interesse al suo accoglimento: i reati di cui ai capi 5), 7), 11), 16) e 17) sono stati ritenuti uniti per continuazione a quello di cui al capo 1), per cui le relati pene sono state calcolate come un mero aumento sulla pena-base, senza che le aggravanti contestate abbiano svolto l’effetto di aumentare la pena. E’ quindi del tutto infondata anche l’affermazione della ricorrente, secondo cui la pena irrogata sarebbe illegale. L’eliminazione di tali aggravanti, quindi,costituirebbe una mera declaratoria formale, priva di effetti favorevoli per la ricorrente.
4.4. Le ulteriori questioni poste dal ricorrente COGNOME, relative alla sussistenza delle aggravanti contestate al capo 1) circa il numero di stranieri per i quali sono stati predisposti gli atti diretti a procurare loro l’ingresso illegal circa il fine di lucro ricercato dai due imputati, sono inammissibili perché non poste con i motivi di appello, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata. L’omessa devoluzione di una questione impedisce al giudice di appello di pronunciarsi su di essa, secondo il disposto dell’art. 597 cod.proc.pen., e la medesima questione non può essere sollevata davanti alla Corte di cassazione, se non devoluta al giudice di secondo grado, ai sensi dell’art. 606, ultimo comma, cod.proc.pen. (vedi Sez. 2, n. 26721 del 26/04/2023, Rv.284768; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Rv. 269745). Peraltro l’applicazione di entrambe le aggravanti è stata adeguatamente motivata dalla sentenza impugnata.
4.5. Infine è manifestamente infondato il motivo subordinato proposto dal COGNOME, censurando l’omessa declaratoria di prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti. La sentenza impugnata motiva adeguatamente la propria decisione, ritenendo i soli elementi positivi, costituiti dall’incensuratezza e dal buon comportamento processuale dell’imputato, non tali da prevalere sulla
gravità dei fatti, la loro reiterazione, l’intensità del dolo. Il ricorrente non ind altri elementi favorevoli, di cui i giudici di appello non avrebbero tenuto conto. Deve perciò ribadirsi il consolidato principio di questa Corte, secondo cui «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione.» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269).
Sulla base delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16 novembre 2023
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Il Consigliere estensore
Il Presidente